Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 30/11/2018, n. 31087
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Il vincolo di "invarianza della spesa", che comporta una ponderazione globale ed aggregata degli effetti positivi e negativi in termini di spesa delle nuove disposizioni che lo prevedano, consentendo di effettuare la compensazione tra previsioni recanti aggravi economici con quelle aventi effetti riduttivi, non può mai determinare, nell'ambito dell'impiego pubblico contrattualizzato, un potenziale "vulnus" al principio di parità di trattamento - che le amministrazioni pubbliche sono tenute a garantire in base all'art. 97 Cost. - tra dipendenti che svolgono le stesse funzioni. (Nella specie, la S.C. ha escluso che il rispetto del vincolo normativo di invarianza della spesa potesse condurre a negare ad alcuni dipendenti del Ministero dell'economia e delle finanze trasferiti alla Presidenza del Consiglio dei Ministri l'inquadramento nei ruoli ordinari di quest'ultima e a riservare loro, in violazione dell'art. 45 del d.lgs. n. 165 del 2001, un trattamento economico diverso da quello previsto dalla contrattazione collettiva per il personale già inserito in detti ruoli).
Sul provvedimento
Testo completo
Y T I R D E T N E S 3 NOV 2018 E - L L O S AULA 'B' E T N 31087 /18 E S E E N O I Z A Oggetto R REPUBBLICA ITALIANA T S I G E R IN NOME DEL POPOLO ITALIANO E T N E S E LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE R.G. N. 11953/2013 Cron.31087 SEZIONE LAVORO Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Rep. Dott. GIUSEPPE NAPOLETANO Presidente - Ud. 25/09/2018 - PU - Rel. Consigliere Dott. L T 1 Consigliere Dott. DA BTO - Consigliere Dott. ANNALISA DI PAOLANTONIO Consigliere Dott. ALFONSINA DE FELICE I ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso 11953-2013 proposto da: BANFI STEFANIA BNFSFN53C68H501G, ORNELLA BATTISTOLI BTTRLL52P51H501E, BORDIN SANDRA BRDSDR47B60H501F, DOTTORI LUANA DTTLNU43R44H5010, FORTI CARLA FRTCRL58S44H501B, GATTUCCIO ALESSANDRO GTTLSN64S20F205L, GEMIGNANI MARCO GMGMRC 64D01H501G, GIOVANNETTI GIANNI GVNGNN58L23H501T, GUGLIELMI FABIO 2018 GGLFBA56A16H501T, MANGANI CATERINA MNGCRN52A42C034F, 3227 MARIUTTI RITA MARIA MRTRMR46T67M190T, SAUDA DA SDADNL56H51L378F, TRODINI MARCO TRDMRC71L19H501U, tutti elettivamente domiciliati in ROMA, VIA NINO OXILIA 21, presso lo studio dell'avvocato FLAVIO MARIA POLITO, che li rappresenta e difende, giusta delega in atti;
- ricorrenti
contro
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI, in persona del Presidente del Consiglio pro tempore, rappresentata e difesa dall'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, presso cui Uffici domicilia in ROMA, alla VIA DEI PORTOGHESI N. 12;
controricorrente - e sul ricorso successivo senza N.R. G. BOROCCI PAOLA, DIONISI ALBERTO, MAMMONE ANTONELLA, RENZETTI PAOLA, ZECCHINI STEFANIA, CONTI MARIA ROSA, (PETROSELLI SERENA, PETROSELLI ALICE, PEDROLLI MARIA TERESA nella qualità di eredi di PETROSELLI GIORGIO), tutti elettivamente domiciliati in ROMA VIA VITTORIO EMANUELE ΙΙ N. 269, presso lo studio dell'Avvocato R V, che li rappresenta e difende giusta procure speciali notarili e deleghe in atti;
ZAFFARANO GIUSEPPE, BONGINI NELLA, PICCIRILLI LAURA, CECCARELLI STEFANO, ARDIGO' ROBERTO, DE SIMONE MAURIZIO, PERNOZZOLI MICHELE, MIRAGLIA DOMENICA, GIUSTI LAURA, tutti elettivamente domiciliati in ROMA VIA FILIPPO CORRIDONI 23 presso lo studio degli Avvocati M M, FRANCESCO PERINI, giusta procura speciale e atto di costituzione in atti;
ricorrenti successivi - -
contro
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI, in persona del Presidente del Consiglio pro tempore, rappresentata e difesa dall'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, presso i cui Uffici domicilia in ROMA, alla VIA DEI PORTOGHESI N. 12;
controricorrente al ricorso successivo e sul ricorso successivo senza N. R. G. ROBERTO, CASAGRANDE CINGOLANI GIULIA, ROMANO BARTOLINI MARIA GIOVANNA, FONTANA DA, ACCONCIA MARIA, ARANCIA GIOVANNA, DI PALMA SERENA, GORIO FIORENZA, DI RENZO LUCIA ANTONIETTA, VALENTINI CINZIA, CAPPELLARO PATRIZIA, DE MASI MASSIMILIANO, D'ONOFRIO MARIASSUNTA, ZECCHIAROLI LUCIANO, POLIMNATI ISABELLA, BISCARDI PAOLA, GUADALUPI ANNA, AUTUORI DA, FONTANA RITA, LOLLOBRIGIDA TINA, DI MARCELLO PAMELA, TIRITTERA SILVIA, SPINA ROSARIA, ROSA GIULIANA, GUERRA DONATELLA, MARIANI REMO, DI MEGLIO MARINA, PAGLIARO DA, PIERGALLINI GIUSEPPE, PASSARELLI LIVIA, GIGLI GEMMA, MUSONE ANNUNZIATA, PURGATORIO RITA, TORRONI ALESSANDRA, tutti elettivamente domiciliati in ROMA CORSO VITTORIO EMANUELE II N. 269 presso 10 studio dell'Avvocato ROMANO VACARELLA, che li rappresenta e difende, giusta deleghe in atti;
ricorrenti successivi
contro
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI, in persona del Presidente del Consiglio pro tempore, rappresentata e difesa dall'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, presso i cui Uffici domicilia in ROMA, alla VIA DEI PORTOGHESI N. 12;
controricorrente al ricorso successivo avversO la sentenza n. 7990/2012 della CORTE D'APPELLO di ROMA, depositata il 05/11/2012 R.G. N. 2343/2010;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 25/09/2018 dal Consigliere Dott. LUCIA TRIA;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. M F che ha concluso per il rigetto del ricorso: udito l'Avvocato D D S per delega Avvocato F M P;
udito l'Avvocato M M;
udito l'Avvocato R V. Udienza del 25 settembre 2018 - Aula B n. 6 del ruolo - RG n. 11953/13 Presidente: N - Relatore: Tria ESPOSIZIONE DEL FATTO 1. Con sentenza in data 5 novembre 2012 la Corte d'appello di Roma, riformando la sentenza n. 185/2010 del locale Tribunale, rigetta tutte le domande proposte da S B e dai numerosi litisconsorti indicati in epigrafe, tutti ex dipendenti del Ministero dell'Economia e delle Finanze (MEF) addetti alla Segreteria tecnica del CIPE, trasferiti alla Presidenza del Consiglio dei Ministri a decorrere dal 18 maggio 2006. 2. La Corte territoriale perviene a tale conclusione osservando quanto segue: a) va confermata la statuizione del Tribunale sulla sussistenza della giurisdizione del giudice ordinario perché la presente controversia ha ad oggetto la pretesa di alcuni dipendenti pubblici ad ottenere l'accertamento di un determinato inquadramento corrispondente alle mansioni svolte, sicché si tratta di una fattispecie diversa da quella cui si riferisce la sentenza delle Sezioni Unite richiamata dalla Presidenza del Consiglio n. 15904 del 2006 (relativa ad un giudizio concernente atti della PA recanti le linee fondamentali di organizzazione degli uffici);
b) nel merito l'appello è fondato;
c) il primo Giudice ha basato la propria decisione su un'interpretazione costituzionalmente orientata dell'art. 1, commi 25 e 25-bis, del d.l. 18 maggio 2006, n. 181, convertito dalla legge 17 luglio 2006, n. 233, che ha, fra l'altro, regolato il trasferimento dei dipendenti di cui si tratta;
d) ma il comma 25 dell'art. 1 del citato d.l. n. 181 del 2006 stabilisce espressamente che le modalità di attuazione del decreto debbano essere "tali da garantire l'invarianza della spesa con specifico riferimento al trasferimento di risorse umane in servizio, strumentali e finanziarie già previste dalla legislazione vigente e stanziate in bilancio";
e) secondo la giurisprudenza costituzionale (sentenza n. 166 del 2012) l'espressione "invarianza della spesa con specifico riferimento al trasferimento di risorse umane" non consente opzioni ermeneutiche diverse dal suo significato letterale e sistematico e, nella specie, è pacifico che se, come richiesto, agli appellati fossero riconosciuti l'inquadramento e l'anzianità pregressa nei ruoli della Presidenza del Consiglio dei Ministri sicuramente questo comporterebbe un maggior onere per il bilancio statale;
f) d'altra parte né l'art. 36 Cost. né l'art. 3 Cost. impediscono l'attribuzione di trattamenti retributivi diversi a parità di mansioni e, nella specie, la provenienza del personale del CIPE, già facente capo al MEF, da un Comparto di contrattazione collettiva diverso da quello della Presidenza del Consiglio dei Ministri consente un trattamento differente “per tutto il periodo fino alla migrazione alla Presidenza del Consiglio";
g) infine, la necessità di una perequazione non può neppure desumersi dall'art. 45 del d.lgs. n. 165 del 2001, in quanto secondo la giurisprudenza di legittimità il principio ivi previsto opera nell'ambito del sistema di inquadramento individuato dalla contrattazione collettiva e comporta il divieto non di ogni trattamento differenziato per singole categorie di lavoratori, ma di trattamenti contrastanti con specifiche previsioni normative.
3. Per la cassazione della suddetta sentenza sono stati proposti i seguenti tre distinti ricorsi collettivi: a) ricorso per cinque motivi di S B e degli litisconsorti indicati in epigrafe, tutti difesi dall'avvocato F M P;
b) ricorso per due motivi di G Z e degli altri litisconsorti indicati in epigrafe, tutti difesi dall'avvocato A P;
c) ricorso per undici motivi di R R e degli altri litisconsorti indicati in epigrafe, tutti difesi dall'avvocato professore R V. 4 La Presidenza del Consiglio dei Ministri, rappresentata e difesa dalla Avvocatura Generale dello Stato, ha resistito con tre analoghi controricorsi.
5. La causa è stata originariamente chiamata per l'adunanza camerale del 20 febbraio 2018 e, in prossimità di tale adunanza, S B e gli litisconsorti indicati in epigrafe, tutti difesi dall'avvocato F M P nonché R R e gli altri litisconsorti indicati in epigrafe, tutti difesi dall'avvocato professore R V hanno depositato memorie ex art.380-bis.1 cod. proc. civ.
6. Il pubblico ministero nelle proprie conclusioni scritte, depositate il 15 gennaio 2018, ha rilevato la mancanza di autosufficienza di alcune delle censure proposte per violazione dell'art. 112 cod. proc. civ. e ha concluso per il rigetto, nel merito, dei ricorsi in considerazione dell'obbligo legale d'invarianza della spesa. 2 7. Con ordinanza del 20 febbraio 2018 la causa è stata rinviata a nuovo ruolo, per la trattazione in pubblica udienza, data la particolare importanza delle questioni dibattute.
8. Quindi la discussione della causa è stata fissata nuovamente per l'odierna udienza e nel provvedere ai relativi incombenti si è appreso dell'avvenuto decesso dell'avv. A P.
9. In prossimità della presente udienza S B e gli altri litisconsorti indicati in epigrafe, tutti difesi dall'avvocato F M P nonché R R e gli altri litisconsorti indicati in epigrafe, tutti difesi dall'avvocato professore R V hanno depositato memorie ex art. 378 cod. proc. civ. RAGIONI DELLA DECISIONE I - Profili preliminari 1. Va, preliminarmente, ricordato il consolidato e condiviso indirizzo di questa Corte secondo cui il principio dell'unicità del processo di impugnazione contro una stessa sentenza comporta che, una volta avvenuta la notificazione della prima impugnazione, tutte le altre debbono essere proposte in via incidentale nello stesso processo e perciò, nel caso di ricorso per cassazione, con l'atto contenente il controricorso, fermo restando che tale modalità non é essenziale, per cui ogni ricorso successivo al primo si converte, indipendentemente dalla forma assunta e ancorché proposto con atto a sé stante, in ricorso incidentale (Cass. SU 20 ottobre 2017, n. 24876;
Cass. 17 febbraio 2004, n.