Cass. civ., sez. III, sentenza 09/05/1988, n. 3403
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Ancorché la generica richiesta di risarcimento comprenda ogni profilo di danno in quanto diretta all'integrale ristoro del pregiudizio subito dal danneggiato, ove in Sede di precisazione delle conclusioni di primo grado l'originaria domanda venga specificata con l'indicazione delle singole voci di danno - e gli importi corrispondenti - ma senza menzionare il cosiddetto danno biologico, la relativa richiesta di risarcimento non può essere formulata per la prima volta in appello, ostandovi il tassativo disposto dell'art. 345 cod. proc. civ.. ( V 3025/85, mass n 440736; ( V 4007/78, mass n 393608).*
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Ancorché la generica richiesta di risarcimento comprenda ogni profilo di danno in quanto diretta all'integrale ristoro del pregiudizio subito dal danneggiato, ove in Sede di
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