Cass. pen., sez. V, sentenza 12/05/2023, n. 20394
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Testo completo
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: IM NN nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 18/03/2022 della CORTE di APPELLO di NAPOLIvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
sentita la relazione svolta dal consigliere Elisabetta Morosini;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Giovanni Di Leo, che ha chiesto di dichiarare inammissibile il ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. Con la sentenza impugnata la Corte di appello di Napoli ha confermato, anche agli effetti civili, la condanna dell'avvocato Gennaro Simeone per il reato di cui all'art. 481 cod. pen. consistito nell'aver attestato, nell'autentica di firma apposta su atto di "transazione e quietanza" con una compagnia assicurativa, che quella firma era stata apposta in sua presenza da BR LU (capo B);
mentre ha assolto l'imputato dal reato di cui all'art. 485 cod. pen. perché non più previsto dalla legge come reato (capo A), procedendo alla conseguente rideterminazione del trattamento sanzionatorio.
2. Avverso l'indicata pronuncia ricorre l'imputato, tramite il difensore, articolando quattro motivi, di seguito enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione ex art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.. 2.1. Con il primo eccepisce la nullità della sentenza per omessa notifica al difensore dell'imputato, avv. Francesco Russo, della citazione in appello.
2.2. Con il secondo motivo deduce l'insussistenza del fattc. Sostiene che: - l'autentica di firma in assenza del sottoscrittore non sarebbe riconducibile alla fattispecie tipica del falso di cui all'art. 481 cod. pen.;
- l'atto di transazione e quietanza è un atto stragiudiziale, non sussumibile nel novero dei "certificati" rilevanti ex art. 481 cod. pen.;
- l'imputato era munito di procura speciale rilasciatagli dalla BR per transigere e firmare quietanze, sicché egli aveva il potere di soi:toscrivere l'atto, a nome e per conto della cliente, e l'ulteriore firma della BR sarebbe stata ultronea, quindi non avrebbe avuto alcun senso commettere il falso ideologico oggetto di addebito;
- all'imputato era stato imputato anche il reato di cui all'art. 485 cod. pen. (depenalizzato) per avere apposto la firma della BR, quindi la conseguente autentica di firma andrebbe inquadrata come "post factum" non punibile;
- difetta l'elemento soggettivo del reato, poiché l'imputato avrebbe agito nella convinzione che quella firma fosse stata apposta dalla BR.
2.3. Con il terzo motivo il ricorrente evidenzia la totale assenza di motivazione sulla richiesta di riconoscere la particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis cod. pen.
2.4. Con il quarto lamenta vizio di motivazione in punto di entità delle spese liquidate in favore della parte civile. L'imputato è risultato parzialmente vincitore in appello per l'assoluzione dal reato di cui all'art. 485 cod. pen., ma di tale esito la Corte di appello non ha tenuto alcun conto, ponendo in toto a carico dell'imputato le spese di costituzione e rappresentanza sostenute nel grado dalla parte civile.
3. Il ricorso è stato trattato, senza intervento delle parti, nelle forme di cui all'art. 23, comma 8 legge n. 176 del 2020 e successive modifiche. In data odierna la parte civile ha depositato in cancelleria le proprie conclusioni scritte con allegata nota spese. Delle stesse non può tenersi conto (quindi non vengono citate in epigrafe) perché presentate oltre il termine di cui al citato art. 23, comma 8.
CONSIDERATO IN