Cass. pen., sez. VI, sentenza 08/10/2020, n. 28110
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Testo completo
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: UR RI, nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 18/06/2019 della Corte di appello di Cagliari visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Presidente Angelo Costanzo;
udito Sostituto Procuratore generale Marco dall'Olio che ha concluso chiedendo
RITENUTO IN FATTO
1. Con sentenza n. 600/2019, la Corte di appello di Cagliari ha confermato la condanna inflitta ex art. 372 cod. pen. dal Tribunale di Oristano a RI UR per avere falsamente dichiarato, sentito come testimone, di avere trovato, al termine dell'ispezione eseguita dai carabinieri di Teti, la pistola cal. 38 (del genero) indicata nell'imputazione nella cassaforte adibita a custodia di armi.
2. Nel ricorso presentato dal difensore di UR si chiede l'annullamento della sentenza deducendo: violazione dell'art. 384 cod. pen. perché l'imputato, avvertito della facoltà di non rispondere ex art. 199 cod. pen., ha reso, in un procedimento penale a carico del genero IL DE (imputato di omessa custodia di arma), assunte in violazione dell'art. 198, comma 2, cod. pen. su fatti dai quali potrebbe emergere la sua responsabilità penale (l'arma trovasi nella sua abitazione) perché coindagato per lo stesso reato del genero, per cui avrebbe dovuto essere sentito i con le garanzie ex art. 63 cod. proc. pen. e, comunque, ex art. 197, comma 1, non poteva deporre come testimone.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. L'ispezione della cassaforte, posta nella abitazione di UR, nella quale avrebbe dovuto trovarsi l'arma attribuita al genero di UR diede esito negativo. Successivamente UR disse ai Carabinieri di avere rinvenuto l'arma proprio in quella cassaforte.