Cass. civ., SS.UU., sentenza 31/01/2019, n. 2840
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In tema di ingiunzione di pagamento europea ai sensi del Reg. CE n. 1896 del 2006, qualora l'ingiunzione emessa dal giudice italiano venga opposta dal debitore ingiunto a norma dell'art. 16 del Regolamento e il creditore abbia chiesto, prima dell'emissione dell'ingiunzione, che il processo, in caso di opposizione, prosegua secondo la disciplina della procedura civile ordinaria, l'individuazione di tale procedura, in relazione alla natura della situazione creditoria azionata con la domanda ingiuntiva, spetta non già al giudice, ma allo stesso creditore, che dovrà procedervi nel termine che il giudice dell'ingiunzione dovrà fissare all'atto della comunicazione al creditore della proposizione dell'opposizione, ai sensi dell'art. 17, par. 3, del Regolamento; l'inosservanza di tale termine determina, a norma del comma 3 dell'art. 307 c.p.c., l'estinzione del giudizio.
In tema di ingiunzione di pagamento europea ai sensi del Reg. CE n. 1896 del 2006, qualora il debitore ingiunto proponga opposizione a norma dell'art. 16 del Regolamento e il giudizio prosegua nella forma e secondo la disciplina individuate dal creditore nel termine a lui assegnato dal giudice dell'ingiunzione, la litispendenza si determina con riferimento alla data di deposito della domanda di ingiunzione europea.
Sul provvedimento
Testo completo
# 28401 19 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONI UNITE CIVILI Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Oggetto Vendita internazionale GIOVANNI MAMMONE - Primo Presidente - Emissione di IPE - Opposizione - Modalità di STEFANO SCHIRO' - Presidente Sezione prosecuzione - Questione di giurisdizione Ud. 10/04/2018 - MAGDA CRISTIANO - Presidente Sezione - PU - Presidente Sezione R.G.N. 27100/2016 BIAGIO VIRGILIO - 62872840 Rep. ANDREA SCALDAFERRI - Consigliere - ст - Rel. Consigliere - RAFFAELE FCA M A - Consigliere - ALBERTO GIUSTI - Consigliere - - FRANCESCO M C -Consigliere - ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso 27100-2016 proposto da: ADAM O AGESELLSCHAFT GMBH, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA LUDOVISI 35, presso lo studio dell'avvocato M P, che la rappresenta e difende unitamente agli avvocati GIOVANNI VILLANI, P S e C P;
-- ricorrente-
contro
BERTONE GLASS S.R.L., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA MONTE SANTO 68, 乎 8 1 presso lo studio dell'avvocato S I, rappresentata e difesa dall'avvocato M B;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 627/2016 della CORTE D'APPELLO di TORINO, depositata il 20/04/2016. Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 10/04/2018 dal Consigliere RAFFAELE FCA;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale LUCIO CAPASSO, che ha concluso per l'accoglimento del ricorso;
uditi gli avvocati Giovanni Villani, Carlo Pavesio, Patrizia Serasso e Massimo Bersano.
Fatti di causa
1. La Adam Opel Aktiengesellschaft GmbH, società di diritto tedesco (di seguito AOAG), ha proposto ricorso per cassazione contro la Bertone Glass s.r.l. (di seguito BG) avverso la sentenza del 20 aprile 2016, con la quale la Corte d'Appello di Torino ha rigettato il suo appello avverso la sentenza non definitiva ed accolto parzialmente quello contro la sentenza definitiva, pronunciate dal Tribunale di Torino a seguito del procedimento seguito all'introduzione, con deposito dell'8 agosto 2011, da parte della BG, di una domanda di c.d. ingiunzione europea ai sensi del Reg. CE 1896 del 2006 (di seguito IPE), per l'importo di € 577.748,03 oltre interessi e spese.
2. Con la sentenza non definitiva del 5 novembre 2012 il Tribunale dichiarava "inammissibili le eccezioni di difetto di competenza giurisdizionale del Tribunale di Torino e di giurisdizione del Giudice italiano (anche sotto il profilo della clausola compromissoria), nonché di rimessione della causa nella faseprescrizione", disponendo la istruttoria. Ric. 2016 n. 27100 sez. SU - ud. 10-04-2018 -2- Con la sentenza definitiva, resa nel 2013, il Tribunale riteneva fondata la domanda e condannava la qui ricorrente al pagamento della somma pretesa dalla BG.
3. Il ricorso per cassazione contro la sentenza di appello prospetta due motivi, il primo dei quali diretto a censurare la decisione di appello là dove ha confermato la sentenza parziale che aveva dichiarato inammissibile l'eccezione di difetto di giurisdizione del giudice italiano ed il secondo, proposto in via consequenziale all'accoglimento del primo, inerente alla fondatezza della questione di giurisdizione.
4. Al ricorso ha resistito con controricorso la BG.
5. La presenza del motivo di giurisdizione ha determinato l'assegnazione del ricorso alle Sezioni Unite.
6. La ricorrente ha depositato memoria. RAGIONI DELLA DECISIONE 1. Con il primo motivo di ricorso si deduce: "violazione e/o falsa applicazione dell'art. 111 Cost., dell'art. 24 Cost., dell'art. 101 c.p.c., nonché dell'art. 17 del reg. CE 1896/2006, degli artt. 645, 163, 166 e 167 c.p.c. e dell'art. 2697 c.c. Nullità della sentenza e/o del - procedimento ex art. 360 n. 4 c.p.c.". Con il secondo motivo si prospetta: "violazione e/o falsa applicazione degli artt. 24, 111 Cost., degli artt. 101, 645, 163, 166 e 167 c.p.c., dell'art. 24 del reg. CE 44/2001;
violazione e/o falsa applicazione degli artt. 5, 22, 24 e 26 Reg. CE 44/2001 e degli artt. 5 e 112 c.p.c. Nullità della sentenza e/o del procedimento ex art. 360 n.
4 - c.p.c.".
1.1. Il primo motivo si articola in una esposizione che pone la "questione interpretativa dell'art. 17 Reg. Ce 1896/2006 circa gli effetti dell'opposizione all'IPE" sotto distinti profili e precisamente: a) sub (I)1 in termini di: "interruzione ovvero estinzione del procedimento ingiuntivo europeo";
b) sub (I)2 in termini di: "perdita di efficacia del solo provvedimento di ingiunzione ovvero anche della domanda. Ric. 2016 n. 27100 sez. SU - ud. 10-04-2018 -3- 510 Configurabilità della dicotomia tra domanda e provvedimento”;
c) sub (I)3 in termini di: "natura del procedimento ingiuntivo europeo: procedimento monitorio puro";
d) sub (1)4 in ordine: a "le modalità di passaggio al rito ordinario nella giurisprudenza di merito disponibile - La soluzione adottata nel caso di specie.". In chiusura dell'illustrazione si prospetta, in fine, per il caso che sia ritenuta problematica l'interpretazione proposta delle norme del Regolamento CE 1896 del 2006 (d'ora in avanti Regolamento) e segnatamente del suo art. 17, anche una questione interpretativa pregiudiziale ex art. 267 comma 2 TFUE.
1.2. Il secondo motivo espone le ragioni per cui, sulla base dell'esegesi della normativa del Regolamento, l'eccezione di difetto di giurisdizione del giudice italiano sarebbe stata ritualmente sollevata e, di seguito, le ragioni per cui essa si sarebbe e si deve ritenere fondata.
1.3. In tal modo, rilevano le Sezioni Unite che, poiché le questioni poste dal primo motivo e dal secondo in via preliminare riguardano una doglianza mossa alla sentenza impugnata là dove ha ritenuto tardiva l'eccezione di difetto di giurisdizione del giudice italiano e denunciano la violazione di norme del procedimento che ha indotto i giudici di merito a ritenere quella tardività ed il secondo motivo, nella sua seconda parte, prospetta le ragioni di fondatezza dell'eccezione di giurisdizione, in realtà entrambi i motivi afferiscono alla giurisdizione. Infatti, la violazione delle norme del procedimento che conduce a ritenere precluso l'esame di una questione di giurisdizione concerne sempre questa questione, perché inerisce alla nozione di questione di giurisdizione tanto l'applicazione delle norme che in senso statico la regolano quanto l'applicazione delle norme dello svolgimento del processo che sono rilevanti in senso dinamico ai fini del suo esame.
2. Ai fini della comprensione delle questioni poste dal primo motivo appare opportuno preliminarmente: aa) riferire lo svolgimento processuale avutosi dinanzi al Tribunale di Torino;
bb) dar conto della Ric. 2016 n. 27100 sez. SU - ud. 10-04-2018 -4- motivazione enunciata dal Tribunale nella sentenza non definitiva di primo grado;
cc) dar conto della motivazione con cui la corte territoriale ha confermato tale sentenza.
2.1. Quanto al procedimento di primo grado si rileva che: a1) a seguito del deposito della domanda di IPE in data 8 agosto 2011, redatta sul modulo A di cui all'Allegato al Regolamento, nel quale la BG indicava al punto 6 a fondamento della propria pretesa creditoria l'esistenza di un accordo tra le parti per fornitura di merce e l'omesso pagamento alla scadenza di fatture, che indicava al punto 10, il Tribunale di Torino emetteva l'IPE il 12 agosto 2011 sul modulo E di cui al detto Allegato ed essa veniva notificata dalla BG alla AOAG il 22 ottobre successivo;
a2) il 15 novembre l'AOAG depositava presso la cancelleria del tribunale un atto denominato "opposizione all'ingiunzione di pagamento", redatto sul modulo F del citato Allegato, al fine di impedire - secondo le previsioni del Regolamento - la formazione dell'esecutività dell'IPE, e la Cancelleria provvedeva all'iscrizione a ruolo, cui seguiva la designazione del magistrato designato alla trattazione;
a3) quest'ultimo emetteva decreto con cui, previo richiamo degli artt. 24, 17 e 26 del citato regolamento, disponeva previo rilievo - dell'assenza de iure condito, di un paradigma procedimentale uniforme, qualificabile alla stregua di un procedimento (europeo) ordinario>> e assumendo che per tale ragione il passaggio al procedimento civile ordinario ai sensi del Regolamento, come previsto dal citato art. 17, non possa che essere disciplinato dalla legge dello Stato membro di origine e, quindi, nel caso di specie, dalla legge italiana, con la conseguenza che la procedura di cui si discute debba essere ricondotta nell'alveo di una procedura ordinaria (italiana)>> - che l'opponente, il quale come consentito dal Regolamento aveva depositato l'opposizione senza ministero di difesa tecnica, provvedesse: a1) a munirsene a pena di improcedibilità dell'opposizione;
a2) a Ric. 2016 n. 27100 sez. SU - ud. 10-04-2018 -5- regolarizzare dal punto di vista fiscale la procedura con il versamento del c.d. contributo unificato. Con lo stesso decreto il Tribunale, per quello che interessa, fissava udienza dinanzi a sé per il 30 marzo 2012, mandando all'opponente di notificare l'atto di opposizione, unitamente al presente provvedimento, alla controparte nel rispetto del termine per comparire ex artt. 163-bis-645 645 cpv c.p.c. avvertendo sin d'ora la parte creditrice opposta che la costituzione oltre i termini di legge implica le decadenze di cui agli art. 38 e 167 c.p.c.>> e ciò nel presupposto della necessità di dare attuazione [....] al fondamentale principio del contraddittorio, procedendo alla fissazione dell'udienza di prima comparizione delle parti e trattazione della causa, ex art. 183 c.p.c., al fine di consentire a questo procedimento di incamminarsi sui binari di un procedimento ordinario promosso ad iniziativa della parte opponente e dunque secondo le formalità di cui all'art. 645 c.p.c.>>;
a4) la AOAG si muniva di difensore e provvedeva a notificare alla BG un atto, nel quale riportava lo svolgimento del procedimento, sintetizzava il provvedimento del Giudice e