Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 12/04/2003, n. 5839
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Aula 'A' 0 5829 /03 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DE ↑ SSAZIONE LA CORTE Oggetto SEZIONE LAVORO Lavoro Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Giuseppe IANNIRUBERTO Presidente R.G.N. 15322/0 Consigliere Czon. 12374 Dott. Ettore MERCURIO Dott. Alberto SPANO' Consigliere Rep. Consigliere - Dott. Fernando LUPI Ud.06/11/02 Dott. Attilio CELENTANO - Rel. Consigliere ha pronunciato la seguente S ENTENZA sul ricorso proposto da: LI TE, NI OR, già elettivamente domiciliati in ROMA VIA COLA DI RIENZO 28, pres o 10 studio dell'avvocato SALVATORE CABIBBO, che li difende, giusta delega in atti, e da rappresenta davral, ! ultimo d'ufficio presso la CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE;
ricorrenti contro 1INPS ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DELLA FREZZA 17, 2002 Centrale dell'Istituto, 4439 presso 1'Avvocatura -1- rappresentato e difeso dagli avvocati VINCENZA GORGA, PILERIO SPADAFORA, GIUSEPPE FABIANI, UMBERTO LUIGI PICCIOTTO, giusta delega in atti;
controricorrente - avverso Ла sentenza 11. 210/00 del Tribunale di | SONDRIO, depositata il 16/05/00 R.G.N. 61/99;
| udita la relazione della causa svolta nella pubblica | udienza del 06/11/02 dal Consigliere Dott. Attilio i CELENTANO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Giuseppe NAPOLETANO che ha concluso, per l'accoglimento del ricorso per quanto di ragione. -2- Svolgimento del processo Con sentenza del 9 marzo/16 maggio 2000 il Tribunale di Sondrio, rigeltando l'appello proposto da LT OL e TE SI, confermava la sentenza con la quale il Pretore della stessa città aveva dichiarato che agli stessi non spettava, a carico dell'INPS, il trattamento di disoccupazione previsto dall'art. 1 della legge n. 402/75 per i lavoratori italiani all'estero rimpatriati a seguito di licenziamento o di mancato rinnovo del contratto di lavoro stagionale. I giudici di secondo grado osservavano che nella fattispecie in esame era stato rinnovato il contratto di lavoro presso lo stesso datore di lavoro, e che non sussiste uno stato di disoccupazione nel periodo di sosta tra la fine di una stagione e l'inizio della successiva. Per la cassazione di tale decisione ricorrono, formulando un unico articolato motivo di censura, LT OL e TE SI. L'INPS resiste con controricorso, peraltro notificato fuori termine.. Motivi della decisione Va preliminarmente rilevata la inammisibilità del controricorso, in quanto notificato oltre i termini fissati dall'art. 370 cp.c. I ricorrenti denunciano violazione e falsa applicazione degli artt. 1, 2, 3 c 4 della legge 25 luglio 1975, n. 402, degli artt. 2697 c.c., 421 e 437 c.p.c., nonché motivazione insufficiente e contraddittoria. Assumono che il Tribunale ha respinto la domanda sulla base di una doppia considerazione: a) una pretesa insufficienza di prova sulla circostanza dello stato di disoccupazione, del rimpatrio entro i 180 giorni, della 3 tempestiva iscrizione all'ufficio di collocamento e dell'avvenuta produzione della dichiarazione del datore di lavoro attestante il mancato rinnovo del contratto;
b) la inapplicabilità della legge invocata, atteso che il reimpiego nella stessa impresa contrasterebbe con l'esistenza di uno stato di disoccupazione. Di conseguenza la censura si articola in due distinti profili: a) con il primo, relativo al difetto di prova in ordine alle condizioni previste dalla legge per la erogazione della indennità di disoccupazione, si assume che le stesse erano già state documentate in fase amministrativa e non contestate dall'INPS (ad eccezione del rinnovo del contratto di lavoro) neppure in fase giudiziaria;
di conseguenza il Tribunale avrebbe dovuto far ricorso al proprio potere di indagine di ufficio sui fatti rilevanti ai fini del decidere, anche in considerazione della posizione processuale assunta da controparte;
b) con il secondo si sostiene che un nuovo contratto stagionale, non obbligatorio né per legge né per contratto collettivo o individuale, ma intervenuto dopo il rimpatrio e dovuto a libera scelta del datore di lavoro, non è