Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 23/10/2018, n. 26819
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In tema di contribuzione volontaria, non è ammissibile il versamento dei contributi volontari alla gestione INPDAI in caso di contemporanea contribuzione obbligatoria presso la gestione artigiani, in quanto l'assenza di contribuzione obbligatoria costituisce un requisito negativo prescritto dalla disciplina prevista per l'Assicurazione Generale Obbligatoria (AGO), cui rinvia l'art. 20 del Regolamento di esecuzione INPDAI.
Sul provvedimento
Testo completo
T E U R I D E T N 23 OTT. 2018 E S E - L L O AULA 'B' B 268 19 / 18 E T N E S E - E N O I Oggetto Z REPUBBLICA ITALIANA A R T S I G E IN NOME DEL POPOLO ITALIANO R E T N E S LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE E R.G.N. 20290/2013 Cron. 26819 SEZIONE LAVORO Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Rep. Dott. ANTONIO MANNA Presidente Od. 05/06/2018 - Rel. Consigliere PU Dott. ENRICA D'ANTONIO - Consigliere Dott. UMBERTO BERRINO Dott. ROBERTO RIVERSO Consigliere Consigliere I Dott. ROSSANA MANCINO ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso 20290-2013 proposto da: VE IG C.F. [...], elettivamente domiciliato in ROMA, VIA FLAMINIA 195, presso lo studio dell'avvocato SERGIO VACIRCA, che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato PAOLO BOER giusta delega in atti;
ricorrente 2018 contro 2285 I.N.P.S. ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE C.F. 80078750587, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso l'Avvocatura Centrale dell'Istituto rappresentato e difeso dagli avvocati SERGIO PREDEN, ANTONELLA PATTERI, IG CALIULO, giusta delega in atti;
controricorrente avverso la sentenza n. 411/2012 della CORTE D'APPELLO di BRESCIA, depositata il 25/09/2012 R.G.N. 11/2012;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 05/06/2018 dal Consigliere Dott. ENRICA D'ANTONIO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. STEFANO VISONA' che ha concluso per il rigetto del ricorso;
l'Avvocato VACIRCA SERGIO e 1'Avvocato BOER udito PAOLO;
udito l'Avvocato PREDEN SERGIO. RG n 20290/2013 Fatti di causa 1.La Corte d'appello di Brescia ha confermato la sentenza del Tribunale di Brescia che aveva dichiarato dovute da UI VE all'Inps le somme quantificate dall'Istituto per un indebito pensionistico a decorrere dall'1/1/2001. La Corte ha esposto che il ricorrente era titolare di pensione dall'1/1/1995, nella gestione INPDAI, perfezionatasi con il concorso determinante della contribuzione volontaria al cui versamento era stato autorizzato ;
che tale contribuzione volontaria, nonostante l'autorizzazione, era stata versata in gran parte in sovrapposizione con i contributi versati dal ricorrente nella gestione artigiani che coprivano il periodo 1/2/1990 -31/8/1994;
che l'Inps,preso atto che anche la normativa Inpdai ( art 5 dell'art 5 DPR 1432/1971 e art 5 digs n 184/1997 ) prevedeva come causa ostativa all'autorizzazione al versamento dei contributi volontari l'iscrizione e il versamento di contributi presso altre forme di previdenza obbligatoria, provvedeva ad annullare il versamento dei contributi volontari che dovevano essere rimborsati e a trasferire tutta