Cass. pen., sez. II, sentenza 17/02/2023, n. 06959
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Testo completo
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: SS MA nata il [...] a [...] avverso la sentenza del 29/06/2021 della CORTE DI APPELLO DI GENOVAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO SARACO;
letta la requisitoria del Pubblico ministero, nella persona del Sostituto Procuratore generale VINCENZO SENATORE che ha concluso per l'annullamento della sentenza impugnata limitatamente al trattamento sanzionatorio con rinvio per nuovo giudizio sul punto alla corte d'Appello di Genova;
letta la nota dell'Avvocato ANDREA GUIDO, che ha replicato alla requisitoria del Pubblico ministero e ha insistito per l'accoglimento del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. RU TH, a mezzo del proprio difensore, impugna la sentenza in data 29/06/2021 della Corte di appello di Genova, che ha confermato la sentenza in data 26/01/2021 del G.i.p. del Tribunale di Genova, che l'aveva condannata per il reato di rapina pluriaggravata. Deduce: 1.1. "Erronea applicazione dell'art. 62 n. 6 c.p. e carenza di motivazione in riferimento alla mancata concessione della circostanza attenuante del risarcimento del danno, ai sensi dell'articolo 606, comma 1, lett. b) ed e), c.p.". Con il primo motivo di ricorso la ricorrente deduce la non condivisibilità della decisione della doppia sentenza conforme, che non riconosce l'attenuante di cui all'art. 62, comma primo, n. 6, cod.pen., pur in presenza di una quietanza ,l's..___\0n)• Q.—.D liberatoria rilasciata dalla persona offesa, omettendo di valutare le condizioni economiche del reo e facendo leva sul danno morale subito dalla vittima ultrasessantacinquenne. 1.2. "Erronea applicazione dell'art. 81 comma 4 c.p.