Cass. civ., sez. III, sentenza 27/07/2015, n. 15750

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In tema di concorso del fatto colposo del creditore, previsto dall'art. 1227, comma 2, c.c., al giudice del merito è consentito svolgere l'indagine in ordine all'omesso uso dell'ordinaria diligenza da parte del creditore solo se sul punto vi sia stata espressa istanza del debitore, la cui richiesta integra gli estremi di una eccezione in senso proprio, dato che il dedotto comportamento che la legge esige dal creditore costituisce autonomo dovere giuridico, espressione dell'obbligo di comportarsi secondo buona fede. Il debitore deve inoltre fornire la prova che il creditore avrebbe potuto evitare i danni, di cui chiede il risarcimento, usando l'ordinaria diligenza.

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. III, sentenza 27/07/2015, n. 15750
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 15750
Data del deposito : 27 luglio 2015
Fonte ufficiale :

Testo completo

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. B G M - Presidente -
Dott. P G B - Consigliere -
Dott. V R - rel. Consigliere -
Dott. A A - Consigliere -
Dott. R L - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:

S
sul ricorso 14615::LR182AA51ADA745A0A2C1C::199577d-871a-cf49c5021c85::LR99EA127711A74A89B38A::2012-06-26" href="/norms/codes/itatextvmafbz6e29423q/articles/itaartbr2trt3nkhvjqm2?version=873a1a24-05e8-577d-871a-cf49c5021c85::LR99EA127711A74A89B38A::2012-06-26">5-06-03" href="/norms/codes/itatextvmafbz6e29423q/articles/itaartn6l8mlfiwgfu6z?version=873a1a24-05e8-577d-871a-cf49c5021c85::LR182AA51ADA745A0A2C1C::1995-06-03">3-2012 proposto da:
LOCATELLI SEFANO LCTSFL64A19A794L, elettivamente domiciliato in ROMA,

VIALE GIULIO CESARE

14 A-4, presso lo studio dell'avvocato P G, rappresentato e difeso dagli avvocati M F, M F, M A giusta procura a margine del ricorso;



- ricorrente -


contro
B T, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA

DEGLI SCIPIONI

268-A, presso lo dell'avvocato P A, che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato J M P giusta procura a margine del controricorso;

POLISPORTIVA TRIBULINA GO, in persona del Presidente in pectore, sig. B M, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA

PREMUDA

1, presso lo studio dell'avvocato F S, rappresentata e difesa dall'avvocato ANGELA CRISINA MARENZI giusta procura a margine del controricorso;



- controricorrenti -


e contro
R S PR ESSO EREDI LEGITTIMI LONGHI;



- intimati -


avverso la sentenza n. 364/2012 della CORTE D'APPELLO di BRESCIA, depositata il 16/03/2012 R.G.N. 2110/05;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 27/04/2015 dal Consigliere Dott. ROBERTA VIVALDI;

udito l'Avvocato GABRIELE PAFUNDI per delega;

udito l'Avvocato ALESSIO PETRETTI;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

SERVELLO

Gianfranco che ha concluso per l'accoglimento p.q.r. dei primi due motivi del ricorso principale, rigetto del terzo, assorbimento dei primi due motivi del ricorso incidentale condizionato, rigetto dei motivi 3 e 4.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
L Stefano e l'Associazione Dilettantistica Sportiva "Polisportiva Tribulina Gavarno" hanno proposto rispettivamente, ricorso principale per cassazione affidato a tre motivi illustrati da memoria e ricorso incidentale affidato a quattro motivi avverso la sentenza del 16.3.2012, con la quale la Corte d'Appello di Brescia - in un giudizio di risarcimento danni ex art. 2043 c.c. derivanti dalla perdita dei diritti risarcitori per colpa dei convenuti Polisportiva Tribulina Gavarno e Bassi Tarcisio e Ravasio Silvano - in riforma della sentenza di primo grado, ha rigettato la domanda proposta dal L.
Resistono con controricorso l'Associazione Dilettantistica Sportiva "Polisportiva Tribulina Gavarno" e Bassi Tarcisio. L'altro intimato non ha svolto attività difensiva.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Ricorso principale.
Va esaminato, per la sua assorbenza in caso di fondatezza, il terzo motivo del ricorso principale con il quale si denuncia art. 360 c.p.c., comma 1, n.

4 - Violazione delle norme di cui agli artt. 158
- 174 - 276 - 352 c.p.c.. Il motivo non è fondato.
La mancata indicazione, nell'intestazione della sentenza, del nome di un magistrato facente parte del collegio che, secondo le risultanze del verbale d'udienza, ha riservato la decisione, ha natura di mero errore materiale, come tale emendabile ai sensi degli artt. 287 e 288 c.p.c. poiché, in difetto di elementi contrari dedotti dal
ricorrente, si devono ritenere coincidenti i magistrati indicati nel predetto verbale con quelli che in concreto hanno partecipato alla deliberazione.
L'intestazione, infatti, è priva di autonoma efficacia probatoria, esaurendosi nella riproduzione dei dati del verbale d'udienza (Cass. 11.4.2011 n. 8136). La nullità della sentenza deliberata da giudici diversi da quelli che hanno assistito alla discussione, che è insanabile e rilevabile d'ufficio ai sensi dell'art. 158 c.p.c., può essere, inoltre, dichiarata soltanto quando vi sia la prova della non partecipazione al collegio deliberante di un giudice che aveva invece assistito alla discussione della causa.
Una tale prova non può ricavarsi dalla sola omissione, nella intestazione della sentenza, del nominativo del giudice non tenuto alla sottoscrizione, quando esso sia stato, invece, riportato nel verbale dell'udienza di discussione.
E ciò sulla base di queste argomentazioni: a) perché l'intestazione della sentenza non ha una sua autonoma efficacia probatoria, riproducendo i dati del verbale d'udienza;
b) perché da quest'ultimo, facente fede fino a querela di falso dei nomi dei giudici componenti il collegio e della riserva espressa degli stessi giudici a fine udienza di prendere la decisione in camera di consiglio, nasce la presunzione della Delib. della sentenza da parte degli stessi giudici che hanno partecipato all'udienza collegiale. Questa presunzione è ulteriormente avvalorata dalla circostanza che, ai sensi dall'art. 276 c.p.c., tra i compiti del presidente del collegio vi è quello di controllare che i giudici presenti nella camera di consiglio siano quelli risultanti dal verbale dell'udienza di discussione.
Ne deriva che l'omissione nella intestazione della sentenza del nome di un giudice, indicato, invece, nel predetto verbale, si presume determinata da errore materiale emendabile ai sensi degli artt. 287 e 288 c.p.c. (Cass.

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