Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 12/08/1987, n. 6901

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La disposizione dell'art. 146 del d.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124 (nel testo sostituito dall'art. 5 della legge 27 dicembre 1975 n. 780) - sebbene colleghi la revisione della misura della rendita per inabilità permanente da silicosi o asbestosi ad una diminuzione o ad un aumento dell'attitudine al lavoro ed in genere a modificazioni delle condizioni fisiche del titolare - non consente tuttavia di far luogo a revisione della rendita per aggravamento delle condizioni dell'assicurato quando queste, nonostante l'intervenuto aggravamento, comportino una riduzione dell'attitudine al lavoro già interamente indennizzata dalla rendita in godimento (conseguente ad una iniziale ed erronea valutazione in eccesso dell'inabilità originaria), non potendosi - in relazione ai principi generali (volti ad ancorare le prestazioni al grado di effettiva inabilità) che ispirano l'Assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali - far luogo ad una modificazione della prestazione assicurativa in modo tale da far fruire ad un soggetto un trattamento previdenziale eccedente la misura del bisogno che è inteso a soddisfare.*

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 12/08/1987, n. 6901
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 6901
Data del deposito : 12 agosto 1987

Testo completo

La disposizione dell'art. 146 del d.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124 (nel testo sostituito dall'art. 5 della legge 27 dicembre 1975 n. 780) - sebbene colleghi la revisione della misura della rendita per inabilità permanente da silicosi o asbestosi ad una diminuzione o ad un aumento dell'attitudine al lavoro ed in genere a modificazioni delle
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