Cass. civ., sez. II, ordinanza 17/11/2021, n. 34819
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Segnala un errore nella sintesiL'ordinanza in esame è stata emessa dalla Corte di Cassazione, con riferimento al ricorso 20468-2016. Le parti coinvolte hanno presentato richieste diverse: i ricorrenti sostenevano l'esistenza di un diritto di usucapione decennale sull'immobile, mentre i controricorrenti contestavano tale pretesa e chiedevano la conferma della sentenza di appello che aveva rigettato le loro domande. La questione centrale riguardava l'ammissibilità della domanda di usucapione in appello, che la Corte d'appello di Milano aveva dichiarato inammissibile, ritenendo che dovesse essere specificamente invocata nella comparsa di risposta.
La Corte di Cassazione ha accolto il primo motivo di ricorso, evidenziando che la giurisprudenza consente di dedurre l'usucapione anche in appello, senza che ciò comporti un mutamento della domanda. Ha argomentato che la causa petendi è rappresentata dal diritto vantato dall'attore, e non dal titolo di acquisto. Pertanto, la Corte ha cassato la sentenza impugnata e rinviato la causa alla Corte d'appello di Milano, che dovrà riesaminare la questione alla luce del principio di diritto stabilito.
La Corte di Cassazione ha accolto il primo motivo di ricorso, evidenziando che la giurisprudenza consente di dedurre l'usucapione anche in appello, senza che ciò comporti un mutamento della domanda. Ha argomentato che la causa petendi è rappresentata dal diritto vantato dall'attore, e non dal titolo di acquisto. Pertanto, la Corte ha cassato la sentenza impugnata e rinviato la causa alla Corte d'appello di Milano, che dovrà riesaminare la questione alla luce del principio di diritto stabilito.
Sul provvedimento
Testo completo
seguente ORDINANZA sul ricorso 20468-2016 proposto da: CICOGNA FILIPPO, BUSCHINI SIMONA, elettivamente domiciliati in ROMA, P.ZZA
PRATI DEGLI STROZZI
30, presso lo studio dell'avvocato C C, che li rappresenta e difende unitamente all'avvocato L O D;
- ricorrenti -
contro
I M, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA
FRANCESCO ORESTANO
21, presso lo studio dell'avvocato F P, rappresentata e difesa dall'avvocato E I;
B A, elettivamente domiciliato in ROMA,
CORSO VITTORIO EMANUELE II
18, presso lo studio GREZ E ASSOCIATI SRL, rappresentato e difeso dall'avvocato E G;
- controricorrenti -
avverso la sentenza n. 2758/2016 della CORTE D'APPELLO di MILANO, depositata il 29/06/2016;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 25/03/2021 dal Consigliere Dott. C B M;
I 14. R.G. 20468/2016
PREMESSO CHE
1. Con sentenza n. 399/2016, il Tribunale di Milano, in parziale accoglimento delle domande proposte da A B, aveva accertato l'esistenza di opere abusive nell'appartamento al secondo piano di proprietà dei convenuti S B e F C, opere che avevano interessato la canna fumaria dell'attore;
rigettata l'eccezione di acquisto per usucapione della proprietà del manufatto formulata dai convenuti, il Tribunale li aveva condannati alla rimozione delle opere eseguite sul manufatto e a ripristinare lo status quo ante;
il Tribunale aveva anche condannato M I, dante causa dei convenuti e da loro chiamata in garanzia, a manlevarli da ogni conseguenza pregiudizievole;
aveva rigettato la domanda di risarcimento del danno proposta dall'attore e, infine, aveva rigettato la domanda di accertamento dell'acquisto per usucapione della proprietà del manufatto fatta
PRATI DEGLI STROZZI
30, presso lo studio dell'avvocato C C, che li rappresenta e difende unitamente all'avvocato L O D;
- ricorrenti -
contro
I M, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA
FRANCESCO ORESTANO
21, presso lo studio dell'avvocato F P, rappresentata e difesa dall'avvocato E I;
B A, elettivamente domiciliato in ROMA,
CORSO VITTORIO EMANUELE II
18, presso lo studio GREZ E ASSOCIATI SRL, rappresentato e difeso dall'avvocato E G;
- controricorrenti -
avverso la sentenza n. 2758/2016 della CORTE D'APPELLO di MILANO, depositata il 29/06/2016;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 25/03/2021 dal Consigliere Dott. C B M;
I 14. R.G. 20468/2016
PREMESSO CHE
1. Con sentenza n. 399/2016, il Tribunale di Milano, in parziale accoglimento delle domande proposte da A B, aveva accertato l'esistenza di opere abusive nell'appartamento al secondo piano di proprietà dei convenuti S B e F C, opere che avevano interessato la canna fumaria dell'attore;
rigettata l'eccezione di acquisto per usucapione della proprietà del manufatto formulata dai convenuti, il Tribunale li aveva condannati alla rimozione delle opere eseguite sul manufatto e a ripristinare lo status quo ante;
il Tribunale aveva anche condannato M I, dante causa dei convenuti e da loro chiamata in garanzia, a manlevarli da ogni conseguenza pregiudizievole;
aveva rigettato la domanda di risarcimento del danno proposta dall'attore e, infine, aveva rigettato la domanda di accertamento dell'acquisto per usucapione della proprietà del manufatto fatta
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