Cass. pen., sez. II, sentenza 19/01/2023, n. 02109

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. II, sentenza 19/01/2023, n. 02109
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 02109
Data del deposito : 19 gennaio 2023
Fonte ufficiale :

Testo completo

la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da 1) EP VA n. a Pagani il 9/11/1978 2) SC EL n. a Nocera Inferiore il 29/11/1977 avverso la sentenza della Corte d'Appello di Salerno in data 27/5/2021 visti gli atti, la sentenza impugnata e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Anna Maria De Santis;
udita la requisitoria del P.G., dott. Lidia Giorgio, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso proposto nell'interesse del PE e per il rigetto del ricorso del IS;
uditi i difensori, Avv.ti Bisogno e Calabrese, che hanno illustrato i motivi chiedendone l'accoglimento

RITENUTO IN FATTO

1.Con l'impugnata sentenza la Corte d'Appello di Salerno riformava parzialmente la decisione del Tribunale di Nocera Inferiore in data 6/5/2019 e per l'effetto - riconosciuto, quanto a PE OR, il vincolo della continuazione tra il delitto di estorsione di cui al presente giudizio e i fatti giudicati con sentenza emessa il 31/3/2017 dalla Corte d'Appello di Salerno, rideterminava la pena complessiva in anni otto di reclusione ed euro duemila di multa;
-quanto a IS LE, esclusa l'aggravante di cui all'art. 416bis.1 cod.pen. e riconosciuto il vincolo della continuazione tra i fatti a giudizio e quelli già irrevocabilmente giudicati con sentenza del 31/3/2017 della Corte d'Appello di Salerno, determinava la pena finale e complessiva in anni sette e mesi sei di reclusione.

2.Hanno proposto ricorso per Cassazione i difensori degli imputati, deducendo: l'Avv. Enrico Bisogno nell'interesse di PE OR 2.1 la violazione di legge con riguardo alla ritenuta configurabilità del delitto di estorsione aggravata;
la mancata assunzione di prova decisiva;
la carenza di motivazione e il travisamento della prova. Secondo il difensore la sentenza impugnata non ha fornito adeguata risposta alle doglianze difensive che contestavano il coinvolgimento del PE nel fatto estorsivo contestato. In particolare, ha escluso la necessità di perizia fonica al fine di accertare la presenza dell'imputato all'interno dell'autovettura di IS LE in occasione della richiesta estorsiva a LA LU sulla base del riconoscimento vocale del teste di P.g. e in assenza di conferme, alla luce dei servizi di osservazione effettuati dagli operanti. Aggiunge il difensore che i giudici di merito hanno travisato i contenuti dell'intercettazione ambientale del 26/1/2009 dalla quale emerge che il IS aveva raccontato al PE di un precedente incontro con il LA, circostanza che esclude la presenza del prevenuto in quell'occasione sicché la conversazione non poteva essere richiamata a sostegno della responsabilità del ricorrente né valorizzata quale riscontro alle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia. Inoltre la Corte d'Appello, discostandosi dalla valutazione del primo giudice, ha riconosciuto valenza di prova principale all'intercettazione ambientale, ritenendola corroborata dalle dichiarazioni dei collaboratori e non viceversa, sebbene entrambi i costrutti risultino viziati dall'erronea interpretazione dei contenuti della conversazione del 26/1/2009. La Corte territoriale non ha, infine, affrontato i temi della credibilità soggettiva e dell'attendibilità dei collaboratori IN e AL né ha valutato i rilievi circa la difforme indicazione da parte di costoro del profitto del reato;

2.2 la violazione di legge in relazione alla ritenuta sussistenza dell'aggravante ex art. 7 L. 203/91 e in ordine all'art. 118 cod.pen.;
totale carenza di motivazione sul punto.Il difensore deduce che la sentenza impugnata ha affermato la sussistenza dell'aggravante del metodo mafioso limitandosi a recepire gli assunti apodittici del Tribunale sulla conoscenza da parte del ricorrente delle modalità con le quali i concorrenti intendevano realizzare l'estorsione, così violando il dettato dell'art. 118 cod.pen. Infatti, secondo il difensore, la mera condivisione dei proposito criminoso non può riflettersi automaticamente sull'aggravante;

2.3 la violazione degli artt. 133,69,81 cod.pen. e la totale mancanza di motivazione sul punto. Il difensore lamenta che la Corte di merito, pur avendo riconosciuto il vincolo della continuazione tra i fatti a giudizio e quelli oggetto della sentenza irrevocabile resa il 31/3/2017 dalla Corte di Appello di Salerno non ha offerto alcuna motivazione né riguardo alla conferma della pena di anni sei, mesi dieci di reclusione per l'estorsione contestata nell'odierno processo né con riferimento agli aumenti di pena applicati in relazione ai fatti in continuazione. L'Avv. Vincenzo Calabrese nell'interesse di IS LE 3. La violazione di legge e il vizio di motivazione in ordine al giudizio di responsabilità dell'imputato per l'addebito contestato. Secondo il difensore la Corte di

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