Cass. civ., sez. V trib., ordinanza 13/07/2020, n. 14848
Sintesi tramite sistema IA Doctrine
L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.
Segnala un errore nella sintesiSul provvedimento
Testo completo
ente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 2675/2016 R.G. proposto da Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso la quale è domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, 12 - ricorrente, intimato in via incidentale -
contro
ASM Servizi Energetici e Tecnologici s.r.I., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avv. R B e G G, con domicilio eletto presso la sig. Antonia De Angelis, sito in Roma, via Portuense, 104 - con troricorrente, ricorrente in via incidentale - avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale del Veneto, n. 1075/24/15, depositata il 17 giugno 2015. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 12 novembre 2019 dal Consigliere P C;
RILEVATO CHE: - l'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli propone ricorso per cassazione avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale del Veneto, depositata il 17 giugno 2015, di reiezione dell'appello dalla medesima proposto, nonché dell'appello incidentale della ASM Servizi Energetici e Tecnologici s.r.I., avverso la sentenza di primo grado che aveva parzialmente accolto il ricorso di quest'ultima per l'annullamento dell'atto di contestazione di violazioni finanziarie e di irrogazione di sanzioni, riducendo la sanzione ad un quarto dell'importo ivi irrogato;
- dall'esame della sentenza impugnata si evince che l'atto impositivo traeva origine dalla rilevazione dell'omesso versamento dell'accisa dovuta sul consumo di gas naturale, relativamente all'importo della rata di acconto avente scadenza 31 maggio 2010, e che l'Ufficio aveva determinato la sanzione nella misura pari al 30% dell'imposta non versata;
- il giudice di appello, confermando la decisione della Commissione provinciale, ha disatteso il gravame dell'Ufficio ritenendo che trovasse applicazione al caso in esame la previsione di cui all'art. 16, terzo comma, d.lgs. 18 dicembre 1997, n. 472, che consentiva la definizione agevolata delle sanzioni mediante il versamento di una somma pari ad un quarto della sanzione comminata;
- ha, inoltre, rigettato l'appello incidentale della contribuente vertente sull'eccepita incompetenza territoriale dell'Ufficio erariale che aveva emesso l'atto;
- il ricorso è affidato ad un unico motivo;
- resiste con controricorso la ASM Servizi Energetici e Tecnologici s.r.I., la quale propone ricorso incidentale;
- in relazione a tale ricorso incidentale l'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli non spiega alcuna attività difensiva;
- la ASM Servizi Energetici e Tecnologici s.r.l. deposita memoria ai sensi dell'art. 380-bis.1 c.p.c.;
CONSIDERATO CHE: - con l'unico motivo del ricorso principale proposto l'Agenzia denuncia la violazione degli artt. 16, terzo comma, e 17, secondo e terzo comma, d.lgs. n. 472 del 1997, per aver la sentenza impugnata ritenuto che fosse applicabile al caso
contro
ASM Servizi Energetici e Tecnologici s.r.I., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avv. R B e G G, con domicilio eletto presso la sig. Antonia De Angelis, sito in Roma, via Portuense, 104 - con troricorrente, ricorrente in via incidentale - avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale del Veneto, n. 1075/24/15, depositata il 17 giugno 2015. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 12 novembre 2019 dal Consigliere P C;
RILEVATO CHE: - l'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli propone ricorso per cassazione avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale del Veneto, depositata il 17 giugno 2015, di reiezione dell'appello dalla medesima proposto, nonché dell'appello incidentale della ASM Servizi Energetici e Tecnologici s.r.I., avverso la sentenza di primo grado che aveva parzialmente accolto il ricorso di quest'ultima per l'annullamento dell'atto di contestazione di violazioni finanziarie e di irrogazione di sanzioni, riducendo la sanzione ad un quarto dell'importo ivi irrogato;
- dall'esame della sentenza impugnata si evince che l'atto impositivo traeva origine dalla rilevazione dell'omesso versamento dell'accisa dovuta sul consumo di gas naturale, relativamente all'importo della rata di acconto avente scadenza 31 maggio 2010, e che l'Ufficio aveva determinato la sanzione nella misura pari al 30% dell'imposta non versata;
- il giudice di appello, confermando la decisione della Commissione provinciale, ha disatteso il gravame dell'Ufficio ritenendo che trovasse applicazione al caso in esame la previsione di cui all'art. 16, terzo comma, d.lgs. 18 dicembre 1997, n. 472, che consentiva la definizione agevolata delle sanzioni mediante il versamento di una somma pari ad un quarto della sanzione comminata;
- ha, inoltre, rigettato l'appello incidentale della contribuente vertente sull'eccepita incompetenza territoriale dell'Ufficio erariale che aveva emesso l'atto;
- il ricorso è affidato ad un unico motivo;
- resiste con controricorso la ASM Servizi Energetici e Tecnologici s.r.I., la quale propone ricorso incidentale;
- in relazione a tale ricorso incidentale l'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli non spiega alcuna attività difensiva;
- la ASM Servizi Energetici e Tecnologici s.r.l. deposita memoria ai sensi dell'art. 380-bis.1 c.p.c.;
CONSIDERATO CHE: - con l'unico motivo del ricorso principale proposto l'Agenzia denuncia la violazione degli artt. 16, terzo comma, e 17, secondo e terzo comma, d.lgs. n. 472 del 1997, per aver la sentenza impugnata ritenuto che fosse applicabile al caso
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Hai già un account ? Accedi