Cass. pen., sez. I, sentenza 05/05/2023, n. 19107
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Testo completo
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: Z BO nato a CAGLIARI il 27/04/1964 avverso l'ordinanza del 30/12/2022 della CORTE APPELLO di ROMAudita la relazione svolta dal Consigliere MICAELA SERENA CURAMI;
lette le conclusioni del PG, dott.ssa F C, che ha chiesto declaratoria di inammissibilità del ricorso
RITENUTO IN FATTO
1. Con ordinanza del 30 dicembre 2022, la Corte d'appello di Roma, quale giudice della revisione, rigettava l'istanza di sospensione dell'esecuzione della pena avanzata da B Z, condannato alla pena dell'ergastolo per i reati di triplice omicidio e tentato omicidio. La Corte osservava che doveva ancora essere effettuata la delibazione in ordine alla ammissibilità della richiesta di revisione, dovendosi procedere all'approfondimento del copioso materiale allegato all'istanza e alla fissazione di una udienza ove tutte le parti (parti civili comprese) potessero esprimersi in ordine all'ammissibilità dell'istanza;
conseguentemente, allo stato, non vi era certezza di innocenza.
2. Ricorre per cassazione il condannato per mezzo del difensore, avv. M T, denunciando, quale primo motivo, la contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione: la Corte territoriale, nel respingere l'istanza di sospensione, muoveva dal presupposto, errato, che dovesse ancora effettuarsi la preliminare delibazione circa l'ammissibilità dell'istanza di revisione, giudizio in realtà già operato, avendo la Corte già ammesso la revisione all'udienza dell'Il febbraio 2021, dando corso alla fase rescissoria, con ammissione ed espletamento della perizia richiesta dal pubblico ministero sulle intercettazioni;
essendo già stata depositata la relazione peritale, la Corte avrebbe dovuto, per decidere sull'istanza di sospensione, analizzare la prova nuova espletata, verificandone l'idoneità a mettere in discussione il giudicato, quantomeno nei limiti attinenti lo status libertatis. Come secondo motivo, il ricorrente deduce la violazione dell'art. 606 comma 1 lett. e) cod. proc. pen. per mancanza di motivazione: omettendo di confrontarsi con gli specifici argomenti trattati nell'istanza di sospensione dell'esecuzione della pena, in cui veniva esaminata nel dettaglio la perizia trascrittiva, mettendo in correlazione gli esiti della stessa con gli altri elementi probatori addotti con la richiesta di revisione e con gli esiti del giudizio sfociato nel giudicato, la Corte territoriale era incorsa nel vizio di mancanza di motivazione. Con un terzo motivo il ricorrente denuncia la manifesta illogicità della decisione impugnata: la Corte
lette le conclusioni del PG, dott.ssa F C, che ha chiesto declaratoria di inammissibilità del ricorso
RITENUTO IN FATTO
1. Con ordinanza del 30 dicembre 2022, la Corte d'appello di Roma, quale giudice della revisione, rigettava l'istanza di sospensione dell'esecuzione della pena avanzata da B Z, condannato alla pena dell'ergastolo per i reati di triplice omicidio e tentato omicidio. La Corte osservava che doveva ancora essere effettuata la delibazione in ordine alla ammissibilità della richiesta di revisione, dovendosi procedere all'approfondimento del copioso materiale allegato all'istanza e alla fissazione di una udienza ove tutte le parti (parti civili comprese) potessero esprimersi in ordine all'ammissibilità dell'istanza;
conseguentemente, allo stato, non vi era certezza di innocenza.
2. Ricorre per cassazione il condannato per mezzo del difensore, avv. M T, denunciando, quale primo motivo, la contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione: la Corte territoriale, nel respingere l'istanza di sospensione, muoveva dal presupposto, errato, che dovesse ancora effettuarsi la preliminare delibazione circa l'ammissibilità dell'istanza di revisione, giudizio in realtà già operato, avendo la Corte già ammesso la revisione all'udienza dell'Il febbraio 2021, dando corso alla fase rescissoria, con ammissione ed espletamento della perizia richiesta dal pubblico ministero sulle intercettazioni;
essendo già stata depositata la relazione peritale, la Corte avrebbe dovuto, per decidere sull'istanza di sospensione, analizzare la prova nuova espletata, verificandone l'idoneità a mettere in discussione il giudicato, quantomeno nei limiti attinenti lo status libertatis. Come secondo motivo, il ricorrente deduce la violazione dell'art. 606 comma 1 lett. e) cod. proc. pen. per mancanza di motivazione: omettendo di confrontarsi con gli specifici argomenti trattati nell'istanza di sospensione dell'esecuzione della pena, in cui veniva esaminata nel dettaglio la perizia trascrittiva, mettendo in correlazione gli esiti della stessa con gli altri elementi probatori addotti con la richiesta di revisione e con gli esiti del giudizio sfociato nel giudicato, la Corte territoriale era incorsa nel vizio di mancanza di motivazione. Con un terzo motivo il ricorrente denuncia la manifesta illogicità della decisione impugnata: la Corte
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