Cass. pen., sez. VI, sentenza 06/12/2018, n. 54641

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.Beta

Segnala un errore nella sintesi

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. VI, sentenza 06/12/2018, n. 54641
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 54641
Data del deposito : 6 dicembre 2018
Fonte ufficiale :

Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: dalla parte civile GIACOPUZZI EMILIA nato a NEGRAR il 30/03/1928 nel procedimento a carico di: TAZT SIEGFRIED nato a BOLZANO il 15/05/1945 avverso la sentenza del 12/01/2017 della CORTE APPELLO di VENEZIAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere A C;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore LUCA TAMPIERI che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. L'avvocato L M del foro di VERONA in sostituzione dell'avvocato A D del foro di VERONA, in difesa di GIACOPUZZI EMILIA, deposita nomina a sostituto processuale, conclusioni scritte e nota spese, insiste inoltre per l'accoglimento del ricorso. L'avvocato T G del foro di VERONA, in difesa di TAZT SIEGFRIED, si riporta e chiede la declaratoria di inammissibilità del ricorso e comunque il rigetto. Chiede inoltre la condanna della parte civile alle spese processuali.

RITENUTO IN FATTO

1. S T è imputato ex art. 372 cod. pen. perché - testimoniando nella causa civile n. 7620/2007 davanti al Giudice di Pace di Verona, originata da una domanda avanzata da M G per i danni derivanti alla sua autovettura da una manovra effettuata nei pressi della proprietà di E G - avrebbe falsamente dichiarato che il muro dell'immobile "invadeva la corsia di marcia e sporgeva di circa 50 cm." e che "un ferro" ne "sporgeva di circa 10-15 cm. rispetto all'asfalto". Con sentenza n. 12/2017 del 12/01/2017 la Corte di appello di Venezia, riformando la sentenza di condanna emessa il 12/12/2010, con il rito del giudizio abbreviato, dal Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Venezia, ha assolto T perché il fatto non sussiste.

2. Nel ricorso della parte civile E G pervenuto nella cancelleria della Corte di appello di Venezia il 19/04/2017 e datato 11/04/2017 si chiede l'annullamento della sentenza, deducendo mancanza e manifesta illogicità della motivazione nella parte in cui ritiene insussistente la falsa testimonianza assumendo la contraddittorietà della prova del reato sulla base della esistenza di provvedimenti di segno contrario del giudice civile e del giudice penale e assumendo come unico dato certo l'esito della consulenza tecnica di ufficio espletata nel giudizio civile.

3. Nella memoria difensiva presentata dal difensore di T e depositata il 3/07/2018 viene eccepita preliminarmente la inammissibilità del ricorso in cassazione per essere la ricorrente parte civile E G (unica ricorrente) deceduta il 18/11/2013 - prima della pronuncia impugnata e prima della proposizione del ricorso in cassazione da parte del suo difensore - e viene allegata copia del certificato di morte rilasciato dall'Ufficio modello stato civile del Comune di San Pietro in Cariano in Provincia di Verona. In secondo luogo si chiede dichiararsi comunque inammissibile il ricorso, per essere manifestamente infondate le deduzioni circa il vizio di motivazione della sentenza impugnata, con condanna della parte civile alla rifusione delle spese processuali sostenute dall'imputato. 2.
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Hai già un account ? Accedi