Cass. civ., SS.UU., ordinanza 11/05/2018, n. 11575
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iato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al NRG 23598 del 2016 promosso da: DEL MONTE Franco, rappresentato e difeso da se medesimo;- ricorrente -contro MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, in persona del Ministro pro tempore, e CONSIGLIO SUPERIORE DELLA MAGISTRATURA, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura generale dello Stato, con domicilio presso gli Uffici di quest'ultima in Roma, via dei Portoghesi, n. 12;- controricorrenti - avverso la sentenza n. 4294/15 del Consiglio di Stato in data 15 set- tembre 2015. Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio dell'8 maggio 2018 dal Consigliere A G. Ritenuto che, con delibera del Consiglio superiore della magistra- tura del 7 aprile 2004, recepita con decreto del Ministro della giustizia del 27 aprile 2004, il dott. F D M veniva dichiarato deca- duto dall'incarico di giudice di pace di Potenza, a motivo della situa- zione di incompatibilità in cui versava, in quanto consigliere comunale in carica presso il Comune di residenza, San Fele (PZ), sebbene non ricompreso nella circoscrizione dell'Ufficio del giudice di pace di Po- tenza;che il TAR del Lazio respingeva, con sentenza in data 6 aprile 2006, il ricorso dell'interessato avverso i citati provvedimenti, e il Consiglio di Stato, con sentenza in data 10 ottobre 2012, rigettava l'appello;che, proposto ricorso per revocazione avverso la sentenza d'appello, il Consiglio di Stato l'ha rigettato con sentenza resa pubbli- ca mediante deposito in segreteria il 15 settembre 2015;che con tale sentenza il Consiglio di Stato ha accolto la fase re- scindente del ricorso per revocazione, sul rilievo che giudice d'appello aveva ritenuto esistente un fatto, l'integrità del contraddittorio in re- lazione all'udienza stabilita per la discussione, certamente non verifi- catosi;e, giudicando in rescissorio, ha appunto respinto i motivi di gravame;che, a tal fine, esaminando i rapporti tra gli artt. 8 e 9 della legge n. 374 del 1991 e l'art. 60 del testo unico approvato con il d.lgs. n. 267 del 2001, il Consiglio di Stato ha rilevato che chi ricopre la carica di consigliere di ente territoriale non può mai essere nominato giudice di pace e che il giudice di pace può successivamente candidarsi ed essere eletto in un consiglio comunale fuori dal territorio in cui eserci- ta le funzioni, ma in questa evenienza egli decade dalla carica di ma- gistrato onorario;che il Consiglio di Stato ha quindi ritenuto che la decadenza non è impedita né dalla diversità della sede del Comune in cui il dott. Del Monte è stato eletto consigliere comunale né dall'anteriorità dell'elezione a consigliere comunale rispetto alla nomina a giudice di pace di Potenza;che per la cassazione della sentenza del Consiglio di Stato il Del Monte ha proposto ricorso, con atto notificato il 1° ottobre 2016, sulla base di due motivi;che il Ministero della giustizia e il Consiglio superiore della magi- stratura si sono costituiti con un unico atto di controricorso, conclu- dendo per l'inammissibilità e, comunque, per il rigetto del ricorso;che in prossimità dell'adunanza in camera di consiglio il ricorrente ha depositato una memoria illustrativa.
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