Cass. pen., sez. I, sentenza 02/11/2022, n. 41316
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Testo completo
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE TRIBUNALE DI ROMAnel procedimento a carico di: OU UL nato il [...] avverso l'ordinanza del 22/12/2021 della CORTE ASSISE di ROMAudita la relazione svolta dal Consigliere DOMENICO FIORDALISI;
lette/sentite le conclusioni del PG
VALENTINA MANUALI
Preliminarmente il P.G. deposta in udienza la requisitoria corretta per metterla a disposizione del collegio e del difensore. Il P.G. conclude riportandosi alla requisitoria, chiedendo l'annullamento senza rinvio dell'ordinanza impugnata e in subordine l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata presso la Corte d'Assisi di ROMA. udito il difensore L'avvocato GIANZI FRANCESCO del foro di ROMA in difesa di OU UL conclude chiedendo l'accoglimento dei motivi di ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. Il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Roma ricorre avverso l'ordinanza del 22 dicembre 2021 della Corte di assise di Roma, che ha revocato la misura cautelare della custodia in carcere, precedentemente applicata nei confronti di SO IS, cittadino ceceno, dal G.i.p. del Tribunale di Roma con ordinanza del 25 novembre 2020, in ordine al reato di omicidio di LÒ AT, cittadino italiano, commesso il 12 agosto 2017 in Spagna. La Corte di assise ha evidenziato che, nel caso di specie, non vi era la condizione di procedibilità della misura cautelare relativa alla presenza dello straniero nel territorio dello Stato, prevista dall'art. 10 cod. pen., posto che IS, al momento dell'emissione della misura, non si trovava in Italia, essendo pervenuto solo il 14 ottobre 2021, a seguito dell'esecuzione del mandato di arresto europeo e della consegna da parte dell'Autorità tedesca.
2. Il ricorrente preliminarmente evidenzia che la richiesta di revoca o di sostituzione della misura non poteva essere accolta, poiché la parte non aveva allegato alcun elemento nuovo o sopravvenuto, nonostante fosse intervenuto il c.d. giudicato cautelare e nonostante l'ordinanza del G.i.p. non fosse stata impugnata. Il ricorrente, quindi, denuncia erronea applicazione della legge penale, evidenziando agli effetti dell'art. 10 cod. pen. che, contrariamente a quanto affermato dal giudice di merito, se la richiesta del Ministro della giustizia costituiva una condizione di procedibilità, la presenza o meno dello straniero nello Stato, invece, costituiva una mera condizione obiettiva di punibilità estrinseca. La presenza dello straniero, quindi, avrebbe costituito fatto estraneo all'offensività del reato e, come tale, non conferente alla procedibilità, ma solo al reale potere punitivo di irrogare una pena. Tale interpretazione sarebbe confermata dall'analisi sistematica degli artt. 9, 120, 313 e 158, secondo comma, cod. pen. Secondo il ricorrente, infatti, sposare l'interpretazione contraria determinerebbe il fatto che l'esercizio dell'azione penale, la cui obbligatorietà è sancita nell'art. 112 Cost., sarebbe vincolata alla