Cass. civ., SS.UU., sentenza 21/03/2019, n. 07940

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Massime1

Nel processo ordinario di cognizione risultante dalla novella di cui alla l. n. 353 del 1990 e dalle successive modifiche, le parti del processo di impugnazione, nel rispetto dell'autoresponsabilità e dell'affidamento processuale, sono tenute, per sottrarsi alla presunzione di rinuncia (al di fuori delle ipotesi di domande e di eccezioni esaminate e rigettate, anche implicitamente, dal primo giudice, per le quali è necessario proporre appello incidentale ex art. 343 c.p.c.), a riproporre ai sensi dell'art. 346 c.p.c. le domande e le eccezioni non accolte in primo grado, in quanto rimaste assorbite, con il primo atto difensivo e comunque non oltre la prima udienza, trattandosi di fatti rientranti già nel "thema probandum" e nel "thema decidendum" del giudizio di primo grado.

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., SS.UU., sentenza 21/03/2019, n. 07940
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 7940
Data del deposito : 21 marzo 2019
Fonte ufficiale :

Testo completo

7940 1 9 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONI UNITE CIVILI Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Oggetto STEFANO PETITTI RESPONSABILITA' - Primo Pres.te f.f. - CIVILE GENERALE PASQUALE D'ASCOLA - Presidente Sezione - Ud. 17/04/2018 - -- Consigliere - ENRICA D'ANTONIO PU R.G.N. 16912/2015 ETTORE CIRILLO - Consigliere - GIACINTO BISOGNI - Consigliere - Rep. on 7940 . u. UMBERTO BERRINO - Consigliere - ALBERTO GIUSTI Consigliere - ANTONIETTA SCRIMA - Consigliere - - Rel. Consigliere - M F ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso 16912-2015 proposto da: G M, in proprio e nella qualità di erede di G Gabriele (quest'ultimo genitore del medesimo G M, già rappresentante ex art. 75 c.p.c. dello stesso, e deceduto in corso di causa), O E, in proprio e nella qualità di genitore ed a suo tempo rappresentante di G M, nonché nella qualità di erede di G G (a sua volta genitore di G M venuto a mancare nelle more del giudizio), elettivamente domiciliati in ROMA, VIA MONTE AMIATA 33, presso lo studio dell'avvocato M F, rappresentati e difesi dagli avvocati ROBERTO MANCINI, D R, A P e F V;
1991 my

- ricorrenti -

contro

S VA, SOVERINI CARLO, SOVERINI DENIS, elettivamente domiciliati in ROMA, VIA VALADIER 36, presso lo studio dell'avvocato MAURIZIO POLONI, che li rappresenta e difende unitamente all'avvocato GIORGIO BRESSAN;
VITTORIA ASSICURAZIONI S.P.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, presso la CANCELLERIA DELLA CORTE DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa dagli avvocati LUIGI PASETTO, LEONARDO PASETTO e ARIANNA FIOCCO;
UNIPOLSAI S.P.A., già FONDIARIA SAI S.P.A., quale incorporante Unipol Assicurazioni s.p.a., Compagnia di Assicurazioni di Milano s.p.a., Premafin Finanziaria s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA L. BISSOLATI 76, presso lo studio dell'avvocato TOMMASO SPINELLI GIORDANO, rappresentata e difesa dall'avvocato PAOLO MARIA CHERSEVANI;
ISTITUTO SCOLASTICO BENACUS S.C. A R.L., in I.c.a., in persona del Commissario Liquidatore pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA G. PAISIELLO 29, presso lo studio dell'avvocato ANNALISA GIANNETTI, rappresentato e difeso dall'avvocato SERGIO SEGNA;

- controricorrenti -

nonchè

contro

MILANO ASSI.NI S.P.A. (già LA PREVIDENTE);
- intimata avverso la sentenza n. 2410/2014 della CORTE D'APPELLO di VENEZIA, depositata il 31/10/2014. Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 17/04/2018 dal Consigliere M F;
Ric. 2015 n. 16912 sez. SU - ud. 17-04-2018 -2- my udito il Pubblico Ministero, in persona dell'Avvocato Generale LUIGI SALVATO, che ha concluso per il rigetto del quarto motivo del ricorso, accoglimento del secondo e del terzo, assorbito il primo;
uditi gli avvocati Michela Fusco per delega orale dell'avvocato Roberto Mancini e Paolo Maria Chersevani. RITENUTO IN FATTO Carlo Soverini e Vanda Steffan, genitori di Denis Soverini (divenuto maggiorenne in corso di causa e intervenuto nel giudizio) evocavano, dinanzi al Tribunale di Verona, G G ed E O, in proprio e quali genitori esercenti la potestà sul minore M G (il quale, raggiunta la maggiore età, interveniva nel giudizio, oltre a proseguirlo anche come erede del padre, nelle more deceduto) per ottenere il risarcimento dei danni per le lesioni riportate dal proprio figlio, il giorno 7 febbraio 1996, in conseguenza di incidente sciistico cagionato da M G. Instaurato il contraddittorio, nel costituirsi i convenuti, oltre a contestare la responsabilità del figlio, chiedevano ed ottenevano di chiamare in causa l'Istituto Scolastico Benacus S.c., organizzatore della settimana bianca, in quanto tenuto alla vigilanza sugli studenti minorenni ex art. 2048 c.c., nonché la Fondiaria SAI Assicurazioni (oggi Unipolsai) e la Vittoria Assicurazioni per essere da queste tenuti indenni in forza di polizza assicurativa. Le compagnie assicuratrici si associavano alle difese dei convenuti e l'istituto scolastico Benacus, negata ogni responsabilità, chiedeva ed otteneva di chiamare in causa la Previdente Assicurazioni (poi Milano Assicurazioni, oggi UNIPOL SAI) per essere manlevato in caso di condanna. Il Tribunale di Verona, istruito il giudizio, rigettava la domanda attorea e condannava gli attori a rifondere le spese alle altre parti. In virtù di appello interposto dai Soverini e dalla Steffan, la Corte di appello di Venezia, nella resistenza degli appellati, che riproponevano му Ric. 2015 n. 16912 sez. SU - ud. 17-04-2018 -3- con la comparsa di costituzione le domande in manleva, con la sentenza n. 2410 del 31 ottobre 2014, accoglieva il gravame principale e riformando la decisione di primo grado, riconosceva dovuto agli originari attori il risarcimento dei danni, con accoglimento delle domande restitutorie svolte dagli stessi, mentre dichiarava inammissibile I'(implicita) impugnazione incidentale degli appellati/originari convenuti, perché tardivamente proposta con comparsa di costituzione depositata dopo la scadenza del termine ex art. 343, comma 1, c.p.c.. Avverso la sentenza della Corte di appello veneta hanno proposto ricorso per cassazione E O e M G, anche nella qualità di eredi di G G, sulla base di quattro motivi, cui hanno resistito con controricorso gli originari attori, l'istituto Scolastico Benacus, la Vittoria Assicurazioni e la Unipolsai. Fissata la trattazione della causa all'adunanza camerale del 26.09.2017, sia i ricorrenti sia le parti controricorrenti, Soverini- Steffan, l'istituto Scolastico Benacus e la Unipolsai, hanno depositato memorie ex art. 380-bis. 1 c.p.c.. All'esito della camera di consiglio, la Terza Sezione, con ordinanza interlocutoria n. 29499 del 2017, rimetteva gli atti al Primo Presidente, per la risoluzione di una questione di massima di particolare importanza, sia per la mancanza di precedenti univoci o pienamente convincenti, sia per la sentita esigenza nomofilattica caratterizzante l'interpretazione di norme disciplinanti il rito dell'impugnazione di appello, la cui soluzione reputava rilevante per la decisione del ricorso. Il Primo Presidente assegnava il ricorso alle Sezioni Unite e seguiva la fissazione dell'odierna udienza, in vista della quale le originarie parti, attrice e convenuta, hanno depositato memoria illustrativa. Ric. 2015 n. 16912 sez. SU - ud. 17-04-2018 -4- my CONSIDERATO IN DIRITTO Con il primo motivo, proposto solo in via prudenziale (in tal senso si esprime testualmente il ricorso), viene denunciata la violazione e la falsa applicazione (ex art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.) dell'art. 2048, comma 2 c.c. ed in parte qua dell'art. 2055 c.c., per il caso in cui si ritenga che la sentenza impugnata abbia voluto addossare la responsabilità dell'accaduto ai soli genitori dell'allora minore Marco ad avviso dei ricorrentiG, passaggio motivazionale non del - - tutto chiaro e ciò per una ragione autonoma, da sola rilevante e che prescinde dall'essersi poi affermata l'inammissibilità dell'istanza articolata nei confronti dell'Istituto scolastico Benacus (quest'ultimo in effetti tenuto a prestare il risarcimento dovuto in quanto il minore era affidato alla sorveglianza del personale docente della scuola stessa, con responsabilità così insorta a carico di detto soggetto), per avere imputato agli stessi culpa in educando (esclusa solo quella in vigilando). Con il secondo motivo i ricorrenti lamentano la nullità della sentenza impugnata per violazione dell'art. 346 c.p.c. con riferimento agli artt. 2048, comma secondo, e 2055 c.c., nonché dell'art. 343 c.p.c. con riferimento all'art. 1917 c.c. in relazione all'art. 360, - comma primo, n. 4 c.p.c. per avere la Corte distrettuale ritenuto - che le domande di manleva, sia nei confronti dell'istituto sia delle compagnie assicurative, dovessero essere oggetto di appello incidentale, sebbene fossero state non disattese, ma assorbite dal giudice di primo grado. Ad avviso dei ricorrenti il motivo va scomposto in due distinte doglianze: l'una, prioritaria, relativa alla domanda di manleva svolta nei confronti della scuola privata che aveva organizzato la gita sciistica;
la seconda concernente la domanda di garanzia esperita nei confronti della SAI s.p.a. e della Vittoria Assicurazioni s.p.a., società con le quali i G Oliosi - erano assicurati per responsabilità civile. Aggiungono che le due - -5- рих Ric. 2015 n. 16912 sez. SU ud. 17-04-2018 domande di manleva, garanzia e/o regresso, sul piano processuale, hanno in concreto subito il medesimo trattamento, di modo che l'illustrazione delle ragioni dell'erronea declaratoria di inammissibilità, in appello, dell'una istanza, in particolare quella nei confronti della scuola, presenta i medesimi profili della trattazione della domanda formulata nei confronti delle compagnie assicuratrici;
di qui la trattazione cumulativa delle stesse. Proseguono che avendo il giudice di primo grado rigettato la domanda attorea per ragioni di merito, per essere il sinistro occorso imputabile allo stesso danneggiato, le domande svolte in via di manleva avrebbero dovuto ritenersi tutte assorbite, in quanto la loro operatività presupponeva il riconoscimento di un danno risarcibile, invece escluso. Detta situazione processuale avrebbe dovuto comportare, una volta accolto l'appello interposto, la sufficienza della pura e semplice riproposizione delle domande ritenute assorbite. Con il terzo motivo il G e la Oliosi deducono la nullità della sentenza con violazione dell'art. 112 c.p.c. in rapporto agli artt. 343 e 346 c.p.c. (ex art. 360, comma primo, n. 4, c.p.c.), per avere la Corte territoriale interpretato la richiesta di andare indenni dalle conseguenze risarcitorie del sinistro per cui è causa, chiedendo la condanna dell'Istituto scolastico e delle Compagnie di assicurazione, già parti del processo di prime cure (e ciò per il caso di riforma anche parziale della sentenza resa dal Tribunale di Verona in senso interamente vittorioso ai G Oliosi), come

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