Cass. civ., SS.UU., sentenza 29/03/2023, n. 8946
Sentenza
29 marzo 2023
Sentenza
29 marzo 2023
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La Corte ha accolto il ricorso, affermando che l'illecito disciplinare in questione era di natura permanente e che la prescrizione decorreva dal momento in cui il professionista negava il diritto alla restituzione delle somme, ossia nel 2009. La Corte ha sottolineato che la condotta illecita non si esaurisce con l'incasso delle somme, ma si protrae fino a quando non viene effettuata la restituzione. Pertanto, ha dichiarato prescritto l'illecito disciplinare contestato, annullando la sentenza del CNF senza rinvio e compensando le spese del giudizio, in considerazione della non univocità degli orientamenti giurisprudenziali sulla decorrenza della prescrizione per illeciti permanenti.
Massime • 1
La prescrizione dell'azione disciplinare per illecito permanente dell'avvocato decorre solo dalla cessazione della permanenza, sicché, in caso di omessa restituzione di una somma di denaro ricevuta a titolo di deposito fiduciario, non rileva il momento in cui essa sia stata, infine, restituita, bensì quello (anteriore) in cui il professionista abbia negato il diritto del cliente sulla somma depositata, affermando quello proprio di trattenerla. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza disciplinare che aveva fatto decorrere la prescrizione dell'illecito disciplinare dal momento in cui la somma detenuta dall'avvocato, a seguito dell'autorizzazione del giudice, era stata posta in compensazione con un proprio credito per prestazioni professionali, sul presupposto che il "dies a quo" dovesse essere individuato, invece, in quello in cui il professionista aveva rifiutato la restituzione ai custodi giudiziari della società ex cliente).
Sul provvedimento
Testo completo
Numero registro generale 20607/2022 Numero sezionale 107/2023 Numero di raccolta generale 8946/2023 Data pubblicazione 29/03/2023 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONI UNITE CIVILI Oggetto Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: DISCIPLINARE Dott. MARGHERITA CASSANO - Presidente Agg.- AVVOCATI Dott. ADELAIDE AMENDOLA - Presidente - Ud. 21/02/2023 - Dott. CARLO DE CHIARA - Presidente - PU Dott. ENRICO MANZON - Consigliere - R.G.N. 20607/2022 Dott. ENRICO SCODITTI - Consigliere - Rep. Dott. ALBERTO GIUSTI - Consigliere - Dott. LINA RUBINO - Consigliere - Dott. MARCO MARULLI - Consigliere - Dott. MAURO CRISCUOLO - Rel. Consigliere - ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso 20607-2022 proposto da: D'NA DO, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI TRE OROLOGI 10/E, presso lo studio dell'avvocato Numero registro generale 20607/2022 Numero sezionale 107/2023 Numero di raccolta generale 8946/2023 Data pubblicazione 29/03/2023 MASSIMO RANIERI, che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato MARCO BARONE giusta procura in calce al ricorso;
- ricorrente -
contro
CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI VENEZIA, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DI PORTA PINCIANA 6, presso lo studio dell'avvocato MASSIMO GARUTTI, che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato TITO BORTOLATO, giusta procura in calce alle deduzioni difensive;
- resistente - nonché PROCURATORE GENERALE PRESSO CORTE CASSAZIONE ROMA;
- intimato -
avverso la sentenza n. 104/2022 del CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE di ROMA, depositata il 25/06/2022;
Lette le conclusioni scritte del Sostituto Procuratore Generale Dott.ssa IE DE EL, che ha chiesto il rigetto del ricorso;
Lette le memorie del ricorrente;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 21/02/2023 dal Consigliere Dott. MAURO CRISCUOLO;
FATTI DI CAUSA
1. Il Consiglio Nazionale Forense, con sentenza n. 104 del 25 giugno 2022, in accoglimento del ricorso del Consiglio Ric. 2022 n. 20607 sez. SU - ud. 21-02-2023 -2- Numero registro generale 20607/2022 Numero sezionale 107/2023 Numero di raccolta generale 8946/2023 Data pubblicazione 29/03/2023 dell'Ordine degli Avvocati (COA) di Venezia, annullò la decisione del Consiglio Distrettale di Disciplina del Veneto ed applicò all'avv. Riccardo D'NA la sanzione disciplinare della sospensione dall'esercizio dell'attività professionale per mesi sei in quanto ritenuto responsabile della violazione degli articoli 9 (ex 5,6,10), 30 (ex 41.1), 31.1 (ex 44) del CDF (Codice disciplinare forense) per non aver provveduto alla restituzione della somma di € 250.000,00, ricevuta in varie occasioni dalla cliente Med Trading S.p.A., con la causale di deposito cauzionale a titolo fiduciario, all'amministratore nominato dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Bergamo in data 16/5/2009, pur essendone stato richiesto in data 21/07/2009. Il procedimento disciplinare, che traeva origine dall'esposto presentato in data 1 dicembre 2009 da alcune società che lamentavano di aver versato al professionista le somme indicate e la cui restituzione era stata negata, aveva visto l'avv. D'NA sostenere che il diritto a trattenere le somme scaturiva dalla compensazione con propri controcrediti di natura professionale maturati nei confronti delle stesse società. Il procedimento però perveniva dinanzi alla CDD del Veneto solo nel dicembre del 2019, in quanto il procedimento era stato instaurato dapprima dinanzi al COA ed al CDD di Trieste. Nel corso del procedimento, l'avv. D'NA produceva altresì una copia dell'accordo transattivo intervenuto nel giugno del 2016, e debitamente autorizzato dal GIP, con il quale la Ric. 2022 n. 20607 sez. SU - ud. 21-02-2023 -3- Numero registro generale 20607/2022 Numero sezionale 107/2023 Numero di raccolta generale 8946/2023 Data pubblicazione 29/03/2023 somma trattenuta era posta in compensazione con i crediti del professionista scaturenti da un provvedimento del Tribunale di Lucca. All'esito del dibattimento, il CDD del Veneto dichiarava la prescrizione dell'azione disciplinare, in mancanza di atti interruttivi intervenuti successivamente alla data dell'8 settembre 2009, allorché il professionista aveva rifiutato la restituzione della somma adducendo la compensazione, data che si riteneva coincidesse con la cessazione della permanenza della condotta illecita. Il CNF riteneva che effettivamente ricorressero gli elementi per individuare la responsabilità del professionista per l'illecito contestato, atteso che in base alle norme deontologiche lo stesso era tenuto alla restituzione dele somme ricevute a titolo di deposito fiduciario dalla cliente, non potendo addurre quale causa impeditiva la pretesa di compensare la somma ricevuta con propri crediti professionali, tuttavia dissentiva quanto alla sussistenza della prescrizione dell'illecito contestato. Ribadita la natura di illecito permanente per la condotta del professionista che trattenga indebitamente somme messegli a disposizione in via fiduciaria dal cliente, il CNF ricordava che, secondo la giurisprudenza di legittimità, si è al cospetto di un illecito permanente, che non si esaurisce nella semplice percezione della somma, ma che si protrae nel tempo, in relazione al periodo in cui l'avvocato continui a trattenere la somma. Ric. 2022 n. 20607 sez. SU - ud. 21-02-2023 -4- Numero registro generale 20607/2022 Numero sezionale 107/2023 Numero di raccolta generale 8946/2023 Data pubblicazione 29/03/2023 Il termine di prescrizione, con la conseguente cessazione della permanenza, però iniziava a decorrere solo a far data dal giugno del 2016, allorché a seguito di transazione, l'avv. D'NA aveva potuto lecitamente vantare un titolo per