Cass. pen., sez. IV, sentenza 15/06/2023, n. 25837

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Il provvedimento analizzato è una sentenza della Corte di Cassazione, emessa dal Consigliere A.N. Il ricorrente, un cittadino romeno, ha impugnato un'ordinanza della Corte di Appello di Bologna che aveva rigettato la sua domanda di riparazione per ingiusta detenzione, sostenendo di non aver dato causa alla sua detenzione. Le parti hanno sollevato questioni giuridiche riguardanti la carenza di motivazione della decisione di rigetto e la presunta violazione dell'art. 314 cod. proc. pen., in quanto il ricorrente sosteneva di non aver avuto comportamenti colposi o dolosi.

La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso, evidenziando che la Corte di Appello non aveva adeguatamente motivato la sua decisione, omettendo di analizzare in modo specifico le intercettazioni telefoniche e il comportamento del ricorrente. Ha sottolineato che, per stabilire se vi sia stata colpa grave ostativa al riconoscimento del diritto all'indennizzo, è necessario valutare tutti gli elementi probatori disponibili. La Corte ha quindi annullato l'ordinanza impugnata, rinviando il caso alla Corte di Appello di Bologna per un nuovo giudizio, in conformità ai principi di diritto esposti.

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. IV, sentenza 15/06/2023, n. 25837
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 25837
Data del deposito : 15 giugno 2023
Fonte ufficiale :

Testo completo

to la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da N D R, nato a Timisoara (Romania) il 26/07/1990 Avverso l'ordinanza del 30/12/2022 della Corte di appello di Bologna visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere A N;
letta la requisitoria scritta del Sogtituto procuratore generale presso questa Corte di cassazione, D A R S, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso

RITENUTO IN FATTO

1. La Corte di Appello di Napoli, con ordinanza assunta in data 30 dicembre 2022, rigettava la domanda di riparazione per ingiusta detenzione, avanzata dall'odierno ricorrente N D R, in relazione al periodo sofferto in stato di custodia cautelare in carcere, in applicazione di titolo custodiale emesso per il delitto di partecipazione ad associazione per delinquere finalizzata alla riduzione in schiavitù di soggetti da destinare all'accattonaggio organizzato. Il Gip del Tribunale di Bologna, con sentenza emessa in data 16.04.2021, divenuta irrevocabile, assolveva N dal reato ascrittogli perché il fatto non sussiste.

2. La Corte territoriale, adita per la riparazione, ha riconosciuto la condizione impeditiva alla riparazione in ragione del comportamento processuale ed extraprocessuale tenuto dal ricorrente, che avrebbe concorso a dare causa alla detenzione per dolo o colpa grave, come rilevabile dal contenuto delle intercettazioni telefoniche riportate nell'ordinanza custodiale, tale da avvalorare l'apparenza della sua compartecipazione, con altri connazionali, ad un sodalizio criminoso finalizzato alla gestione di attività di accattonaggio "organizzato ed articolato in una pluralità di esecutori, che dispone della devoluzione dei proventi di tale attività". Nel provvedimento impugnato si evidenzia, quanto alla condotta extraprocessuale ostativa all'indennizzo, l'accertata condizione di "intima vicinanza" del soggetto ai suindicati contesti associativi, reputando la Corte gravemente imprudente e negligente il suo comportamento, atteso che il ricorrente, al di là della sua effettiva consapevole partecipazione all'associazione, aveva mostrato di condividerne lo spirito, "mantenendo rapporti intensamente stretti con i principali accoliti, i quali, peraltro, gli riconoscevano ruolo di significativo rilievo." 3. Avverso tale provvedimento ha proposto ricorso per cassazione, a mezzo del proprio difensore di fiducia e procuratore speciale, N D R, con due motivi.

3.1. Con il primo motivo la difesa deduce la carenza di motivazione dell'ordinanza impugnata quanto all'accertamento del comportamento colposo del ricorrente ritenuto ostativo all'equa riparazione. Rileva la incongruenza della decisione di rigetto della domanda di riparazione, avendo il giudice di merito escluso la rilevanza penale della condotta (la richiesta selettiva e organizzata dell'elemosina) posta base del titolo custodiale.
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