Cass. pen., sez. III, sentenza 30/03/2023, n. 13310
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Testo completo
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da L M, nata a Taurianova il 24/08/1969 avverso la sentenza del 24/02/2022 del Gip del Tribunale di Ancona visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere A M A;
letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona dell'Avvocato generale P F, ai sensi dell'art. 23, comma 8, del d.l. n. 137 del 2020, che ha concluso chiedendo che il ricorso sia accolto, limitatamente ai motivi 1 e 4, con riqualificazione del fatto nel reato di cui all'ad 256, comma 4, del d.lgs. n. 152 del 2006.
RITENUTO IN FATTO
1. Con sentenza del 24 febbraio 2022, pronunciata all'esito del giudizio abbreviato, il Gip del Tribunale di Ancona ha condannato l'imputata alla pena di 2.000,00 euro di ammenda, in quanto ritenuta colpevole dei reati di cui all'art. 81 cod. pen. e all'art. 256, comma 1, lettera a), del d.lgs. n. 152 del 2006, perché, quale titolare della ditta "Adriametal", in totale assenza di "F.I.R., formulari identificazione rifiuti", effettuava attività di smaltimento di apparecchiature elettriche ed elettroniche fuori uso presenti presso la sede della suddetta ditta e conferiva i menzionati rifiuti ad una società che, pur essendo iscritta all'Albo nazionale gestori ambientali, utilizzava per il recupero ed il trasporto degli stessi un veicolo non autorizzato al loro trasporto nonché non iscritto all'Albo nazionale dei Trasportatori.
2. Avverso la sentenza l'imputata ha proposto, tramite il difensore, ricorso per cassazione, chiedendone l'annullamento.
2.1. Con un primo motivo di doglianza, si lamenta la violazione di legge in relazione all'insussistenza del reato, contestato per aver conferito rifiuti su mezzo non autorizzato né iscritto all'albo. Sul punto, la difesa evidenzia come risulti provato documentalmente che sia la Adriametal di L M che la CBW S.r.l. sono aziende autorizzate al trasporto e allo smaltimento di rifiuti. Nel caso di specie, quindi, l'antigiuridicità della condotta dovrebbe essere circoscritta al solo uso del mezzo non autorizzato né iscritto all'Albo. Quest'ultima circostanza, però, dovrebbe portare a qualificare il fatto ai sensi del comma 4 dell'art. 256, non già ai sensi del primo comma come avvenuto nel caso di specie. Inoltre, avuto riguardo alla responsabilità del conferente, la difesa evidenzia che: 1) il conferimento e trasporto di rifiuti non pericolosi senza FIR o con FIR inesatto è punito ai sensi dell'art. 258, comma 4, d.lgs. n. 152 del 2006, come sostituito dall'art. 4, comma 1, del d.lgs. n. 116 del 2020, con sanzione amministrativa;
2) non sussiste alcun obbligo del conferente di verificare se il mezzo di trasporto sia o meno autorizzato. Secondo la difesa, la diligenza del conferente deve limitarsi all'acquisizione delle informazioni che sono ottenibili dal Formulario identificativo rifiuti debitamente compilato. Inoltre, per quanto concerne le modalità e il mezzo di trasporto da indicare nel FIR, si sottolinea la non necessità di specificare che il mezzo sia autorizzato al trasporto ed iscritto nell'albo, essendo al contrario sufficiente indicare la targa e il rimorchio utilizzati per il trasporto del rifiuto, il cognome e nome del conducente del mezzo, la data e l'orario dell'inizio del trasporto. Ogni responsabilità penale derivante dal mezzo di trasporto utilizzato, quindi, non può che ricadere secondo
udita la relazione svolta dal consigliere A M A;
letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona dell'Avvocato generale P F, ai sensi dell'art. 23, comma 8, del d.l. n. 137 del 2020, che ha concluso chiedendo che il ricorso sia accolto, limitatamente ai motivi 1 e 4, con riqualificazione del fatto nel reato di cui all'ad 256, comma 4, del d.lgs. n. 152 del 2006.
RITENUTO IN FATTO
1. Con sentenza del 24 febbraio 2022, pronunciata all'esito del giudizio abbreviato, il Gip del Tribunale di Ancona ha condannato l'imputata alla pena di 2.000,00 euro di ammenda, in quanto ritenuta colpevole dei reati di cui all'art. 81 cod. pen. e all'art. 256, comma 1, lettera a), del d.lgs. n. 152 del 2006, perché, quale titolare della ditta "Adriametal", in totale assenza di "F.I.R., formulari identificazione rifiuti", effettuava attività di smaltimento di apparecchiature elettriche ed elettroniche fuori uso presenti presso la sede della suddetta ditta e conferiva i menzionati rifiuti ad una società che, pur essendo iscritta all'Albo nazionale gestori ambientali, utilizzava per il recupero ed il trasporto degli stessi un veicolo non autorizzato al loro trasporto nonché non iscritto all'Albo nazionale dei Trasportatori.
2. Avverso la sentenza l'imputata ha proposto, tramite il difensore, ricorso per cassazione, chiedendone l'annullamento.
2.1. Con un primo motivo di doglianza, si lamenta la violazione di legge in relazione all'insussistenza del reato, contestato per aver conferito rifiuti su mezzo non autorizzato né iscritto all'albo. Sul punto, la difesa evidenzia come risulti provato documentalmente che sia la Adriametal di L M che la CBW S.r.l. sono aziende autorizzate al trasporto e allo smaltimento di rifiuti. Nel caso di specie, quindi, l'antigiuridicità della condotta dovrebbe essere circoscritta al solo uso del mezzo non autorizzato né iscritto all'Albo. Quest'ultima circostanza, però, dovrebbe portare a qualificare il fatto ai sensi del comma 4 dell'art. 256, non già ai sensi del primo comma come avvenuto nel caso di specie. Inoltre, avuto riguardo alla responsabilità del conferente, la difesa evidenzia che: 1) il conferimento e trasporto di rifiuti non pericolosi senza FIR o con FIR inesatto è punito ai sensi dell'art. 258, comma 4, d.lgs. n. 152 del 2006, come sostituito dall'art. 4, comma 1, del d.lgs. n. 116 del 2020, con sanzione amministrativa;
2) non sussiste alcun obbligo del conferente di verificare se il mezzo di trasporto sia o meno autorizzato. Secondo la difesa, la diligenza del conferente deve limitarsi all'acquisizione delle informazioni che sono ottenibili dal Formulario identificativo rifiuti debitamente compilato. Inoltre, per quanto concerne le modalità e il mezzo di trasporto da indicare nel FIR, si sottolinea la non necessità di specificare che il mezzo sia autorizzato al trasporto ed iscritto nell'albo, essendo al contrario sufficiente indicare la targa e il rimorchio utilizzati per il trasporto del rifiuto, il cognome e nome del conducente del mezzo, la data e l'orario dell'inizio del trasporto. Ogni responsabilità penale derivante dal mezzo di trasporto utilizzato, quindi, non può che ricadere secondo
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