Cass. civ., sez. III, sentenza 02/02/2005, n. 2072

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Nel vigore della legge 8 giugno 1990, n.142, le delibere in ordine ad eventuali transazioni di liti pendenti rientrano nella competenza della giunta comunale, ma la transazione non può considerarsi legittimamente perfezionata se non sia stata stipulata per iscritto, non essendo all'uopo sufficiente che il privato (controparte dell'ente locale) dichiari di accettare il contenuto della delibera con cui la giunta si è determinata a transigere la lite, nè che detta delibera abbia ricevuto esecuzione.

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. III, sentenza 02/02/2005, n. 2072
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 2072
Data del deposito : 2 febbraio 2005
Fonte ufficiale :

Testo completo

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. V P - rel. Presidente -
Dott. P L R - Consigliere -
Dott. P I - Consigliere -
Dott. T A - Consigliere -
Dott. L G - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
B MTTEA, domiciliata in ROMA presso CANCELLERIA CORTE DI CASSAZIONE, difesa dagli avvocati G M e C D S, con Studio in 801129

NAPOLI

Salita Arenella 33, giusta delega in atti;



- ricorrente -


contro
COMUNE DI P, in persona del legale rappresentante Sindaco pro tempore V F elettivamente domiciliato in

ROMA VIA CESARE FEDERICI

2, presso lo studio dell'Avvocato M C A, difeso dagli avvocati G A, A SACE, giusta delega in atti;



- controricorrente -


avverso la sentenza n. 2145/00 della Corte d'Appello di NAPOLI, prima sezione civile, emessa il 21 giugno 2000, depositata il 08/09/00;
RG. 211/98.
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 22/12/04 dal Consigliere Dott. I P;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. C R che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. - M B, titolare della gestione dell'Hotel Terme La Salute di Pozzuoli, conveniva in giudizio il Comune e con la citazione a comparire davanti al tribunale di Napoli, notificata il 13.4.1984, proponeva in suo confronto alcune domande, per la condanna al pagamento di somme di denaro e per il risarcimento del danno, in relazione a fatti, di cui il Comune doveva rispondere, connessi al bradisismo del 1983.
2. - Il tribunale, con sentenza del 13.12.1996, condannava il Comune a pagare la somma di L. 1.500.000.000, con gli interessi legali dal 13.4.1986 (detratto l'importo che fosse stato già pagato). Accertava che tra la B ed il Comune era intervenuta una transazione in tal senso.
Il tribunale considerava che l'attrice aveva proposto tale transazione con una lettera del 13.6.1986;
che la lettera era stata sottoscritta per accettazione dall'assessore all'avvocatura del comune, con l'intesa che l'accordo sarebbe stato sottoposto alla giunta municipale;
che il 22.5.1992, su richiesta della B, il sindaco aveva attestato che essa era creditrice del comune per una somma di L. 1.500.000.000;
che l'attestato si prestava ad essere riguardato come ratifica dell'operato dell'assessore. Circa il contenuto di tale attestato, il tribunale riferiva che il sindaco lo aveva rilasciato "visto l'accordo intercorso tra il Comune di Pozzuoli e i titolari della gestione Hotel Terme La Salute in data 16.6.1986" e "visti gli atti relativi al riconoscimento dei debiti fuori bilancio" e che in esso era stato scritto che il debito era stato "riconosciuto con delibera consiliare n. 294 del 29.12.1989, resa esecutiva a tutti gli effetti di legge con la relativa compertura finanziaria secondo la normativa vigente". 3. - La decisione veniva impugnata dal Comune di Pozzuoli. Il comune sosteneva che l'ipotesi di accordo tra la B e l'assessore all'avvocatura, per sè incapace di effetti perché privo della indicazione dei mezzi di copertura, non era stato mai approvato dalla giunta municipale, com'era invece stabilito. Quanto all'attestato del sindaco, ne sosteneva l'inefficacia ed in ogni caso l'avvenuto superamento da parte del successivo accordo transattivo di cui esponeva il procedimento di formazione. Con una delibera del consiglio comunale n. 294 del 29.12.1989 era stato riconosciuto un credito della B per L. 680.040.000. Nel 1992, la giunta municipale decideva di approvare in tali limiti di somma la transazione proposta dalla B e la delibera 1013 del 23.7.1992 della giunta municipale era stata siglata dalla B il 3.8.1992, con firma autenticata, per accettazione e senza riserve;

con successive delibere 1044 del 26.7.1994 e 945 del 5.9.1995, la giunta municipale, dopo aver riconosciuto che alla B spettavano gli interessi e la rivalutazione monetaria maturati successivamente al 31.12.1988, aveva definitivamente liquidato il residuo debito del comune, calcolandolo sulla base del primitivo importo di L. 680.040.000.
Il Comune chiedeva fosse dichiarato che, in ragione della intervenuta transazione, la materia del contendere era cessata. 4. - La corte d'appello ha accolto l'impugnazione ed ha riformato la sentenza di primo grado.
Con la sentenza dell'8.9.2000, ha accertato che la lite era stata transatta sulla base delle delibere della giunta municipale 1013 del 1992 e 945 del 1995;
ha condannato il Comune a pagare la somma di L. 250.352.000, oltre gli interessi legali dal 5.9.1995 al saldo, con detrazione degli importi eventualmente già corrisposti in esecuzione della delibera 945 del 1995;
ha dichiarato cessata la materia del contendere;
ha compensato tra le parti le spese dei due gradi del giudizio.
5. - M B ha proposto ricorso per Cassazione. Il Comune di Pozzuoli ha resistito con controricorso. MOTIVI DELLA DECISIONE
1. - Il ricorso contiene sei motivi.
2. - Il quinto motivo precede gli altri nell'ordine logico. La cassazione della sentenza è chiesta per violazione di norme di diritto e di norme sul procedimento (art. 360 nn. 3 e 4 cod. proc. civ., in relazione agli artt. 1453, 1455 e 2043 cod. civ. ed all'art. 345 cod. proc. civ.).
Il tribunale - è questa la tesi della ricorrente - aveva ancorato la sua decisione alla domanda com'era stata proposta, che era una domanda di risarcimento del danno, e però aveva tratto la prova del diritto come della misura del risarcimento dovuto dal riconoscimento che ne era venuto dal Comune, attraverso il comportamento dei suoi organi.
La corte d'appello, invece, ha valutato il comportamento degli organi comunali per stabilire se ed in quali termini il Comune avesse accettato una transazione sul diritto controverso, ma in questo modo ha sostituito alla originaria domanda di condanna al risarcimento del danno da fatto illecito, una domanda di condanna all'adempimento di una transazione ed al risarcimento del danno da ritardato adempimento.
Il motivo non è fondato.
Il tribunale, dopo aver osservato che l'attestato 22.5.1992 del sindaco poteva valere come ratifica dell'accordo intervenuto nel 1986 tra la B e l'assessore all'avvocatura del Comune, ha detto che, in conseguenza di ciò, la domanda dell'attrice, sulla base della nuova causa petendi costituita dalla transazione, espressamente richiamata all'udienza del 2 maggio 1994, meritava accoglimento, nei limiti dell'importo accettato a transazione, comprensivo di interessi e rivalutazione maturati in precedenza.
Dunque, si deve all'attrice ed attuale ricorrente il mutamento di impostazione della domanda e da questo punto di vista rientrava nei poteri e doversi del giudice di appello verificare, sulla base dei motivi di impugnazione, se la allegata transazione si era o no conclusa.
E però, rientrava nei poteri processuali del Comune, ed in particolare in quello allora riconosciuto dall'art. 345 cod. proc. civ. di proporre in appello nuove eccezioni, sostenere che sul
diritto controverso era intervenuta una transazione con diverso oggetto e così contrapporre al diritto al risarcimento del danno il fatto modificativo costituito da tale diversa transazione. 3. - Il quarto motivo, che nell'ordine logico segue il precedente ed a sua volta precede gli altri, denuncia vizi di violazione di norme di diritto e di difetto di motivazione (art. 360 nn. 3 e 5 cod. proc. civ., in relazione all'artt. 10 D.Lgs.Lgt. 7 gennaio 1946, n. 1;
al
R.D. 4 febbraio 1915, n. 148;
al R.D. 30 dicembre 1923, n. 2839;
alla L. 8 giugno 1990, n. 142;
al D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, oltre che agli artt. 1350, 1965 e ss. e 2043 cod. civ.). La cassazione della sentenza è chiesta per più ragioni. 3.1. - Una prima serie di critiche investe l'accertamento negativo compiuto dalla corte d'appello a riguardo della transazione, che invece il tribunale aveva ritenuto si fosse perfezionata. La corte d'appello ha svolto queste considerazioni. La scrittura del 13.6.1986 conteneva un'ipotesi di transazione espressamente subordinata all'approvazione della giunta municipale che era poi mancata e non integrava gli estremi di un valido atto transattivo, sia perché non era stata sottoscritta dal sindaco, ma da soggetto privo del potere di rappresentare il comune, sia perché era priva di copertura finanziaria, copertura per il cui reperimento nella scrittura ci si era riferiti alle indicazioni che sarebbero venute dalla apposita commissione consiliare sia ad iniziative sui residui sia a richieste presso gli organi statali competenti. Nè era possibile attribuire valore di ratifica all'attestato del sindaco in data 22.5.1992: questo perché la delibera 294 del 1989 del consiglio comunale non aveva presentato l'iscrizione fuori bilancio della somma di L.

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