Cass. civ., sez. III, sentenza 21/03/2022, n. 9002
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Il diritto dell'ente previdenziale a surrogarsi nel credito risarcitorio spettante alla vittima nei confronti del terzo responsabile è sottoposto al duplice limite del danno effettivamente causato da quest'ultimo, da un lato, e dell'ammontare dell'indennità erogata dal primo, dall'altro; ne consegue che, nei casi di concorso di colpa del danneggiato nella determinazione dell'evento, l'importo oggetto della surrogazione va determinato defalcando la percentuale di responsabilità ascrivibile al danneggiato dal risarcimento complessivamente dovuto dal responsabile, e non già dall'indennità corrisposta dall'ente previdenziale, il quale potrà, pertanto, pretendere dal responsabile la minor somma tra l'ammontare della suddetta indennità e quello del risarcimento concretamente dovuto dal responsabile, al netto della riduzione ex art. 1227 c.c.
Il diritto di surrogazione fatto valere dall'Inps, nei confronti del terzo responsabile dell'illecito, per il recupero dell'indennizzo erogato in favore della vittima, va rapportato a quanto spettante al danneggiato a titolo di risarcimento del danno da perdita della capacità lavorativa specifica, per la cui liquidazione non può farsi applicazione dei coefficienti di capitalizzazione approvati con r.d. n. 1403 del 1922 (che, a causa dell'innalzamento della durata media della vita e dell'abbassamento dei saggi di interesse, non garantiscono l'integrale ristoro del danno ai sensi dell'art. 1223 c.c.), essendo necessario adottarne altri di maggiore affidamento - in quanto aggiornati e scientificamente corretti -, quali, ad esempio, quelli approvati con provvedimenti normativi per la capitalizzazione delle rendite previdenziali o assistenziali ovvero quelli elaborati specificamente nella materia del danno aquiliano.
Sul provvedimento
Testo completo
9002-2022 ORIGINALE REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE TERZA SEZIONE CIVILE Oggetto Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati RIVALSA INPS PER Presidente RAFFAELE FRASCA DANNO DA INCAPACITA' Consigliere CHIARA GRAZIOSI LAVORATIVA- Consigliere Rel. FRANCESCA FIECCONI CRITERIO DI CALCOLO Ud. 01/12/2021 PU EMILIO IANNELLO Consigliere Cron. 3002 GIUSEPPE CRICENTI Consigliere R.G.N. 18155/2019 SENTENZA sul ricorso 18155/2019 proposto da: Inps, elettivamente domiciliato in Roma Via Beccaria, 29 presso l'Avvocatura Centrale I.n.p.s, ☑ rappresentave diferi dagli avvocati C L, C L, P A, P S -ricorrente - contro 1 R O, S M, S M p
- intimati -
nonchè contro 2021 2991 Unipolsai Assicurazioni Spa, elettivamente domiciliato in Roma Via C. Colombo 440 presso lo studio dell'avvocato T F che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato D'Avola Aldo -controricorrente - avverso la sentenza n. 2691/2018 della CORTE D'APPELLO di CATANIA, depositata il 15/12/2018;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 01/12/2021 da FIECCONI FRANCESCA;
FATTI DI CAUSA
La vicenda giudiziaria trae origine dall'incidente verificatosi in data 25/07/2007, alle ore 6.45 circa, in Vittoria, all'altezza del Km 2.600 della strada provinciale 105, nel quale venivano in collisione l'autoveicolo (Citroen AX targato AE255RP) condotto dalla sig.ra M S, assicurato dalla Fondiaria-Sai, e l'autovettura Audi A4 condotta dalla sig.ra Siracusa, di proprietà del sig. Rizza e assicurato con la medesima compagnia assicuratrice. Con sentenza n. 617/2015, il Tribunale di Ragusa riconosceva una responsabilità concorrente nella causazione del sinistro della sig.ra Siracusa Mirella (per la misura del 75%) e della sig.ra S M (per la misura del 25%);
condannava la sig.ra Siracusa, il sig. Rizza e la compagnia assicuratrice al risarcimento dei danni patiti e quantificati nella somma di € 187.499,55;
accertava, infine, la surroga dell'I.N.P.S. nei diritti dell'attrice e, per l'effetto, condannava i convenuti tutti, in solido tra loro, al pagamento in favore dell'Istituto della somma di € 51.721,20 (corrisposto all'attrice a titolo di danno patrimoniale da perdita della capacità di lavoro specifica). Per quanto qui interessa, l'I.N.P.S. impugnava la sentenza di primo grado sulla base di quattro motivi di appello. Con il primo motivo di appello, deduceva l'erroneità della sentenza di primo grado nella parte in cui il Tribunale, riconoscendo il diritto di surroga dell'ente previdenziale, 2 quantificava il danno patrimoniale per la perdita della capacità lavorativa applicando il coefficiente di capitalizzazione della rendita previsto dal R.D. 1403/1922, in violazione di quanto previsto dal principio dell'integrale ristoro del danno. Con il secondo motivo censurava la sentenza del giudice per aver applicato, al caso di specie, i principi e i criteri elaborati dalla giurisprudenza in materia di infortuni sul lavoro e malattie professionali. Con il terzo motivo di gravame, lamentava il mancato riconoscimento, in suo favore, di una somma a titolo di danno biologico. Infine, con il quarto motivo censurava l'applicazione del concorso di colpa della vittima nel calcolo dell'importo della somma oggetto di surroga. Con sentenza n. 2691/2018, la Corte d'Appello di Catania, in parziale accoglimento del gravame proposto dall'I.N.P.S., condannava in solido la compagnia assicuratrice, Ottavio Rizza e Mirella Siracusa al pagamento in favore dell'Istituto della ulteriore somma pari ad € 12.930,00. In definitiva, per ovviare all'inconveniente della vetustà dei coefficienti di capitalizzazione di cui al r.d. n. 1403/1922, la Corte di merito faceva applicazione del correttivo di non applicare la decurtazione del 20% pari allo scarto tra la vita fisica e la vita lavorativa, a differenza di quanto invece effettuato dal giudice di prime cure, facendo riferimento a precedenti giurisprudenziali di questa Corte. Inoltre, ha ritenuto che la liquidazione dovesse essere calcolata in base all'indennizzo cui la vittima ha diritto quale lucro cessante per inabilità lavorativa, senza inclusione di altre voci, calcolandolo in proporzione del grado di colpa della vittima, trattandosi di surroga nella posizione della vittima non ritenuta esente da un grado di colpa nella causazione dell'incidente occorso. Contro la sentenza della Corte d'Appello di Catania ha proposto ricorso per Cassazione l'I.N.P.S., con atto notificato a UnipolSai Assicurazioni S.p.A. in data 18 giugno 2019, articolato su due motivi. Unipol Sai ha notificato controricorso illustrato da memoria. IL PM ha formulato conclusioni scritte chiedendo l'accoglimento del ricorso. 3 La controversia è stata discussa all' udienza pubblica del 1/12/2021 ex art. 23 co. 8 bis dl. 137/2020 convertito con I. 176/2020. HP. G. le dijontato Conclusion" sutte. La senkent he deports tomemini RAGIONI DELLA DECISIONE 1. Con il primo motivo ex articolo 360 1 comma, n. 3 cod. proc. civ. l'INPS ricorrente denuncia la violazione dell'art. 14 della legge 12 giugno 1984 n.222, del decreto ministeriale 20 marzo 1987 e degli artt. 1223 e 1916 cod.civ. (art. 360 n. 3 cod. proc.civ.) in quanto i giudici di appello, nella liquidazione del lucro cessante per la perdita della capacità lavorativa specifica, avrebbero erroneamente utilizzato le tabelle del r.d. 9 ottobre n. 1403/1922 ritenendo sufficiente, ai fini dell'adeguamento del risarcimento all'attualità, eliminare lo scarto applicato tra la vita fisica e quella lavorativa;
con il secondo motivo l'INPS lamenta la violazione dell'art. 14 della legge 12 giugno 1984 n. 222 e degli artt. 1223 e 1916 cod.civ. ai sensi dell'art. 360 n. 3 cod.proc.civ. in quanto la Corte territoriale, nel tenere conto del concorso di colpa della sig.ra S M, avrebbe applicato per due volte la percentuale del 25% non solo sull'importo complessivo del danno, ma anche sulle somme spettanti all'istituto a titolo di surroga.
2. Con il primo motivo l'INPS, in merito, lamenta la violazione da parte dei giudici di merito dei criteri e delle tabelle di cui all'art. 14 della legge n. 22/1984 nella determinazione del valore capitale della prestazione erogata alla infortunata. Ciò discenderebbe dalla circostanza che nel procedere alla liquidazione del danno patrimoniale da lesione della capacità lavorativa specifica sia stata fatta applicazione dei criteri dettati per la determinazione delle prestazioni assistenziali.
2.1. dedottorLa compagnia assicuratrice resistente ha infondatamente eccepito l'inammissibilità del ricorso "mancando traccia delle violazioni affermate" quando, in realtà, 4 nell' esposizione dei motivi risultano ben esposti i