Cass. civ., sez. VI, ordinanza 25/06/2018, n. 16661
Sintesi tramite sistema IA Doctrine
L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.
Segnala un errore nella sintesiMassime • 1
In tema di iscrizione negli elenchi anagrafici dei lavoratori agricoli, il termine di centoventi giorni per impugnare i provvedimenti di cancellazione ex art. 22 del d.l. n. 7 del 1970, conv. con modif. nella l. n. 83 del 1970, già abrogato dal d.l. n. 112 del 2008, conv. con modif. nella l. n. 133 del 2008, è stato ripristinato dall'art. 38, comma 5, del d.l. n. 98 del 2011, conv. con modif. nella l. n. 111 del 2011, sicché, in applicazione del principio generale in materia di termini di cui all'art. 252 disp. att. c.c., esso riprende a decorrere "ex novo" dalla data della sua entrata in vigore, ossia dal 6 luglio 2011, per i provvedimenti comunicati anteriormente a tale epoca e per i quali la decadenza non sia ancora maturata al 21 dicembre 2008.
Sul provvedimento
Testo completo
16661-48 17 RG ESENTE LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SESTA SEZIONE CIVILE - L CU Oggetto Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: PREVIDENZA Dott. ADRIANA DORONZO Presidente - ALTRO - Consigliere - Dott. LUCIA ESPOSITO Ud 04/04/2018 - CC Dott. GIULIO FERNANDES - Consigliere - R.G.N. 1402/2017 Dott. FRANCESCA SPENA - Rel. Consigliere - Rep. Groan 16661 Dott. NICOLA DE MARINIS - Consigliere - ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 1402-2017 proposto da: I.N.P.S. ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, C.F. 80078750587, in persona del legale rappresentante pro tempore, domiciliato in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso la sede dell'AVVOCATURA CENTRALE dell'Istituto medesimo, rappresentato e difeso unitamente e disgiuntamente dagli avvocati ΑΝΤΟΝΙΕΤΤΑ C, V T, e V S;
- ricorrente -
contro
C T;
- intimata - avverso la sentenza n. 2019/2016 della CORTE D'APPELLO di B, depositata il 14/07/2016;
1 lil 13457 PROC nr. 1402/2017 RG * udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 04/04/2018 dal Consigliere Dott. FRANCESCA SPENA. RILEVATO che con sentenza del 4 luglio - 14 luglio 2016 nr. 2019 la Corte d'Appello di Bari riformava la sentenza del Tribunale della stessa sede, che aveva dichiarato inammissibile, per intervenuta decadenza dall'azione giudiziaria, la domanda proposta da T C nei confronti dell'Inps per l'impugnazione del provvedimento che disponeva la sua cancellazione per gli anni dal 2002 al 2006 dagli elenchi degli operai agricoli a tempo determinato;
per l'effetto dichiarava il diritto della Cirillo alla iscrizione nei suddetti elenchi nominativi. che avverso la sentenza ha proposto ricorso l'Inps, articolato in due motivi al quale l'intimata non ha opposto difese che la proposta del relatore è stata comunicata alla parte- unitamente al decreto di fissazione dell'udienza-ai sensi dell'articolo 380 bis cod.proc.civ.
CONSIDERATO che
l'INPS ha dedotto: -con il primo motivo- ai sensi dell'articolo 360 nr. 3 cod.proc.civ.- violazione o falsa applicazione dell'articolo 22 DL 3 febbraio 1970 numero 7, convertito nella legge 11 marzo 1970 numero 83;
dell'articolo 24 del DL 25 giugno 2008 numero 112 convertito nella legge 6 agosto 2008 numero 133;
dell'articolo 14, comma 17 lettera e) della legge 28 novembre 2005 numero 246, dell'articolo 38, comma 5, del DL 6 luglio 2011 numero 98, convertito nella legge 15 luglio 2011 numero 111. Ha impugnato il capo della sentenza che riteneva esclusa l'applicazione nella fattispecie di causa dell'articolo 22 DL 7/1970, norma relativa alla decadenza dalla azione giudiziaria, in ragione della sua abrogazione ad opera dell'articolo 24 del DL numero 112/2008. 2 PROC nr. 1402/2017 RG L'Inps ha contestato la avvenuta abrogazione della norma, assumendo che il DL 112/2008, pur indicando la legge 83/1970, legge di conversione del DL 7/1970, tra quella abrogate (nell' allegato "A"), faceva salva l'applicazione dell'articolo 14, commi 14 e 15, della legge 28