Cass. civ., sez. I, ordinanza 26/09/2022, n. 28012

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. I, ordinanza 26/09/2022, n. 28012
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 28012
Data del deposito : 26 settembre 2022
Fonte ufficiale :

Testo completo

eguente ORDINANZA sul ricorso n. 23974 - 2016 R.G. proposto da: ITALFONDIARIO s.p.a. - c.f. 00399750587 / p.i.v.a. 00880671003 - (in qualità di procuratore-mandatario, giusta procura speciale per notar Guido Bevilacqua dell'8.5.2018, della "Penelope SVP" s.r.l. - c.f. 04934510266), in persona del procuratore speciale dottor Stefano Benetollo, giusta procura speciale per notar Luca Amato del 28.6.2018, elettivamente domiciliato, con indicazione dell'indirizzo p.e.c., in Verona, al corso Porta Nuova, n. 11, presso lo studio dell'avvocato Roberto Nicolini che lo rappresenta e difende in virtù di procura speciale in calce alla comparsa di costituzione datata 2.11.2018. RICORRENTE

contro

CURATORE del fallimento della "Costa Edilizia" s.r.I., in persona del dottor Erik Rambaldini, elettivamente domiciliato, con indicazione dell'indirizzo p.e.c., in Verona, al Lungadige Rubele, n. 30, presso lo studio dell'avvocato Alberto Rinaldi che lo rappresenta e difende in virtù di procura speciale su foglio allegato in calce al controricorso. CONTRORICORRENTE avverso il decreto dei 28.6/13.9.2016 del Tribunale di Verona, udita la relazione nella camera di consiglio del 3 giugno 2022 del consigliere dott. Luigi Abete,

MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO

1. Con ricorso ex art. 93 I.fall. depositato in data 28.10.2015 la "Cassa di Risparmio del Veneto" s.p.a. domandava l'ammissione al passivo del fallimento della "Costa Edilizia" s.r.I., dichiarata fallita dal Tribunale di Verona con sentenza del 2.10.2014. Chiedeva l'ammissione al passivo per la somma di euro 61.747,12, con prelazione ipotecaria, per capitale ed interessi al 2.10.2014, in dipendenza del mutuo fondiario stipulato in data 20.7.2007 nonché per la somma di euro 27.294,48, in chirografo, per capitale ed interessi al 2.10.2014, in dipendenza del saldo debitore del conto corrente n. 1000/11267. 2. Il giudice delegato denegava l'ammissione di ambedue le voci di credito.

3. La "Cassa di Risparmio del Veneto" s.p.a. proponeva opposizione allo stato passivo. Resisteva il curatore del fallimento della "Costa Edilizia" s.r.l.

4. Con decreto dei 28.6/13.9.2016 il Tribunale di Verona rigettava l'opposizione e condannava l'opponente alle spese di lite. Premetteva il tribunale che il ricorrente non aveva né prodotto tempestivamente il contratto di conto corrente munito di data certa anteriore al fallimento né aveva prodotto tutti gli estratti del conto corrente. Indi esponeva che le quietanze di pagamento relative al mutuo fondiario attestavano l'erogazione non già della somma di euro 1.000.000,00 bensì della minor somma di euro 890.000,00, sicché non vi era margine, in dipendenza dell'effettiva erogazione, per il riconoscimento della residua somma di euro 61.747,12. Esponeva, per altro verso, il tribunale che l'opponente aveva con le note conclusive addotto sì che il residuo credito doveva esser riferito all'erogazione di euro 890.000,00 e tuttavia gli estratti, tardivamente prodotti, dall'apertura del conto corrente davano ragione del versamento in conto della prima erogazione di mutuo per euro 296.698,50, sicché le somme chieste in restituzione a titolo di mutuo fondiario e di scoperto del conto corrente n. 1000/11267 risultavano frutto di duplicazione.

5. Avverso tale decreto ha proposto ricorso la "Cassa di Risparmio del Veneto" s.p.a.;
ne ha chiesto sulla scorta di tre motivi la cassazione con ogni susseguente statuizione. Il curatore del fallimento della "Costa Edilizia" s.r.l. ha depositato controricorso;
ha chiesto dichiararsi improcedibile - per mancata produzione agli atti della procura speciale per notar Luca Amato del 28.1.2016 conferita al dottor Stefano Benetollo ed in forza della quale costui ha poi conferito la procura ex art. 365 cod. proc. civ. in data 5.10.2016 all'avvocato Roberto Nicolini - o inammissibile e comunque rigettarsi il ricorso con il favore delle spese di lite.

6. Con comparsa in data 2.11.2018 si è costituito "Italfondiario" s.p.a., in qualità di procuratore-mandatario della "Penelope SPV" s.r.I., cessionaria, quest'ultima, del credito della "Cassa di Risparmio del Veneto" s.p.a.

7. Il ricorrente ha depositato memoria. Del pari ha depositato memoria il controricorrente.

8. Con il primo motivo il ricorrente denuncia ai sensi dell'art. 360, 1° co., n. 3, cod. proc. civ. la violazione e falsa applicazione dell'art. 99 I.fall., del combinato disposto degli artt. 101, 2° co., e 95, 3° co., I.fall. e dell'art. 2704 cod. civ.

9. Con il secondo motivo il ricorrente denuncia ai sensi dell'art. 360, 1° co., n. 5, cod. proc. civ. l'omesso esame circa fatto controverso e decisivo per il giudizio. 10. Con

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