Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 24/02/2006, n. 4171

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L'attività del messo notificatore può essere svolta sia in regime di autonomia che di subordinazione lavorativa, la quale ultima va concretamente dimostrata, non sussistendo alcuna presunzione per cui il rapporto che lega il messo notificatore all'esattore debba considerarsi di lavoro subordinato. Spetta, pertanto, al lavoratore che agisca in giudizio l'onere di provare la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato, attraverso la dimostrazione degli indici rivelatori più significativi del carattere della subordinazione (come l'assoggettamento del lavoratore al potere direttivo e disciplinare dell'altra parte contrattuale), senza che sia necessario che sussistano tutti gli altri elementi, aventi carattere sussidiario.

L'elemento che contraddistingue il rapporto di lavoro subordinato rispetto al rapporto di lavoro autonomo, assumendo la funzione di parametro normativo di individuazione della natura subordinata del rapporto stesso, è il vincolo di soggezione personale del lavoratore - che necessita della prova di idonei indici rivelatori, incombente allo stesso lavoratore - al potere organizzativo, direttivo e disciplinare del datore di lavoro, con conseguente limitazione della sua autonomia ed inserimento nell'organizzazione aziendale. Pertanto, gli altri elementi, quali l'assenza di rischio, la continuità della prestazione, l'osservanza di un orario e la forma della retribuzione, ed eventuali altri, pur avendo natura meramente sussidiaria e non decisiva, possono costituire gli indici rivelatori, complessivamente considerati e tali da prevalere sull'eventuale volontà contraria manifestata dalle parti, attraverso i quali diviene evidente nel caso concreto l'essenza del rapporto, e cioè la subordinazione, mediante la valutazione non atomistica ma complessiva delle risultanze processuali. La relativa valutazione di fatto di tali elementi è rimessa al giudice del merito, con la conseguenza che essa, se risulta immune da vizi giuridici ed adeguatamente motivata, è insindacabile in sede di legittimità, ove, invece, è censurabile soltanto la determinazione dei criteri generali ed astratti da applicare al caso concreto. (Nella specie, la S.C., enunciando il richiamato principio, ha rigettato il ricorso proposto confermando l'impugnata sentenza con la quale era stata riconosciuta, sulla scorta della congrua valutazione delle risultanze probatorie acquisite, la sussistenza del carattere di subordinazione in ordine al rapporto intercorso tra una società esercente il servizio di riscossione tributi ed un messo notificatore, a seguito di accertamento dell'emergenza degli indici rivelatori essenziali di tale vincolo).

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 24/02/2006, n. 4171
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 4171
Data del deposito : 24 febbraio 2006
Fonte ufficiale :

Testo completo

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. MILEO Vincenzo - Presidente -
Dott. FIGURELLI Donato - Consigliere -
Dott. VIDIRI Guido - Consigliere -
Dott. CELLERINO Giuseppe - Consigliere -
Dott. DE MATTEIS Aldo - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
INTESA BCI RISCOSSIONE TRIBUTI S.P.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA GRAMSCI 20, presso lo studio dell'avvocato CONTI GUIDO, che lo rappresenta e difende, giusta delega in atti;

- ricorrente -

contro
IC DO, elettivamente domiciliato in ROMA PIAZZA GENTILE DA FABRIANO 3, presso lo studio dell'avvocato ROSARIO SICILIANO, rappresentato e difeso dall'avvocato BILOTTA MARIA, giusta delega in atti;

- controricorrente -

e contro
E.T.R. S.P.A.;

- intimato -

e sul 2^ ricorso n. 27180/2003 proposto da:
E.T.R. S.P.A., in persona del Presidente del Consiglio di Amministrazione e legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA A. GRAMSCI 20, presso lo studio dell'avvocato GUIDO CONTI, che lo rappresenta e difende, giusta delega in atti;

- controricorrente e ricorrente incidentale -
e contro
IC DO, INTESA BCI RISCOSSIONE TRIBUTI S.P.A.;

- intimati -

avverso la sentenza n. 704/02 della Corte d'Appello di CATANZARO, depositata il 18/11/02 r.g.n. 574/01;

udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del 10/01/06 dal Consigliere Dott. Aldo DE MATTEIS;

udito l'Avvocato SICILIANO per delega BILOTTA;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. FEDELI Massimo che ha concluso per il rigetto di entrambi i ricorsi. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato il 22 marzo 1997 il sig. MI DO ha convenuto avanti il Giudice del lavoro la GET s.p.a., società esercente il servizio di riscossione tributi/ chiedendogli di accertare la natura subordinata a tempo indeterminato del rapporto di lavoro intercorso, con mansioni di messo notificatore, con prestazioni qualificate dal 1988 come rapporto autonomo, e, a partire dal 1994 come contratti a tempo determinato.
La domanda, rigettata dal pretore, è stata accolta dalla Corte d'Appello di Catanzaro, che ha così statuito:

1. dichiara il rapporto di lavoro intercorso tra il MI e la GET s.p.a. a tempo indeterminato a decorrere dall'1.1.1988;
dichiara la nullità dei licenziamenti intimati al ricorrente e ordina la reintegrazione dello stesso nel posto di lavoro;
condanna la GET s.p.a. a pagare le retribuzioni maturate dal 31 luglio 1996 sino al 26 giugno 1997 e l'E.T.R. s.p.a. a pagare le retribuzioni maturate dal 27 giugno 1997 sino alla data di effettiva reintegra, con accessori di legge, e a versare i contributi non pagati per gli stessi periodi.
Il Giudice d'appello, premesso il principio di diritto affermato da questa Corte secondo cui l'attività del messo notificatore può essere svolta sia in regime di autonomia che di subordinazione, ha ritenuto che il ricorrente ha fornito la prova del carattere subordinato del lavoro svolto dal 1988 in poi.
Avverso tale sentenza hanno proposto ricorso per Cassazione la s.p.a. E.T.R., subentrata alla concessionaria GET, con due motivi, e la s.p.a. Intesa BCI Riscossione Tributi, nella quale la GET si è fusa per incorporazione, con unico motivo.
L'intimato si è costituito con controricorso, resistendo. MOTIVI DELLA DECISIONE
Vanno preliminarmente riuniti i ricorsi proposti avverso la stessa sentenza, ai sensi dell'art. 335 c.p.c.. Con unico motivo la società GET, e con il primo motivo la E.T.R., deducendo violazione e falsa applicazione degli artt. 2094, 2222 e 2697 cod. civ.;
motivazione omessa, insufficiente e contraddittoria in ordine a punti decisivi della controversia (art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5), censurano la sentenza impugnata per avere motivato in maniera inadeguata e irrispettosa della nozione di lavoro subordinato. L'istruttoria esperita avrebbe dovuto dimostrare, secondo le ricorrenti, che la prestazione di lavoro era stata caratterizzata dalla presenza concorrente di quegli elementi che l'elaborazione giurisprudenziale ha individuato come indici, nel loro insieme, della subordinazione: fra i quali, prima di tutto, la sottoposizione

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