Cass. pen., sez. VI, sentenza 11/01/2023, n. 00660

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. VI, sentenza 11/01/2023, n. 00660
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 00660
Data del deposito : 11 gennaio 2023
Fonte ufficiale :

Testo completo

la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da 1. LA BR, nato a [...] il [...] 2. IF AH, nato in [...] il [...] avverso la sentenza del 04/11/2021 della Corte di appello di Cagliari, sez. dist. di Sassari visti gli atti, il provvedimento denunziato e i ricorsi;
udita la relazione svolta dal consigliere Ersilia Calvanese;
lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Piergiorgio Morosini, che ha concluso chiedendo la declaratoria di inammissibilità dei ricorsi.

RITENUTO IN FATTO

1. Con la sentenza in epigrafe indicata, la Corte di appello di Cagliari, sez. dist. di Sassari, confermava la sentenza del 17 novembre 2020 del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Tempio Pausania che, all'esito di giudizio abbreviato, aveva condannato alla pena ritenuta di giustizia gli imputati LA BR e IF AH per il reato di cui agli artt. 110 cod. pen. e 73, 80, comma 1, lett. b) d.P.R. n. 309 del 1990. Agli imputati era stato contestato di aver in concorso tra loro e con altri per i quali si è proceduto separatamente, organizzato l'acquisto ed il trasporto a fini illeciti di 148 grammi di eroina, sequestrata nell'agosto 2016 al corriere che la trasportava "in corpore". Da quanto accertato in sede di merito, entrambi gli imputati avevano svolto compiti direttivi: LA aveva tenuto contatti diretti con il fornitore al quale aveva inviato il corriere, mentre IF era stato il procacciatore della partita di eroina.

2. Avverso la suddetta sentenza hanno proposto ricorso per cassazione gli imputati in epigrafe indicati, denunciando, a mezzo dei rispettivi difensori e con atti distinti, i motivi di seguito enunciati nei limiti di cui all'art. 173 disp. att. cod. proc. pen.

2.1. Ricorso LA.

2.1.1. Violazione di legge in relazione all'art. 6 CEDU e al diritto di difesa sulla prova contraria e vizio di motivazione in ordine al mancato accoglimento della perizia sullo stupefacente e sulla utilizzazione di dati empirici tratti da intercettazioni e narcotest, carenti di elementi oggettivi. Il Giudice per le indagini preliminari aveva rigettato la richiesta di rito abbreviato condizionato all'espletamento della perizia, necessaria per stabilire la effettiva capacità drogante dello stupefacente, sostenendo la sufficienza del narcotest e delle captazioni. Peraltro, da tali evidenze non emergeva affatto la prova dell'entità del principio attivo e del peso esatto dello stupefacente. La Corte di appello ha ritenuto corretto tale rifiuto. In tal modo la difesa è stata privata del diritto di prova contraria e la prova stessa a carico del ricorrente è carente, risultando insufficiente il quadro probatorio sui punti sopra indicati. Non è ben chiaro, inoltre, se lo stupefacente sia stato distrutto (stante il lungo lasso di tempo trascorso tra il sequestro e il giudizio di primo grado;
non è mai pervenuta alla difesa comunicazione del campionamento).

2.1.2. Vizio di motivazione, anche per travisamento, con riferimento alle intercettazioni telefoniche;
insussistenza dell'aggravante di cui all'art. 80, comma 1, lett. b) d.P.R. n. 309 del 1990. Entrambi i Giudici di merito hanno ritenuto sussistente l'aggravante citata in considerazione del ruolo direttivo svolto nella vicenda. Peraltro, questa conclusione non trova conferma negli atti, posto che l'unico ruolo del ricorrente è stato quello di andare a prendere il corriere all'aeroporto. Le evidenze probatorie rivelano piuttosto che il ricorrente faccia il parrucchiere e che sia stato indebitato e senza soldi e comunque estraneo al mondo del narcotraffico. La stessa

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