Cass. civ., SS.UU., sentenza 14/04/2020, n. 7825

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In tema di attuazione, da parte della P.A., del giudicato civile in materia di lavoro, il potere del giudice di ottemperanza non può che esercitarsi sulla base di elementi interni al giudicato - la cui valutazione rientra nella giurisdizione propria del giudice che ha emesso la sentenza -, con la conseguenza che è ammissibile, in ossequio al principio dell'effettività della tutela giurisdizionale che caratterizza il giudizio di ottemperanza, la verifica dell'esattezza della interpretazione data dall'amministrazione alle disposizioni da applicare al caso concreto, per accertare che del contenuto della decisione passata in giudicato non sia stato dato un adempimento parziale, incompleto se non addirittura elusivo.(Nella specie, la S.C. ha evidenziato che il Consiglio di Stato, in sede di giudizio di ottemperanza, non aveva fatto altro che accertare l'esatta quantificazione, ad opera dell'Amministrazione, dell'assegno vitalizio - al cui pagamento in favore degli eredi del beneficiario la predetta Amministrazione era stata condannata dal giudice civile con pronuncia di condanna generica - spettante alle "vittime del dovere", liquidato senza la maggiorazione prevista per le "vittime del terrorismo").

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., SS.UU., sentenza 14/04/2020, n. 7825
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 7825
Data del deposito : 14 aprile 2020
Fonte ufficiale :

Testo completo

N° 7 825-20 E T REPUBBLICA ITALIANA N E S IN NOME DEL POPOLO ITALIANO E LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONI UNITE CIVILI Oggetto Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: RIC.

CONTRO

GIOVANNI MAMMONE - Primo Presidente DECISIONI DI GIUDICI SPECIALI - Presidente di Sezione - GIACOMO TRAVAGLINO Ud. 14/01/2020 - PU FABRIZIA GARRI - Rel. Consigliere - R.G.N. 28932/2018 ALBERTO GIUSTI - Consigliere - ho37825 Rep. ANTONELLO COSENTINO - Consigliere - LINA RUBINO Consigliere - C.

4. FRANCESCO MARIA CIRILLO - Consigliere - ANTONIO PIETRO LAMORGESE-Consigliere - ROBERTA CRUCITTI Consigliere - ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso 28932-2018 proposto da: TI IA, AL IS, elettivamente domiciliate in ROMA, presso la CANCELLERIA DELLA CORTE DI CASSAZIONE, rappresentate e difese dall'avvocato ANDREA BAVA;

- ricorrenti -

contro

MINISTERO DELLA DIFESA, in persona del Ministro pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso I'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO;

- controricorrente -

avverso la sentenza n. 2784/2018 del CONSIGLIO DI STATO, depositata il 09/05/2018. Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 14/01/2020 dal Consigliere FABRIZIA GARRI;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale LUCIO CAPASSO, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso;
udito l'Avvocato Giorgio Santini per l'Avvocatura Generale dello Stato.

FATTI DI CAUSA

1. DE LC e NA AL, rispettivamente vedova e figlia del AP UB AL deceduto nel corso di una missione di addestramento di un allievo pilota, hanno proposto ricorso ai sensi dell'art. 362 cod. proc. civ. avverso la sentenza del Consiglio di Stato n. 2784 del 9 maggio 2018 che in sede di giudizio di ottemperanza - del giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale di Bologna che aveva riconosciuto il loro diritto all'assegno vitalizio di cui all'art. 5 commi 3 e 4 della legge n. 206 del 2004 e dell'assegno vitalizio di cui all'art. 2 della legge n. 407 del 1998 - in parziale accoglimento del ricorso proposto dal Ministero della Difesa, ha riformato la sentenza del G TAR per l'Emilia Romagna - sezione di Bologna in sede di giudizio di ottemperanza ed ha accertato che l'Amministrazione della Difesa aveva esattamente quantificato l'assegno vitalizio loro riconosciuto dal Tribunale di Bologna, ex art. 2 della legge n. 407 del 1998, nella misura di € 258,33 fissata dall'art. 4 del d.P.R. n. 243 del 2006, escludendo Ric. 2018 n. 28932 sez. SU - ud. 14-01-2020 -2- che il suo importo fosse stato elevato ad € 500,00, al pari di quanto previsto per le vittime del terrorismo e della criminalità organizzata.

2. Sostengono le ricorrenti che il Consiglio di Stato, in sede di giudizio di ottemperanza, sarebbe incorso nel denunciato eccesso di potere giurisdizionale.

3. Si è costituito il Ministero della Difesa per resistere al ricorso di cui ha dedotto l'infondatezza. Il procuratore generale ha concluso per l'inammissibilità del ricorso.

4. Le ricorrenti hanno depositato memoria ai sensi dell'art. 378 cod. proc. civ. RAGIONI DELLA DECISIONE 5. Con il ricorso è denunciato l'avvenuto sconfinamento dai margini della giurisdizione del Consiglio di Stato che adito in sede di - ottemperanza della sentenza del Tribunale di Bologna che aveva riconosciuto il diritto delle odierne ricorrenti a percepire l'assegno di cui all'art. 2 della legge n. 407 del 1998 - non si era limitato ad interpretare la sentenza oggetto del giudizio di ottemperanza ed aveva superato i confini della sua giurisdizione. Osserva il ricorrente che, secondo l'insegnamento di queste sezioni unite, è riservata al giudice del rapporto, e dunque all'autorità giudiziaria ordinaria, la definizione del merito e dunque, nello specifico, la quantificazione dell'importo dell'assegno assistenziale chiesto.

6. Il

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