Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 10/02/1989, n. 825

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La disciplina legale in tema di contributi assicurativi, riguardando i regimi pubblici di previdenza, che sono di fonte legale, non è applicabile, in difetto di espressa previsione, ai regimi di previdenza privati, che sono di fonte contrattuale. Pertanto, la disposizione dell'art. 4, primo comma, del d.l. 8 luglio 1974 n. 264 (convertito, con modifiche, dalla legge n. 386 del 1974), istitutiva di un'aliquota aggiuntiva (pari all'1,65 per cento della retribuzione imponibile ai fini contributivi) ai contributi per l'Assicurazione obbligatoria contro le malattie, non è applicabile, nel periodo anteriore all'1 gennaio 1980, con riguardo ai contributi dovuti per l'Assicurazione contro le malattie gestita dal F.A.S.d.a.I. (fondo di assistenza sanitaria per i dirigenti di aziende industriali istituito dall'accordo collettivo 14 gennaio 1956 reso efficace erga omnes con d.P.R. 2 gennaio 1962 n. 483), indipendentemente dalla questione della obbligatorietà o meno di tale Assicurazione, in considerazione della natura privatistica e della fonte contrattuale del regime di previdenza gestito dal F.A.S.d.a.I., nonché della destinazione del gettito di quell'aliquota, non potendo trarsi argomento in contrario dall'art. 3, primo comma, lett. C), del d.l. 30 dicembre 1979 n. 663 (convertito, con modifiche, dalla legge n. 33 del 1980), che, con disposizione innovativa, include la quota aggiuntiva predetta fra i contributi di malattia dovuti (dall'1 gennaio 1980) da qualsiasi dirigente di azienda. ( V 6815/87, mass n 455014, sulla prima parte; ( Conf 2931/88, mass n 457903; ( contra 111/88, mass n 456749, sulla seconda parte).*

La fiscalizzazione degli oneri sociali prevista dal primo e terzo comma dell'art. 22 del d.l. 30 dicembre 1979 n. 663 (nel testo risultante dalla legge di conversione n. 33 del 1980) costituisce un beneficio strutturalmente nuovo rispetto a quello contemplato dalle pregresse Disposizioni legislative da detta norma richiamate al solo scopo d'individuare le imprese beneficiarie della fiscalizzazione stessa, la quale - alla stregua di una interpretazione del disposto del citato art. 22 fondata sullo elemento letterale e coerente con la ratio legis deve perciò ritenersi applicabile anche ai contributi sociali di malattia dovuti da lavoratori i quali - come i dirigenti iscritti al F.A.S.d.a.I. - versavano i contributi di malattia (anteriormente all'1 gennaio 1980) non già ad enti pubblici gestori dell'assistenza obbligatoria contro le malattie ma a regimi privati di previdenza. ( Conf 5007/88, mass n 459813; ( Conf 2892/88, mass n 458479; ( Conf 7214/87, mass n 455329; ( Conf 2136/85, mass n 440017).*

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 10/02/1989, n. 825
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 825
Data del deposito : 10 febbraio 1989

Testo completo

La fiscalizzazione degli oneri sociali prevista dal primo e terzo comma dell'art. 22 del d.l. 30 dicembre 1979 n. 663 (nel testo risultante dalla legge di conversione n. 33 del 1980) costituisce un beneficio strutturalmente nuovo rispetto a quello contemplato dalle pregresse Disposizioni legislative
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