Cass. civ., sez. II, ordinanza 06/12/2021, n. 38489
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la seguente ORDINANZA sul ricorso 17485-2018 proposto da: PROGECO SRL, elettivamente domiciliate in Corridonia (MC) via dell'Industria n.70/a presso lo studio dell'avv.to GIUSEPPE MARIA GIAMMUSSO che la rappresenta e difende;- ricorrente - nonchè contro MINISTERO DELL'INTERNO UTG PREFETTURA MACERATA rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato ivi elettivamente domicliato in Roma, via dei Portoghesi n. 12.;- controricorrente - avverso la sentenza n. 1253/2017 del TRIBUNALE di MACERATA, depositata il 28/11/2017;udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 13/07/2021 dal Consigliere Dott. L V;Ric. 2018 n.17485 sez. S2 - ud. 13/07/2021 udito l'Avvocato;FATTI DI CAUSA 1. La società Progeco proponeva appello avverso la sentenza del giudice di pace di Camerino che aveva rigettato l'opposizione avverso un verbale di sanzione amministrativa per contravvenzione al codice della strada per guida di autoveicolo per più di 4-5 ore consecutive, violazioni commesse dal 2 febbraio 2009 al 19 marzo 2009 come accertato all'esito di visita ispettiva del 15 maggio 2009. Per quel che ancora rileva il motivo di appello si fondava sul rigetto del motivo di ricorso in opposizione con il quale si contestava la nullità dell'impugnato verbale per essere stato notificato oltre il termine di 150 giorni dall'accertamento, essendo la notifica incontestabilmente avvenuta il 23 ottobre 2009. Nel verbale non veniva dato conto di alcun atto istruttorio ed era indicata la data del 10 luglio 2009 come quella di definizione del procedimento. 2. Secondo il giudice dell'appello il motivo era infondato in quanto l'organo accertatore nel corso del giudizio aveva evidenziato che l'esame dei dischi cronotachigrafici, sulla scorta dei quali era stato accertato il fatto, si era reso possibile solo dopo la consegna degli stessi avvenuta il 6 luglio 2009. Poiché il verbale era stato notificato il 9 novembre 2009, il termine di cui all'articolo 201 c.d.s. era stato rispettato. Peraltro, il termine 150 giorni per la notifica al contravventore non immediatamente identificabile non doveva ritenersi operante, atteso che nella specie non si trattava di sanzione accertata e non immediatamente contestata per motivi strettamente attinenti alla circolazione stradale di automezzi in movimento, ma invece di illecito accertato solo all'esito della consegna dei dischi cronotachigrafici. Pertanto, la violazione non coincideva con quella dell'accertamento e Ric. 2018 n.17485 sez. S2 - ud. 13/07/2021 non poteva essere accolta neanche la doglianza relativa al rigetto dell'istanza di CTU avanzata in primo grado intesa alla verifica dei dischi cronotachigrafici mediante la quale dedurre l'utilizzazione del mezzo all'interno del cantiere e non su strada, in quanto non vi era alcun elemento dal quale desumere una circostanza che il CTU avrebbe potuto chiarire. 3. La società Progeco ha proposto ricorso per cassazione avverso la suddetta sentenza sulla base di quattro motivi. 4. Il ministero dell'interno si è costituito con controricorso. RAGIONI DELLA DECISIONE 1. Il primo motivo di ricorso è così rubricato: violazione e falsa applicazione dell'articolo 201 codice della strada e dell'articolo 14 della I. n. 689 del 1981. A parere del ricorrente la notifica del verbale impugnato sarebbe tardiva, in quanto le violazioni erano state commesse tra il 2 febbraio 2009 e il 19 marzo 2009, la visita ispettiva si era svolta il 15 maggio 2009 e la notifica del verbale era avvenuta il 9 novembre 2009. Dalla violazione erano dunque decorsi 235 giorni e dalla visita ispettiva 178 giorni. Secondo il Tribunale di Macerata non poteva ritenersi applicabile la decadenza imposta dall'articolo 201 del codice della strada e dall'articolo 14 della legge n. 689 del 1981 e dunque doveva ritenersi tempestiva la notifica, prendendo in considerazione la data di acquisizione dei cronotachigrafici del 10 luglio 2009, senza tuttavia tener conto che gli agenti accertatori nello spostare la data dell'accertamento non avevano fornito alcuna plausibile giustificazione e soprattutto non avevano indicato le ragioni per le quali non era stata possibile la contestazione immediata.
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