Cass. pen., sez. III, sentenza 13/10/2022, n. 38576

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.Beta

Segnala un errore nella sintesi

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. III, sentenza 13/10/2022, n. 38576
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 38576
Data del deposito : 13 ottobre 2022
Fonte ufficiale :

Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da Q M nato a Napoli il 06/06/1971;
avverso la ordinanza del 21/03/2022 del tribunale di Napoli;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere G N;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale G P che ha chiesto di dichiarare inammissibile il ricorso;
lette le conclusioni del difensore del ricorrente, avv. to A V che ha insistito per l'annullamento della impugnata ordinanza. RITENUTO IN FATI-0 1. Con ordinanza del 21 marzo 2022, il tribunale del riesame di Napoli, adito ai sensi dell'art. 322 bis cod. proc. pen. nell'interesse di Q M, avverso l'ordinanza del medesimo tribunale del 23 novembre 2021 con cui era stata rigettata la richiesta di dissequestro di opere, rigettava l'appello.

2. Avverso l'ordinanza del predetto tribunale Q M, tramite il suo difensore, ha proposto ricorso per Cassazione, sollevando un motivo di impugnazione.

3. Rappresenta il vizio ex art. 606 comma 1 lett. b) cod. proc. pen. in relazione agli artt. 321 e 323 cod. proc. pen. Si contesta la decisione del tribunale per cui sarebbe legittima la disposizione del dissequestro dell'opera abusiva con la sentenza di primo grado (allorchè le opere non debbano essere confiscate) con esecuzione, tuttavia, subordinata al passaggio in giudicato della sentenza.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è infondato essendo giuridicamente corretta la motivazione dell'ordinanza impugnata , in tutte le sue implicazioni ivi elaborate, siccome in linea con il principio per cui, in tema di misure cautelari reali, quando sia intervenuta una sentenza non irrevocabile di condanna deve escludersi l'esecutività immediata dei provvedimenti restitutori dei beni sottoposti a sequestro preventivo anche nell'ipotesi in cui non ne sia stata disposta la confisca, salvo che le esigenze cautelari giustificative del vincolo siano cessate. (Sez. 6, n. 40388 del 26/05/2009 Rv. 245473 - 01). Si è osservato sul punto che l'art. 323, comma 1 cod. proc. pen. dispone che con la sentenza di proscioglimento o di non luogo a procedere, ancorché soggetta ad impugnazione, le cose sequestrate devono essere restituite a chi ne abbia diritto, quando non deve essere disposta la confisca a norma dell'art. 240 c.p. Il provvedimento è immediatamente esecutivo. Il legislatore ha fissato quindi l'immediata esecutività per le sole sentenze di proscioglimento. Per quelle di condanna ha stabilito che il sequestro deve essere mantenuto quando è disposta la confisca (art. 323, comma 3, cod. proc. pen.). Da tale norma, argomentando a contrario, non si può però trarre la convinzione che, quando non sia djsposta la misura della confisca, il bene debba essere comunque restituito anche se la sentenza di condanna non è ancora definitiva, giacché, nelle ipotesi di non definitività della pronuncia di condanna, subentra la regola generale di cui all'art.321, comma 3, cod. proc. pen. secondo la quale le cose sequestrate per finalità cautelari devono essere restituite allorquando siano venute meno le esigenze che hanno determinato l'imposizione del vincolo. Consegue che con la sentenza di condanna non definitiva il bene sequestrato per esigenze cautelari può essere restituito solo se alla data della pronuncia della sentenza di condanna non definitiva siano venute meno le esigenze cautelari, altrimenti il vincolo deve essere mantenuto fino alla sentenza definitiva. Va altresì osservato che la cessazione della permanenza non fa venir meno di per sè il pericolo che possa essere reiterato l'abuso edilizio, giacché il sequestro cautelare può essere disposto non solo per evitare l'aggravamento del medesimo reato ma anche l'agevolazione di altri reati anche se della stessa specie. Pertanto la cessazione della permanenza del reato con la sentenza di primo grado non costituisce elemento di per sè idoneo, come sostenuto secondo un indirizzo opposto e minoritario, a fare ritenere cessate le esigenze cautelari (in termini, in motivazione, Sez. 3, n. 6887 del 24/11/2016 (dep. 14/02/2017) Rv. 269322 - 01;
Sez.3, n.6462 del 14/12/2007, dep.11/02/2008, Rv.239289). L'art. 323, co. 3, c.p.p., nel prevedere che, in caso di condanna, gli effetti del sequestro preventivo permangano soltanto se sia stata disposta la confisca dei beni sequestrati, fa esclusivo riferimento alla ipotesi in cui la pronuncia di condanna abbia assunto carattere di irrevocabilità: in difetto di tale condizione, il fatto che la confisca non sia stata disposta non implica che debba necessariamente darsi luogo alla restituzione dei beni in sequestro, dovendosi invece comunque verificare, da parte del giudice, la permanenza o meno delle esigenze cautelari (cfr. Sez. 5, n. 26889 del 20/02/2017 Rv. 270865 - 01Cass., sez. I, 9.1.2013, n. 8533, rv. 254927;
Cass., sez. III, 14/12/2007, n. 6462, rv. 239289). In tale prospettiva, si è anche coerentemente evidenziato che in tema di misure cautelari reali, quando sia intervenuta una sentenza non irrevocabile di condanna deve escludersi - salvo che siano cessate le esigenze cautelari giustificative del vincolo - l'esecutività immediata dei provvedimenti restitutori dei beni sottoposti a sequestro preventivo anche nell'ipotesi in cui non ne sia stata disposta la confisca, potendo quest'ultima intervenire nel successivo grado di giudizio di merito e, ricorrendo l'ipotesi di confisca obbligatoria, anche in sede esecutiva (Sez. 5, n. 26889 del 20/02/2017 cit.). Si tratta di argomentazioni plurime e ormai consolidate, in grado di superare il diverso e minoritario orientamento per cui in tema di sequestro preventivo, la misura perde efficacia qualora venga pronunciata una sentenza di condanna, ancorchè non definitiva, senza che sia disposta la confisca dei beni sequestrati, che devono essere restituiti all'avente diritto (Sez. 3, n. 32714 del 16/04/2015 Rv. 264472 - 01).
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Hai già un account ? Accedi