Cass. civ., sez. VI, ordinanza 14/10/2020, n. 22146
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In tema di vendita di beni di consumo affetti da vizio di conformità, ove l'acquirente abbia inizialmente richiesto la riparazione del bene, non è preclusa la possibilità di agire successivamente per la risoluzione del contratto quando sia scaduto il termine ritenuto congruo per la riparazione, senza che il venditore vi abbia tempestivamente provveduto, ovvero se la stessa abbia arrecato un notevole inconveniente.
Sul provvedimento
Testo completo
o t s o o v i m t a a s r r g e e v t l n i a o o t t u a g b i i r l t b 22146/20 n b o o c e l t e n d e LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE r e r r o o c i i r e R t SESTA SEZIONE CIVILE - 2 l u Oggetto Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: CONSUMATORE Dott. L G L - Presidente - Dott. G GO - Consigliere - Ud. 23/09/2020 - Dott. R G - Consigliere - CC R.G.N. 16902/2018 - Rel. Consigliere - Dott. M C - Rep. e.
1. Dott. C B M - Consigliere - hom 22146 ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 16902-2018 proposto da: R I S, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA AGOSTINO DEPRETIS 86, presso lo studio dell'avvocato EMILIO BATTAGLIA che la rappresenta e difende giusta procura in calce al ricorso;
- ricorrente -
contro
U M, domiciliato in ROMA presso la Cancelleria della Corte di Cassazione e rappresentato e difeso dall'avvocato P A P giusta procura in calce al controricorso;
- controricorrente -
nonchè
contro
DEVILLA AUTO 2 SRL, FALLIMENTO OTTOLINI SRL IN LIQUIDAZIONE;
2 8 7 4 0 2
- intimati -
avverso la sentenza n. 114/2018 della CORTE D'APPELLO SEZ.DIST. DI di S;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 23/09/2020 dal Consigliere Dott. M C;
Lette le memorie depositate dal controricorrente;
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE Con sentenza n. 1767/2010 il Tribunale di Sassari accoglieva la domanda proposta da Michele U nei confronti della D Auto (ora D Auto 2 s.r.l.) volta a sentire accertata la responsabilità della convenuta ai sensi dell'art. 1519 quater c.c., per difetto di conformità del bene venduto (Renault Vel Satis) preesistente alla consegna, e per l'effetto condannarla, in via principale, alla sostituzione con altra autovettura nuova ovvero di tipo diverso e di valore equivalente e, in via subordinata, alla risoluzione del contratto di compravendita del 7 ottobre 2002 con la conseguente restituzione del prezzo versato. In citazione Michele U affermava di aver acquistato l'autovettura nel 2002 dalla D s.r.l., e che sin dai primi mesi successivi all'acquisto, si verificava la fuoriuscita di fumo nero dal veicolo, che provocava la perdita di potenza del motore, fino all'arresto, costringendo l'attore a sollecitare il soccorso stradale per recarsi in officina ed usufruire di una vettura di cortesia. Nonostante diverse riparazioni (circa cinque alla data del 19 dicembre 2003) il veicolo continuava a presentare tale difetto, ragion per cui l'U chiedeva al venditore la sostituzione dell'auto con altra nuova, negata dalla Renault Italia in quanto la stessa contestava il proprio inadempimento, assumendo che Ric. 2018 n. 16902 sez. M2 - ud. 23-09-2020 -2- la concessionaria O s.p.a. aveva risolto i problemi legati al difetto lamentato. Nel 2004, ripetendosi nuovamente l'inconveniente descritto, consegnata l'auto alla O, che la sottoponeva ad altri sette interventi di riparazione, Michele U decideva di agire in giudizio citando davanti al Tribunale di Cagliari la D. A seguito di chiamata in manleva proposta dalla convenuta, il contraddittorio veniva integrato nei confronti della O s.p.a., concessionaria della Renault, incaricata dalla convenuta della riparazione dell'auto, nonché della Renault Italia S.p.A. Istruita la causa, il Tribunale accertava che il vizio dell'auto dipendeva dal cattivo funzionamento del programma di gestione della valvola EGR, e pertanto riteneva la D responsabile per il difetto di conformità, nonché per la mancata riparazione del bene viziato entro tempi congrui e per il diniego opposto alla richiesta di sostituzione dell'autovettura. Data l'impossibilità di sostituire il bene, in quanto fuori commercio, il Tribunale dichiarava risolto il contratto di compravendita e condannava il rivenditore alla restituzione del prezzo. Infine, in accoglimento delle domande di manleva formulate dalla D e dalla O, dichiarava la Renault Italia s.p.a. tenuta a manlevare gli altri convenuti. Quest'ultima appellava la sentenza dinanzi alla Corte di Cagliari sul presupposto di una duplice violazione dell'art. 1519 quater, c.c., sia con riferimento al comma 9, posto che l'U, avendo accettato il rimedio della riparazione dell'auto ed essendo i vari rimedi tra loro alternativi, aveva sostanzialmente rinunciato ad avvalersi degli ulteriori rimedi previsti dalla norma, sia con riferimento al comma 8, nei termini in cui il Tribunale, nel condannare il venditore alla restituzione del prezzo, non aveva tenuto conto dell'uso che del bene era stato fatto. Ric. 2018 n. 16902 sez. M2 - ud. 23-09-2020 -3- Peraltro, assumeva un'errata valutazione del materiale istruttorio, in quanto da esso era desumibile che l'ultima riparazione era stata effettuata dopo che il veicolo aveva percorso ventimila chilometri, e dunque, in tempi congrui rispetto a quanto ritenuto dal giudice di primo grado. Si costituiva in appello Michele U per chiedere il rigetto dell'appello e la conferma della sentenza appellata;
si costituivano altresì la O s.p.a. e la D Auto 2 s.r.l., rilevando, la prima, che l'appellante non aveva impugnato la statuizione della domanda relativa all'accoglimento della domanda di manleva e, la seconda, che lo stesso non aveva impugnato la statuizione relativa alla domanda di regresso;
entrambe chiedevano l'accoglimento dell'appello. A seguito del fallimento della O s.p.a. il giudizio veniva interrotto e, quindi, riassunto dalla Renault s.p.a.;
il fallimento O non si costituiva e rimaneva, dunque, contumace. Esaurita la trattazione della causa, la Sezione distaccata di Sassari della Corte d'appello di Cagliari, con sentenza n. 114/2018 respingeva l'appello della Renault Italia s.p.a. e confermava integralmente la sentenza del giudice di primo grado. Dagli atti di causa emergeva, infatti, che a più di un anno e mezzo di distanza dall'acquisto il problema perdurava, ragion per cui non era imputabile alcun addebito all'attore, il quale ritenendo di non poter più confidare nelle soluzioni prospettate dal venditore, aveva fondatamente agito in giudizio;
d'altra parte prima di esercitare la propria azione, aveva richiesto la sostituzione del bene, ma questa era stata negata dalla Renault Italia s.p.a. Considerata la "considerevole somma" spesa dall'attore e le numerose riparazioni non risolutive apportate al veicolo senza Ric. 2018 n. 16902 sez. M2 - ud. 23-09-2020 -4- che venisse individuata la causa del guasto, ben poteva considerarsi il bene come presentante un difetto di conformità non lieve, tale da giustificare la risoluzione del contratto. Prive di pregio erano poi le censure relative all'alternatività dei rimedi;
dalla semplice lettura della norma era facilmente ricavabile come i rimedi previsti a tutela del consumatore fossero rimedi formulati in modo progressivo tali da garantire, in un primo momento, la conservazione del contratto e, quando ciò sia impossibile, da permettere al consumatore di ottenere la riduzione del prezzo o la risoluzione. La Corte giudicava altresì infondate le affermazioni relative alla congruità temporale entro cui le riparazioni erano state effettuate, statuendo che la norma non fissava un termine oltre il quale i rimedi primari non potessero più considerarsi congrui, ma