Cass. civ., sez. III, ordinanza 31/01/2018, n. 02353

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. III, ordinanza 31/01/2018, n. 02353
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 02353
Data del deposito : 31 gennaio 2018
Fonte ufficiale :

Testo completo

seguente Cc 2932 - sopravvenuta ORDINANZA nuova e diversa sul ricorso 8955-2016 proposto da: qualificazione dellimmobile INPS - ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE in come di pregio - persona dell'Avv. DANIELA BECCHINI nella qualità di modificabilità del Direttore del Presidio Unificato per la gestione e contratto valorizzazione del Patrimonio Immobiliare da Reddito R.G.N. 8955/2016 MICHELE BOERI in proprio e nella qualità di successore Cron. ,23 del soppresso INPDAI, elettivamente domiciliato in Rep. g. ROMA, VIA C.

BECCARIA

29, presso lo studio Ud. 23/11/2017 dell'avvocato D B (Avvocatura Centrale 2017 CC dell'Istituto), che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati G D R, D A, F F giusta procura speciale a margine del ricorso;

- ricorrente -

contro

AGNETTI FEDERICO;

- intimato -

Nonché da: AGNETTI FEDERICO elettivamente domiciliato in ROMA,

VIALE LIEGI

28 presso lo studio dell'avvocato G T, rappresentato e difeso dall'avvocato A M giusta procura speciale in atti;
- ricorrente incidentale - nonchè

contro

ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE;
- intimato- avverso la sentenza n. 2095/2015 della CORTE D'APPELLO di M, depositata il 14/05/2015;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 23/11/2017 dal Consigliere Dott. S O;

Fatti di causa

Il Tribunale di Milano con sentenza 15.12.2011 n. 15093, adito da F A con domanda ex art. 2932 c.c. proposta nei confronti di INPS e di SCIP s.p.a., pronunciava il trasferimento a favore dell'attou della proprietà dell'immobile ad uso residenziale sito in Milano Corso di Porta Romana n. 51, rilevando che tra le parti si era perfezionato il contratto preliminare di vendita a seguito dell'esercizio da parte dell'Agnetti del diritto di opzione ai sensi dell'art. 6 del Dlgs n. 104/1996, e della accettazione -da quello comunicata all'INPS in data 10.10.2006- della proposta irrevocabile di promessa di vendita formulata dall'ente pubblico previdenziale con lettera in data 8.9.2006, nella quale il prezzo della cessione era stato determinato, con applicazione dei benefici previsti dall'art. 3, commi 7 ed 8, DL n. 351/2001 conv. in legge n. 410/2001, in relazione alla qualifica del bene come immobile "non di pregio" attribuita dal DM 16.9.2004. Assumeva il Giudice di primo grado che, una volta concluso il preliminare, dovevano ritenersi irrilevanti le successive vicende amministrative inerenti la riclassificazione del bene come immobile "di pregio", non potendo incidere sul prezzo già pattuito. La decisione è stata integralmente confermata dalla Corte d'appello di Milano con sentenza 14.5.2015 n. 2095. Ha proposto ricorso per cassazione l'INPS deducendo quattro motivi. Resiste con controricorso e memoria illustrativa ex art. 380.1 c.p.c. F A Ragioni della decisione Il Collegio ha raccomandato la redazione di motivazione semplificata. Il ricorso deve essere dichiarato improcedibile, non avendo assolto il ricorrente all'onere prescritto dall'art. 369, comma 2, n.2) c.p.c.. Deve infatti ribadrisi il principio secondo cui in tema di ricorso per cassazione, quando la sentenza impugnata sia stata notificata e il ricorrente abbia depositato la sola copia autentica della stessa priva della relata di notifica, deve applicarsi la RG n. 8955/2016 Con ric. INPS c/ Agnetti F S I *V livieri sanzione dell'improcedibilità, ex art. 369, comma 2, n. 2, c.p.c., a nulla rilevando che il ricorso sia stato notificato nel termine breve decorrente dalla data di notificazione della sentenza, ponendosi la procedibilità come verifica preliminare rispetto alla stessa ammissibilità (cfr. da ultimo Corte cass. Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 21386 del 15/09/2017) La giurisprudenza di questa Corte, modificando il più restrittivo orientamento espresso da Corte cass. Sez. U, Ordinanza n. del 16/04/2009 secondo cui la norma processuale dell'art. 369 c.p.c. (che prescriveva a pena di improcedibilità l'onere per il ricorrente del depositato della sentenza impugnata in copia conforme e della relata di notifica ove eseguita) doveva interpretarsi nel senso che "nell'ipotesi in cui il ricorrente, espressamente od implicitamente, alleghi che la sentenza impugnata gli è stata notificata, limitandosi a produrre una copia autentica della sentenza impugnata senza la relata di notificazione, il ricorso per cassazione dev'essere dichiarato improcedibile, restando possibile evitare la declaratoria di improcedibilità soltanto attraverso la produzione separata di una copia con la relata avvenuta nel rispetto del secondo comma dell'art. 372 cod. proc. civ., applicabile estensivamente, purché entro il termine di cui al primo comma dell'art. 369 cod. proc. civ., e dovendosi, invece, escludere ogni rilievo dell'eventuale non contestazione dell'osservanza del termine breve da parte del controricorrente", con la conseguenza che doveva escludersi qualsiasi rilevanza alla presenza dei documenti in questione nel fascicolo del controricorrente e finanche nel fascicolo di ufficio, ha statuito con il successivo intervento delle SS.UU. (Corte cass. Sez. U-, Sentenza n. del 02/05/2017) che, in tema di giudizio di cassazione, deve escludersi la possibilità di applicazione della sanzione della improcedibilità, ex art. 369, comma 2, n. 2, c.p.c., al ricorso contro una sentenza notificata di cui il ricorrente non abbia depositato, unitamente al ricorso, la relata di notifica, ove quest'ultima risulti comunque nella disponibilità del giudice perché prodotta dalla parte controricorrente ovvero acquisita mediante l'istanza di trasmissione del fascicolo di ufficio. Ma ha ribadito, altresì, che "La mancata produzione, nei termini, della sentenza RG n. 8955/2016 Co t. ric. INPS c/ Agnetti F Sn6 Olivieri impugnata o la mancata prova (mediante la relata di notifica) della tempestività del ricorso per cassazione costituiscono negligenze difensive che, per quanto frequenti, in linea di principio non sono giustificabili. Si tratta di adempimenti agevoli, normativamente prescritti da sempre, di intuitiva utilità per attivare il compito del giudice in modo non "trasandato" e conseguente con il fine di pervenire sollecitamente alla formazione del giudicato. Consentire il recupero della omissione mediante la produzione a tempo indeterminato con lo strumento di cui all'art. 372 c.p.c. vanificherebbe il senso del duplice adempimento nel meccanismo processuale. L'improcedibilità infatti, a differenza di quanto previsto in altre "situazioni procedurali" trova la sua ragione nel presidiare, con efficacia sanzionatoria, un comportamento omissivo che ostacola la sequenza di avvio di un determinato processo. E' stato insegnato anche che essa è compatibile con il diritto di accesso al giudice se configurata nelle fasi di impugnazione, risolvendosi altrimenti in una non ragionevole compressione del diritto di difesa (cfr., per una applicazione di quest'ultimo principio SU n. 1238/05) La selezione delle impugnazioni da scrutinare nel merito va perciò compiuta se i termini fissati dal legislatore per la sequenza procedimentale siano stati rispettati, salvo che i termini stessi (e gli adempimenti prescritti) risultino insignificanti....." (sic in motivazione). Tanto premesso, osserva il Collegio che la sentenza di appello, secondo quanto dichiarato dallo stesso ente pubblico ricorrente (cfr. intestazione del ricorso per cassazione), sarebbe stata infatti notificata, in data 3 febbraio 2016, all'indirizzo PEC dei difensori domiciliatari avv. C M O Z ed avv. M M, in forma telematica, a cura dell'avv. L F difensore dell'appellato F A, ai sensi dell'art. 3 bis della legge 21 gennaio 1994 n. 53 (introdotto dall'art. 16 quater del DL18 ottobre 2012 n. 179, conv. con modificazioni in legge 17 dicembre 2012 n. 221), norma che autorizza gli avvocati ad eseguire la notifica di atti
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