Cass. civ., sez. II, sentenza 11/10/2018, n. 25336

CASS
Sentenza
11 ottobre 2018
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11 ottobre 2018

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. II, sentenza 11/10/2018, n. 25336
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 25336
Data del deposito : 11 ottobre 2018
Fonte ufficiale :

Testo completo

la seguente Condominio SENTENZA sul ricorso (iscritto al N.R.G. 6059/'14) proposto da: HI TT (C.F.: [...]), rappresentata e difesa da se stessa ai sensi dell'art. 86 c.p.c. e dall'Avv. Giovanna Sebastio, in forza di procura speciale a margine del ricorso ed elettivamente domiciliata presso lo studio della seconda, in Roma, v. Germanico, n. 109;

- ricorrente -

contro

NO VI e SUPERCON DOMINIO PALAZZI DI PIAZZA IMPERATORE TITO, n. 8 di MILANO, in persona di IN NC;

- intimati -

avverso l'ordinanza collegiale del Tribunale di LA - Ufficio Volontaria Giurisdizione emessa "inter partes" in data 10 febbraio 2016 (e non notificata);
Udita la relazione della causa svolta nell'udienza pubblica del 14 giugno 2018 dal Consigliere relatore Aldo Carrato;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Fulvio Troncone, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso;
udito l'Avv. Fracchia Attilia, quale ricorrente costituita in proprio.

FATTI DI CAUSA

Decidendo sul reclamo proposto dal Condominio Palazzi di piazza Imperatore Tito n. 8 di LA avverso il provvedimento monocratico di nomina dell'amministratore delle parti interrate del Condominio stesso, il Tribunale di LA in composizione collegiale (Sezione Volontaria Giurisdizione), con ordinanza del 10 febbraio 2016, dichiarava l'inammissibilità del reclamo (siccome non contemplato, a differenza dell'espressa previsione di tale rimedio - in virtù dell'art. 64 disp. att. c.c. - con riguardo al decreto di revoca dell'amministratore) e, in conseguenza della ritenuta natura amministrativa dell'instaurato procedimento, rilevava che non sussistevano i presupposti per provvedere sulle spese dello stesso. Avverso la suddetta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione ai sensi dell'art. 111 Cost. Fracchia Attilia, riferito ad un unico motivo. Gli intimati non hanno svolto attività difensiva in questa sede. La ricorrente ha anche depositato memoria ai sensi dell'art. 378 c.p.c. .

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con l'unico motivo proposto la ricorrente ha dedotto - in relazione all'art. 360, comma 1, nn. 3 e 4, c.p.c. - l'assunta violazione dell'art. 91 c.p.c., così come asseritamente interpretato dalla giurisprudenza della Corte di cassazione in ordine ai procedimenti di volontaria giurisdizione e, segnatamente, con riferimento a quello concernente la nomina di amministratore condominiale.

2. Rileva il collegio che il ricorso - come riferito all'unico dedotto motivo - è inammissibile. Infatti, in conformità al principio sancito dalle Sezioni unite con la sentenza n. 20957/2004 (riconfermato, con riguardo al profilo principale, da tutta la giurisprudenza successiva: v. Cass. n. 8085/2005;
Cass. n. 25928/2005 e Cass. n. 14524/2011, ord.), relativa al procedimento per la nomina o revoca di amministratore condominiale adottato in sede di reclamo dal giudice della volontaria giurisdizione, deve affermarsi che il ricorso per cassazione è ammissibile solo ove si sia (illegittimamente) provveduto alla regolazione delle spese del procedimento, mentre - nell'ipotesi di

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