Cass. civ., sez. II, sentenza 09/06/2017, n. 14503

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La volontà di rinunziare al legato di beni immobili, per cui è necessaria la forma scritta "ad substantiam", ai sensi dell'art. 1350 c.c., avendo natura meramente abdicativa può essere dichiarata pure con l'atto di citazione - per sua natura recettizio con effetti anche sostanziali - il quale, provenendo dalla parte che, con il rilascio della procura a margine o in calce, ne ha fatto proprio il contenuto, soddisfa altresì il requisito della sottoscrizione, sicché l'atto risponde al requisito formale, senza che assuma rilievo la sua trascrizione, in quanto volta soltanto a renderlo opponibile ai terzi.

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. II, sentenza 09/06/2017, n. 14503
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 14503
Data del deposito : 9 giugno 2017
Fonte ufficiale :

Testo completo

14503-17 Oggetto REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO *DIVSIONE LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE R.G.N. 3622/2013 SECONDA SEZIONE CIVLE Cron. 1450's Repe Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. V MNE Presidente Ud. 14/02/2017 Dott. CESARE ANIO PROTO Rel. Consigliere PU Dott. F MNA Consigliere Dott. VNCENZO CORRENTI - Consigliere Consigliere -Dott. M C ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso 3622-2013 proposto da: CASTELLANO LUIGI CSTLGU75A04L845G, CASTELLANO GIUSEPPE CSTGPP72B20L845A, DI MARTINO LUCIA CSTLCU49M57L845M, CASTELLANO GIOVANNI CSTGNN69T07L845W, CASTELLANO MARCELLA CSTMCL81043L8450, elettivamente domiciliati in ROMA, VA LUDOVSI 35, presso lo studio dell'avvocato e difesi dall'avvocatoMASSIMO LAURO, rappresentati 2017 PASQUALE LAMBIASE;
370 - ricorrenti

contro

C G, elettivamente domiciliata in ROMA, VA LUDOVSI 35, presso lo studio dell'avvocato C N, rappresentata e difesa dall'avvocato GIUSEPPE DILENGITE;
- controricorrente avversO la sentenza n. 2408/2012 della CORTE D'APPELLO di NAPOLI, depositata il 28/06/2012;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 14/02/2017 dal Consigliere Dott. CESARE ANIO PROTO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. GIANFRANCO SERVELLO che ha concluso per l'accoglimento del ricorso.

FATTI DI CAUSA

Con citazione del 5/6/1996 M C conveniva in giudizio Giuseppina Caso, coniuge di Antonio Caso, deceduto il 26/10/1989 deducendo: - che con testamento olografo il marito aveva nominato erede universale la nipote Giuseppina Caso attribuendo ad essa attrice l'usufrutto sull'intero patrimonio;
- che le disposizioni testamentarie avevano leso la quota di legittima ad essa spettante quale coniuge superstite che aveva espresso la volontà di rifiutare la costituzione di usufrutto in proprio favore, Tanto premesso, espressa la volontà di rifiutare la costituzione di usufrutto in proprio favore, chiedeva che, previa stima del patrimonio del de cuius, fosse dichiarata ridotta alla metà la quota attribuita a Caso Giuseppina e che la stessa fosse condannata alla restituzione, a norma dell'art. 561 c.c., con riserva a favore dell'attrice del diritto di abitazione sulla casa familiare e il diritto di uso sui mobili che la corredano. La convenuta costituendosi deduceva che l'attrice aveva manifestato in modo non equivoco e per anni la volontà di accettare le disposizioni testamentarie, rimanendo sino al 1995 nell'ex casa familiare, presentando denuncia di successione, chiedendo il condono fiscale, pagando le imposte relative agli immobili del compendio ereditario, percependo i contributi dello Stato per la produzione dell'olio ricavato dai fondi di proprietà Iaccarino, originariamente coltivati dal marito e successivamente da essa convenuta insieme al marito Liborio De Martino, appropriandosi di somme (lire 40.000.000) portate da buoni postali fruttiferi, pure appartenenti al compendio ereditario e deduceva ulteriori fatti relativi a spese sostenute su beni dell'asse ereditario. Il Tribunale, accoglieva la domanda attorea, previa la sua riqualificazione come domanda diretta ad avvalersi della cautela sociniana ex art. 550 c.c. (ritenendo che l'attrice avesse operato la 1 scelta di abbandonare l'usufrutto attribuitole per testamento) e all'attrice la metà dell'asse ereditario secondo ilattribuiva progetto divisionale del CTU e con conguaglio. La sentenza era appellata da Caso Giuseppina e, con appello incidentale, da M C che deduceva l'extrapetizione della sentenza per avere accolto domanda ex art. 550 c.c. invece che domanda di riduzione della legittima. Nel corso del processo di appello si costituiva dapprima Pasquale C quale unico erede dell'appellata e successivamente si costituivano gli eredi, odierni ricorrenti. L'appello principale e quello incidentale erano accolti dalla Corte di Appello di Napoli con sentenza depositata il 28/2/2012. La Corte distrettuale in

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