Cass. pen., sez. III, sentenza 01/03/2019, n. 08969

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. III, sentenza 01/03/2019, n. 08969
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 08969
Data del deposito : 1 marzo 2019
Fonte ufficiale :

Testo completo

a seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: PALANGA MARIA CATERINA nato a MASSAFRA il 29/03/1925 D'ERCHIA SALVATORE nato a MASSAFRA il 24/05/1953 CARRIERI GIOVANNI nato a MASSAFRA il 30/01/1939 PALANGA RICCARDO nato a MASSAFRA il 11/07/1932 BAGNULO ANTONIO nato a MASSAFRA il 24/01/1979 COFANO GIUSEPPE nato a MASSAFRA il 24/03/1955 NOTARISTEFANO ANTONIO nato a MASSAFRA il 26/05/1963 MASTROMARINO VITO nato a MASSAFRA il 19/03/1958 NOTARICOLA PASQUALE nato a MASSAFRA il 29/03/1963 SCARCIA MICHELE nato a MASSAFRA il 01/05/1956 CASTIELLO ANGELO nato a MASSAFRA il 16/08/1960 MASSARO LORENZO nato a MASSAFRA il 31/07/1972 avverso la sentenza del 20/12/2017 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di TARANTOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere LUCA R;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore

PASQUALE FIMIANI

Il Proc. Gen. conclude per l'annullamento senza rinvio quanto alla confisca;
inammissibilità nel resto. _ 4. • ) udito il difensore Entrambi gli avvocati presenti si riportano ai motivi insistendo nell'accoglimento del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. La Corte d'Appello di Lecce - Sezione Distaccata di Taranto, con sentenza del 20 dicembre 2017 ha parzialmente riformato la decisione in data 16 settembre 2015 del Tribunale di Taranto, con la quale era stata affermata la responsabilità di Salvatore D'ERCHIA per il reato di abuso d'ufficio, dichiarando non doversi procedere nei confronti dello stesso e di altri imputati in ordine a tutti i reati agli stessi addebitati perché estinti per prescrizione. Loriginaria imputazione comprendeva anche, per quel che qui rileva, il reato di lottizzazione abusiva e plurime violazioni dell'articolo 44, lett. a) e b) 380/2001. All'esito della decisione il Tribunale disponeva la confisca di quanto in sequestro, confisca confermata dalla Corte territoriale nella propria sentenza, che riguarda, tra gli altri, le persone di M C P, Salvatore D'ERCHIA, G C, R P, A B, G C, A N, V M, P N, M S, A C e L M. Limputazione di lottizzazione era formulata per avere costoro, "in unione e concorso tra loro, ciascuno fornendo un contributo eziologicamente rilevante alla commissione dell'evento, il CEPPAGLIA nella sua qualità di dirigente dell'ufficio tecnico del Comune di Massa fra che sottoscriveva le convenzioni urbanistiche del 30/9/03 e del 22/3/06 e rilasciava, in contrasto con gli strumenti urbanistici vigenti, i numerosi titoli abilitativi indicati nel capo b) della rubrica afferenti i lotti ed i fabbricati ricadenti nell'area di seguito individuata,

PALANGA

Caterina, D'ERCHIA sia in proprio quale legale rappresentante della s.r.l. De.Ma che quale procuratore speciale di

PALANGA

Caterina,

PALANGA

Riccardo, CARRIER! Giovanni e

BAGNULO

Antonio quali proprietari dei terreni oggetto della lottizzazione e del suo successivo frazionamento, MARAGLINO e LAGHEZZA quali tecnici progettisti nonché direttori dei lavori delle opere compiute nell'area, nonché il LAGHEZZA quale redattore sia del frazionamento di seguito indicato che dei progetti tecnici denominati 'sistemazioni urbanistiche' posti a sostegno delle suindicate convenzioni, gli altri indagati quali terzi acquirenti dei distinti lotti frazionati (che per le loro caratteristiche palesavano la destinazione a scopo edificatorio) e committenti delle opere edificate su gli stessi, posto in essere una lottizzazione abusiva a scopo edilizio di un vasto appezzamento di terreno sito alla contrada San Rocco in area destinata ad attività terziaria ed esteso complessivamente in circa metri quadri 41.000, attraverso una serie di operazioni negoziali e materiali (comportanti principalmente il frazionamento della suddetta superficie in un numero di 43 lotti di differente superficie, tutti inferiori ai metri quadrati 6.000 previsti come il lotto minimo delle norme tecniche di attuazione del piano di fabbricazione del comune di Massa fra e aventi degli indici di fabbricabilità fondiaria e di copertura in aperto contrasto con le suddette prescrizioni, lotti sui quali venivano edificati dei fabbricati con relativi appartamenti parte dei quali successivamente alienati o concessi in locazione come civile abitazione in spregio alla destinazione urbanistica della zona che espressamente prevede, invece, la destinazione per attività terziarie e la possibilità di appartamenti solo per i custodi delle suddette attività produttive) pianificate ed eseguite sulla sola scorta delle suddette convenzioni in assenza di un piano di lottizzazione debitamente approvato dal Consiglio Comunale ed in spregio agli strumenti urbanistici vigenti, in particolare ai parametri minimi richiesti dal regolamento edilizio e dalle norme tecniche di attuazione del piano di fabbricazione del comune di Massa fra. In Massa fra dal 31/3/2000 al 28/4/2009, data di esecuzione del sequestro preventivo".

2. Avverso tale pronuncia propongono congiuntamente ricorso per cassazione A B, A N, M S e L M tramite il difensore di fiducia Avv. R E, nonché, sempre congiuntamente, Salvatore D'ERCHIA, M C P, G C, R P, G C, V M, P N e A C tramite il difensore di fiducia Avv. P P, deducendo i motivi di seguito enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione, ai sensi dell'art. 173 disp. att. cod. proc. pen.

3. A B, A N, M S e L M deducono, con un primo motivo di ricorso, la violazione di legge per inosservanza degli articoli 240 cod. pen., 44, comma 2 d.RR. 380/2001, 7 CEDU e 1 protocollo addizionale numero 1 alla CEDU e la conseguente illegittimità della disposta confisca. Richiamati i principi giurisprudenziali in tema e le pronunce della Corte EDU, osservano che la sentenza impugnata, disponendo la confisca, sarebbe venuta meno ai principi di diritto enunciati dal la Corte di Strasburgo, nonché dalle Sezioni Unite di questa Corte. Evidenziano la natura penale della confisca, che non può prescindere da un affermazione di condanna ed osservano che non sarebbe pertanto sufficiente, come avvenuto nel caso in esame, un mero accertamento incidentale della responsabilità. Analizzando, poi, la giurisprudenza delle Sezioni Unite, osservano che il diverso orientamento richiamato nella sentenza impugnata si porrebbe in contrasto con le decisioni della Corte EDU e delle stesse Sezioni Unite, sicché la questione, anche alla luce delle modifiche apportate all'articolo 618 cod. proc. pen. dalla legge 103/2017, mediante l'introduzione del comma 1-bis ed il richiamo all'essenziale funzione nomofilattica delle Sezioni Unite, dovrebbe essere rimessa a queste ultime per una definitiva soluzione. Osservano che, in ogni caso, la Corte territoriale non avrebbe assicurato alla difesa il diritto alla prova ed al contraddittorio, avendo disatteso una richiesta di rinnovazione dell'istruzione dibattimentale finalizzata all'esame di un consulente tecnico di parte ed all'espletamento di una perrzia, richiesta, quest'ultima, già rigettata dal primo giudice.

3.1. Con un secondo motivo di ricorso deducono la violazione di legge ed il vizio di motivazione in ordine alla ritenuta sussistenza, sia pure ai soli fini dell'applicazione della confisca, dell'elemento soggettivo della colpa nei loro confronti, osservando che la Corte territoriale non si sarebbe confrontata con le specifiche regioni di doglianza contenute nei motivi di gravame ed avrebbe fondato le proprie convinzioni sulla violazione del "lotto minimo" con riguardo alla posizione dei terzi acquirenti, quali sono i ricorrenti.

4. Salvatore D'ERCHIA, M C P, G C, R P, G C, V M, P N e A C deducono, con un primo motivo di ricorso, la violazione di legge ed il vizio di motivazione, osservando che la Corte territoriale avrebbe ritenuto erroneamente operante l'articolo 15, comma 5 del Regolamento Edilizio, non considerando che, a differenza di quanto indicato in sentenza, l'area in questione sarebbe classificata come zona per le attività terziarie denominata B3 e disciplinata dall'articolo 5, dedicato alle zone per le attività terziarie. Rilevano che, alla luce di tale disposizione e considerata la classificazione e la suddivisione del territorio nel comune, sarebbe consentito edificare sia con intervento diretto, assentito da permesso di costruire, sia con un piano di lottizzazione attuato secondo le modalità indicate dall'articolo 2. Aggiungono che nonostante tali precise disposizioni, i giudici dell'appello avrebbero ritenuto indispensabile, per l'edificazione in zona, l'esistenza del piano di lottizzazione e ciò in quanto avrebbero erroneamente interpretato il capo I "disciplina della fabbricazione" ed, in particolare, il comma quinto dell'articolo 15, denominato "lottizzazione di aree private" che opera in tutte le zone prive di urbanizzazione primaria ove non siano configurate le caratteristiche edilizie e le urbanizzazioni secondarie, situazione non presente nell'area interessata dall'intervento per cui e processo. Osservano che la Corte territoriale avrebbe erroneamente applicato anche le disposizioni delle Norme Tecniche di Attuazione, non ritenendo possibile, diversamente da quanto invece disposto dall'articolo 7 delle stesse, il raggiungimento del lotto minimo mediante l'unione di più proprietari che, unendo le proprie superfici, raggiungevano l'estensione minima richiesta.

4.1. Con un secondo motivo di ricorso deducono la violazione di legge ed il vizio di motivazione, osservando che la Corte del merito avrebbe erroneamente ritenuto la responsabilità penale di Salvatore D'ERCHIA, C P, R P e G C in ordine al reato di cui all'articolo 323 cod. pen.

4.2. Con un terzo motivo di ricorso denunciano la violazione di legge in relazione alla disposta confisca, sostenendo che, da quanto emergerebbe dagli atti, quantomeno per i lotti che vanno dal numero 9 al numero 29, l'azione penale sarebbe intervenuta quando la prescrizione era già maturata. Rilevano, inoltre, la insussistenza dell'elemento soggettivo del reato, considerato che tutti i ricorrenti, ad esclusione di uno, sono artigiani che hanno comprato un
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