Cass. pen., sez. IV, sentenza 31/05/2023, n. 23733

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. IV, sentenza 31/05/2023, n. 23733
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 23733
Data del deposito : 31 maggio 2023
Fonte ufficiale :

Testo completo

a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: PROCURATORE GENERALE PRESSO CORTE D'APPELLO DI BRESCIAnel procedimento a carico di: RABI YASSINE nato il 20/09/1988 nel procedimento a carico di quest'ultimo avverso la sentenza del 21/12/2022 del GIP TRIBUNALE di BRESCIAudita la relazione svolta dal Consigliere U B;
lette le conclusioni del PG il quale ha concluso per l'accoglimento del ricorso proposto dal procuratore generale presso la Corte di appello di Brescia.

RITENUTO IN FATTO

1.11 Procuratore Generale presso la Corte di Appello di Brescia e R Y ricorrono avverso la sentenza del Tribunale di Brescia che, su richiesta dell'impu- tato e con il consenso del PM, ha applicato nei suoi confronti la pena di anni tre mesi sei di reclusione ed euro 14.000 di multa in relazione alla detenzione di una rilevante partita di sostanza stupefacente del tipo cocaina.

2. Deduce il sostituto procuratore generale mancanza e contraddittorietà della motivazione nella parte in cui il giudice del patteggiamento, pur avendo ricono- sciuto in astratto la ricorrenza delle condizioni per il provvedimento di espulsione, non aveva disposto la misura di sicurezza in assenza di qualsiasi valutazione in concreto sulla pericolosità del prevenuto, pure implicitamente riconosciuta, omet- tendo pertanto di procedere ai sensi dell'art.86 d.P.R. 309/90, in presenza di mi- sura di sicurezza obbligatoria.

2.1 La difesa del ricorrente lamenta difetto di motivazione in ordine alla mancata esplorazione di cause di non punibilità.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. I motivi di doglianza dell'imputato RABI sono inammissibili in quanto ge- nerici, manifestamente privi di fondamento ed esclusi dal novero dei motivi di impugnazione esperibili avverso la sentenza di patteggiamento, ai sensi dell'art.448 comma 2 bis cod.proc.pen. Il giudice, nell'applicare la pena concordata, ha ratificato l'accordo intervenuto tra le parti, escludendo motivatamente, sulla base degli atti, che ricorressero i presupposti di cui all'art. 129 c.p.p. per il proscioglimento del ricorrente.
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