Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 13/06/2018, n. 15526

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 13/06/2018, n. 15526
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 15526
Data del deposito : 13 giugno 2018
Fonte ufficiale :

Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso 5304-2013 proposto da: BARBIERI PALMIERI FRANCESCO C.F. BRBFNC47P01D711G, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA

DELLA BALDUINA

187, presso lo studio dell'avvocato S A, che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati ANNALISA BOVA, FRIZIO FIORINI, giusta delega in atti;

- ricorrente -

contro

AZIENDA OSPEDALIERA DI REGGIO EMILIA ARCISPEDALE SANTA MARIA NUOVA ASMN ora AZ. USL DI REGGIO EMILIA IRCCS P.I. 01614660353, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA FLAMINIA, 135 presso lo studio dell'avvocato P B (CBA Studio Legale e Tributario) che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato G C S, giusta delega in atti;

- controricorrente -

avverso la sentenza n. 627/2011 della CORTE D'APPELLO di BOLOGNA, depositata il 23/08/2012 R.G.N. 354/2009;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 07/03/2018 dal Consigliere Dott. A T;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. M F che ha concluso per l'accoglimento del ricorso;
uditi gli Avvocati FRIZIO FIORINI e S A;
è comparso l'Avvocato CORRADO TARASCONI. N. R.G. 5304 2013 Fatto 1. Il dott. F B P aveva convenuto in giudizio l'Azienda Ospedaliera di Reggio Emilia, Arcispedale Santa Maria Nuova - A.S.M.N. - per chiedere l'accertamento della illegittimità della risoluzione del rapporto di lavoro disposta in data 22.8.2008 ai sensi dell'art. 72 c. 11 del D.L. 25 giugno 2008 n. 112, convertito con modificazione dalla legge 6 agosto 2008 n. 133 e la pronuncia dei provvedimenti restitutori, economici e reali di cui all'art. 18 della L. n. 300 del 1970;
in subordine, il ricorrente aveva domandato la condanna della datrice di lavoro al pagamento della indennità risarcitoria commisurata alle retribuzioni maturate al 1.9.2102, data di scadenza dell'incarico dirigenziale ovvero con detrazione dell'assegno pensionistico percepito nelle more del giudizio.

2. Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte di Appello di Bologna, in riforma della sentenza di primo grado, ha respinto il ricorso proposto dal Barbieri Palmieri. Tanto sul rilievo che la facoltà attribuita dall'art. 72 c. 11 della L. n. 133 del 2008 alle Pubbliche Amministrazione di risolvere i rapporti di lavoro dei dipendenti che avessero raggiunto l'anzianità massima contributiva di 40 anni, non è subordinata ad alcun vincolo o condizione. La Corte territoriale, inoltre, ha ritenuto irrilevante la circostanza che al Barbieri Palmieri fosse stato attribuito un incarico dirigenziale con scadenza nel 2012 osservando che siffatto incarico non sopravvive alla cessazione del rapporto di impiego pubblico.

3. Avverso questa sentenza il dott. F B P ha proposto ricorso per cassazione affidato a due motivi al quale ha resistito con controricorso l'Azienda Ospedaliera di Reggio Emilia, Arcispedale Santa Maria Nuova - A.S.M.N. - poi Azienda USL di Reggio Emilia IRCCS -. Entrambe le parti hanno depositato memorie. Motivi Sintesi dei motivi 4. Con il primo motivo il ricorrente denuncia violazione e/o falsa applicazione dell'art. 72 c. 11 del D.L. 25 giugno 2008 n. 112, convertito con modificazione dalla L. 6 agosto 2008 n. 133, in relazione agli artt. 97 Cost. e 113 c.p.c. Sostiene, in sintesi, che la Corte di Appello ha errato nel ritenere che la facoltà di risoluzione dei rapporti di lavoro è condizionata solo alla sussistenza in capo al pubblico dipendente del requisito della anzianità contributiva e assume che l'esercizio di tale facoltà necessita di adeguata motivazione in ordine alla sussistenza di ragioni organizzative, da individuarsi previamente al pari dei criteri applicativi della disposizione di legge.

5. Con il secondo motivo il ricorrente censura la sentenza impugnata per violazione e falsa applicazione delle norme richiamate nel primo motivo in relazione agli artt. 1175 e 1375 c.c. e N. R.G. 5304 2013 per omessa ed insufficiente motivazione "sul momento del recesso dall'incarico dirigenziale appena conferito". Assume che la condotta della datrice di lavoro, compendiatasi nella risoluzione del rapporto di lavoro a pochi mesi di distanza dall'attribuzione dell'incarico dirigenziale relativo alla struttura complessa "Laboratori Urgenze- Scandiano Montecchio" contrasta con i principi di correttezza e buona fede di cui agli artt. 1175 e 1375 c.c. Esame dei motivi 6. Il primo motivo è fondato.

7. La facoltà della Pubblica Amministrazione di recedere unilateralmente dal rapporto di lavoro al raggiungimento da parte del dipendente della massima anzianità contributiva è stata prevista dall'art. 72, comma 11 primo e secondo periodo del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, poi convertito dalla legge 6 agosto 2008, n. 112. Tale disposizione nel testo originario , applicabile "ratione temporis" (la risoluzione del rapporto di lavoro dedotto in giudizio è stata adottata il 22.8.2008), prevedeva che : "Nel caso di compimento dell'anzianità massima contributiva di 40 anni del personale dipendente, le pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 possono risolvere, fermo restando quanto previsto dalla disciplina vigente in materia di decorrenze dei trattamenti pensionistici, il rapporto di lavoro con un preavviso di sei mesi. Con appositi decreti ....sono definiti gli specifici criteri e le modalità applicative dei principi della disposizione di cui al presente comma relativamente al personale dei comparti sicurezza e difesa (n.d.r., a cui, in sede di conversione, si aggiungeva quello "affari esteri"), tenendo conto delle rispettive peculiarità ordinamentali".
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