Cass. civ., SS.UU., sentenza 08/11/2016, n. 22645

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Il ricorso straordinario, per motivi di giurisdizione, innanzi alle Sezioni unite della Corte di cassazione, avverso la delibera conclusiva del giudizio di parificazione delle Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti, è inammissibile, attesa la natura non giurisdizionale, né di atto amministrativo, di tale delibera e, correlativamente, la riconosciuta sua giustiziabilità innanzi alle Sezioni riunite della Corte dei conti, in speciale composizione

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., SS.UU., sentenza 08/11/2016, n. 22645
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 22645
Data del deposito : 8 novembre 2016
Fonte ufficiale :

Testo completo

E T N 22645/16 E S E Oggetto REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Giurisdizione contabile, LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE decisione, parificazione, SEZIONI UNITE CIVILI rendiconto, regione Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: ordinaria Dott. RENATO RORDORF Primo Pres.te f.f. R.G.N. 20731/2014 Cron.22645 Dott. SERGIO DI AMATO Presidente Sezione - Dott. G AO Presidente Sezione Rep. Dott. ANGELO SIRITO Ud. 13/09/2016 Presidente Sezione PU Dott. PIETRO CURZIO Presidente Sezione - Dott. A A Rel. Pres. Sezione - Dott. M IIS Presidente Sezione Dott. R BI Consigliere Dott.. L A S Consigliere ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso 20731-2014 proposto da: PROCURATORE REGIONALE RAPPRESENTANTE IL PUBBLICO 2016 MINISTERO PRESSO LA SEZIONE GIURISDIZIONALE DELLA CORTE 454 DEI CONTI PER LA REGIONE LIGURIA, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA BAIAMONTI 25;

- ricorrente -

contro дол REGIONE LIGURIA;
- intimata - avversO la decisione n. 46/2014 della CORTE DEI CONTI - SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER LA LIGURIA GENOVA, depositata il 21/07/2014;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 13/09/2016 dal Presidente Dott. ANNAMARIA AMBROSIO;
udito il P.M. in persona dell'Avvocato Generale Dott. FSCO MAURO IACOVIELLO, che ha concluso per 1'inammissibilità del ricorso. Joup SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Il Procuratore Regionale presso la Sezione giurisdizionale della Corte dei conti per la Regione Liguria ha proposto ricorso per cassazione, ai sensi dell'art. 111 Cost. avverso la decisione di parificazione del rendiconto generale della Regione Liguria per l'esercizio 2013, adottata dalla Sezione regionale di controllo della medesima Corte con provvedimento depositato il 21 luglio 2014. Il ricorrente ha chiesto alle Sezioni Unite Civili di questa Corte - previa rimessione alla Corte della questione di legittimità costituzionale costituzionale del D.L. 10 ottobre 2012, n. 174, art. 1, comma 5, convertito, con modificazioni, dalla L. 7 dicembre 2012, n. 213 - di dichiarare, all'esito dell'auspicata declaratoria di illegittimità costituzionale della norma suddetta, il difetto assoluto di giurisdizione in ordine al giudizio di parificazione del rendiconto. Nessuna difesa ha svolto in questa sede l'amministrazione regionale intimata. MOTIVI DELLA DECISIONE 1. La necessaria verifica dell'ammissibilità (o meno) del ricorso impone di dar conto del consolidarsi di un orientamento giurisprudenziale che, riconoscendo l'esistenza di una giurisdizione piena ed esclusiva delle Sezioni riunite in speciale composizione della Corte dei conti, ancorata alle materie di contabilità pubblica di cui all'art. 103, comma 2, della Costituzione, ha inteso ampliare la competenza della stessa Corte, nelle forme del giudizio ad istanza di parte, innanzi alle Sezioni riunite in speciale composizione, a fattispecie ulteriori rispetto a quelle individuate espressamente dall'ordinamento. Al riguardo è stato evidenziato come il D.L. n. 174 del 2012 - sebbene richiami la giurisdizione esclusiva della Corte dei conti, ai sensi dell'art. 103, comma 2, della Costituzione, con particolare riferimento a diverse specifiche fattispecie (l'approvazione o il diniego del piano di riequilibrio finanziario degli enti locali deliberati dalla competente Sezione regionale di controllo della Corte dei conti, ex art.243 quater del T.U.E.L., nonché i provvedimenti di ammissione ai Fondo di rotazione di cui al precedente articolo 243 ter) - risulti tuttavia espressivo di un disegno normativo sistematico che, in tema di contabilità pubblica, riconosce la giurisdizione piena ed esclusiva della Corte dei conti, esprimendo con le richiamate disposizioni, non una mera 1 interpositio legislatoris, bensì un vero e proprio rinvio diretto della norma ordinaria all'art. 103, secondo comma,

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