Cass. civ., SS.UU., ordinanza 15/03/2023, n. 07497
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Testo completo
- ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 1370-2022 proposto da: CORTE MOLIN YACHTING CLUB S.R.L., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA GIOSUE'
BORSI
4, presso lo studio dell'avvocato F S, che la rappresenta e difende unitamente agli avvocati A D B e F C;
-ricorrente -
contro
Ric. 2022 n. 01370 sez. SU -ud. 13-12-2022 - 2 - REGIONE VENETO, in persona del Vice Presidente della Giunta Regionale pro tempore, elettivamente domiciliat a in ROMA, VIA
VARRONE
9, presso lo studio dell'avvocato BRUNA D'AMARIO PLLOTTINO, rappresentata e difesa dagli avvocati A C, B P e GIACOMO QUARNETI;
-controricorrente - avverso la sentenza n. 182/2021 del TRIBUNALE SUPERIORE DELLE ACQUE PUBBLICHE, depositata il 22/10/2021. Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 13/12/2022 dal Consigliere ANTONELLA PGETTA.
FATTI DI CAUSA
1. La Regione Veneto ingiungeva alla società Corte Molin Yachting Club s.r.l. (da ora Corte Molin) il pagamento di canoni demaniali, afferenti alle annualità 2012/2018 relativi alla concessione demaniale per l’occupazione di una fascia di golena ed attiguo specchio acqueo ad uso darsena, con due rampe carraie di accesso alla sommità arginale e una pista ciclopedonale del tronco dei fiumi Brenta e Bacchiglione in località Brondolo-Chioggia.
2. La società Corte Molin si opponeva all’ingiunzione chiedendo che fosse dichiarato il suo diritto allo scomputo dai canoni dei costi sostenuti per la realizzazione di opere idrauliche e che in seguito alla compensazione delle somme oggetto di ingiunzione fosse accertato che nulla era dovuto alla Regione;
in via gradata chiedeva il riconoscimento del diritto a ricevere un indennizzo ai sensi dell’art.2041 cod. civ. in misura pari ai costi sostenuti per le opere realizzate.
3. Il Tribunale regionale delle Acque Pubbliche del Veneto ha respinto la domanda di Corte Molin e tale statuizione è stata confermata dal Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche sulla base delle seguenti considerazioni: a) la pretesa allo scomputo dai canoni Ric. 2022 n. 01370 sez. SU -ud. 13-12-2022 - 3 - di concessione dei costi sostenuti per la realizzazione di opere idrauliche, fondata dalla società ricorrente sulla la delibera della Giunta Regionale n. 1509/2008 - con la quale era stato previsto in favore dei concessionari lo scomputo dal canone di concessione del costo delle opere idrauliche eseguite, purché opere di esclusivo interesse pubblico nonché strettamente finalizzate alla difesa idraulica del corso d’acqua, con procedura definita dal dirigente che autorizzava le opere in questione stabilendo la quota di costi da scomputare sulla base dell’utilità in misura comunque non superiore al 50% dei costi documentati –non era merite vole di accoglimento in quanto la detta delibera era intervenuta successivamente alla stipula dell’atto concessorio, che ad essa non faceva riferimento, e in quanto le opere realizzate erano tutte antecedenti all’adozione del detto provvedimento;
la delibera in oggetto prevedeva, inoltre, per il concessionario che intendesse avvalersi dello scomputo, una analitica procedura nell’ambito della quale si inserivano momenti di discrezionalità amministrativa relativi alla valutazione dell’interesse pubblico alle opere realizzate, valutazione che pertanto era
BORSI
4, presso lo studio dell'avvocato F S, che la rappresenta e difende unitamente agli avvocati A D B e F C;
-ricorrente -
contro
Ric. 2022 n. 01370 sez. SU -ud. 13-12-2022 - 2 - REGIONE VENETO, in persona del Vice Presidente della Giunta Regionale pro tempore, elettivamente domiciliat a in ROMA, VIA
VARRONE
9, presso lo studio dell'avvocato BRUNA D'AMARIO PLLOTTINO, rappresentata e difesa dagli avvocati A C, B P e GIACOMO QUARNETI;
-controricorrente - avverso la sentenza n. 182/2021 del TRIBUNALE SUPERIORE DELLE ACQUE PUBBLICHE, depositata il 22/10/2021. Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 13/12/2022 dal Consigliere ANTONELLA PGETTA.
FATTI DI CAUSA
1. La Regione Veneto ingiungeva alla società Corte Molin Yachting Club s.r.l. (da ora Corte Molin) il pagamento di canoni demaniali, afferenti alle annualità 2012/2018 relativi alla concessione demaniale per l’occupazione di una fascia di golena ed attiguo specchio acqueo ad uso darsena, con due rampe carraie di accesso alla sommità arginale e una pista ciclopedonale del tronco dei fiumi Brenta e Bacchiglione in località Brondolo-Chioggia.
2. La società Corte Molin si opponeva all’ingiunzione chiedendo che fosse dichiarato il suo diritto allo scomputo dai canoni dei costi sostenuti per la realizzazione di opere idrauliche e che in seguito alla compensazione delle somme oggetto di ingiunzione fosse accertato che nulla era dovuto alla Regione;
in via gradata chiedeva il riconoscimento del diritto a ricevere un indennizzo ai sensi dell’art.2041 cod. civ. in misura pari ai costi sostenuti per le opere realizzate.
3. Il Tribunale regionale delle Acque Pubbliche del Veneto ha respinto la domanda di Corte Molin e tale statuizione è stata confermata dal Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche sulla base delle seguenti considerazioni: a) la pretesa allo scomputo dai canoni Ric. 2022 n. 01370 sez. SU -ud. 13-12-2022 - 3 - di concessione dei costi sostenuti per la realizzazione di opere idrauliche, fondata dalla società ricorrente sulla la delibera della Giunta Regionale n. 1509/2008 - con la quale era stato previsto in favore dei concessionari lo scomputo dal canone di concessione del costo delle opere idrauliche eseguite, purché opere di esclusivo interesse pubblico nonché strettamente finalizzate alla difesa idraulica del corso d’acqua, con procedura definita dal dirigente che autorizzava le opere in questione stabilendo la quota di costi da scomputare sulla base dell’utilità in misura comunque non superiore al 50% dei costi documentati –non era merite vole di accoglimento in quanto la detta delibera era intervenuta successivamente alla stipula dell’atto concessorio, che ad essa non faceva riferimento, e in quanto le opere realizzate erano tutte antecedenti all’adozione del detto provvedimento;
la delibera in oggetto prevedeva, inoltre, per il concessionario che intendesse avvalersi dello scomputo, una analitica procedura nell’ambito della quale si inserivano momenti di discrezionalità amministrativa relativi alla valutazione dell’interesse pubblico alle opere realizzate, valutazione che pertanto era
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