Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 16/03/2021, n. 07355
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Testo completo
to la seguente SENTENZA sul ricorso 8348-2015 proposto da: I.N.P.S. ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA
CESARE BECCARIA
29, presso l'Avvocatura Centrale dell'Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati S P, A P, L C, L;
- ricorrente -
contro
B D, elettivamente domiciliato in ROMA,
VIALE DELLE MILIZIE
76, presso lo studio dell'avvocato F I, rappresentato e difeso dall'avvocato S B;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 446/2014 della CORTE D'APPELLO di M, depositata il 17/09/2014 R.G.N. 2623/2011;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 02/12/2020 dal Consigliere Dott. R M;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. STEFANO VISONA', che ha concluso per l'accoglimento del ricorso;
udito l'Avvocato S P. q8348/2015 INPS c/ &dem D U del 2 dicembre 2020
FATTI DI CAUSA
1 La Corte d'appello di Milano, con sentenza del 17 settembre 2014, confermava la statuizione di primo grado che aveva condannato l'INPS a riliquidare la pensione, spettante all'attuale intimato, sulla base della media pensionabile delle ultime 520 settimane di retribuzione antecedenti la decorrenza della pensione, considerando tutto il periodo assicurato come se fosse stato soggetto alla contribuzione dell'assicurazione generale obbligatoria per i lavoratori dipendenti, anche in riferimento alla contribuzione maturata in qualità di dirigente di aziende industriali.
2. La Corte, in particolare, riteneva che l'art. 42 della legge n. 289 del 2002, sopprimendo l'INDPAI, e trasferendo le relative posizioni all'INPS, aveva stabilito che il regime pensionistico dei dirigenti di aziende industriali venisse uniformato a quello degli iscritti al Fondo pensioni per i lavoratori dipendenti con effetto dal 10 gennaio 2003, e si applicasse soltanto ai lavoratori che, alla data di soppressione dell'INPDAI, erano ancora assicurati presso quest'ultimo e non anche a quelli che, come l'assicurato, erano nelle more passati alla gestione INPS per avere mutato il proprio rapporto di lavoro;
conseguentemente, ha ritenuto che la retribuzione pensionabile andasse calcolata con riferimento a quella maturata negli ultimi cinque e dieci anni, essendo la disposizione dell'art. 42 dettata per salvaguardare le aspettative pensionistiche dei dirigenti. 3 Ricorre contro tale statuizione l'INPS, formulando un unico motivo di censura cui resiste, con controricorso, Butera Domenico;
entrambe le parti hanno depositato memorie.
RAGIONI DELLA DECISIONE
4. Con l'unico motivo di censura, l'Istituto ricorrente deduce la violazione e falsa applicazione dell'art. 42, legge n.289 del 2002, per avere la Corte di merito ritenuto che la disposizione, nel prevedere che «il regime pensionistico dei dirigenti di aziende industriali è uniformato, nel rispetto del principio del pro-rata, a quello degli iscritti al Fondo pensioni per i lavoratori dipendenti con effetto dal 1 gennaio 2003», si applicasse solo ai rg 8348/2015 R M estensore dirigenti che, alla data di soppressione dell'INPDAI, fossero ancora assicurati presso quest'ultimo, e non anche a quelli che, come parte controricorrente, erano nelle more passati alla gestione INPS per effetto del mutamento del proprio rapporto di lavoro, e conseguentemente che, per questi ultimi, la retribuzione pensionabile andasse calcolata con riferimento a quella maturata negli ultimi cinque e dieci anni, non già in relazione alle retribuzioni maturate
CESARE BECCARIA
29, presso l'Avvocatura Centrale dell'Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati S P, A P, L C, L;
- ricorrente -
contro
B D, elettivamente domiciliato in ROMA,
VIALE DELLE MILIZIE
76, presso lo studio dell'avvocato F I, rappresentato e difeso dall'avvocato S B;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 446/2014 della CORTE D'APPELLO di M, depositata il 17/09/2014 R.G.N. 2623/2011;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 02/12/2020 dal Consigliere Dott. R M;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. STEFANO VISONA', che ha concluso per l'accoglimento del ricorso;
udito l'Avvocato S P. q8348/2015 INPS c/ &dem D U del 2 dicembre 2020
FATTI DI CAUSA
1 La Corte d'appello di Milano, con sentenza del 17 settembre 2014, confermava la statuizione di primo grado che aveva condannato l'INPS a riliquidare la pensione, spettante all'attuale intimato, sulla base della media pensionabile delle ultime 520 settimane di retribuzione antecedenti la decorrenza della pensione, considerando tutto il periodo assicurato come se fosse stato soggetto alla contribuzione dell'assicurazione generale obbligatoria per i lavoratori dipendenti, anche in riferimento alla contribuzione maturata in qualità di dirigente di aziende industriali.
2. La Corte, in particolare, riteneva che l'art. 42 della legge n. 289 del 2002, sopprimendo l'INDPAI, e trasferendo le relative posizioni all'INPS, aveva stabilito che il regime pensionistico dei dirigenti di aziende industriali venisse uniformato a quello degli iscritti al Fondo pensioni per i lavoratori dipendenti con effetto dal 10 gennaio 2003, e si applicasse soltanto ai lavoratori che, alla data di soppressione dell'INPDAI, erano ancora assicurati presso quest'ultimo e non anche a quelli che, come l'assicurato, erano nelle more passati alla gestione INPS per avere mutato il proprio rapporto di lavoro;
conseguentemente, ha ritenuto che la retribuzione pensionabile andasse calcolata con riferimento a quella maturata negli ultimi cinque e dieci anni, essendo la disposizione dell'art. 42 dettata per salvaguardare le aspettative pensionistiche dei dirigenti. 3 Ricorre contro tale statuizione l'INPS, formulando un unico motivo di censura cui resiste, con controricorso, Butera Domenico;
entrambe le parti hanno depositato memorie.
RAGIONI DELLA DECISIONE
4. Con l'unico motivo di censura, l'Istituto ricorrente deduce la violazione e falsa applicazione dell'art. 42, legge n.289 del 2002, per avere la Corte di merito ritenuto che la disposizione, nel prevedere che «il regime pensionistico dei dirigenti di aziende industriali è uniformato, nel rispetto del principio del pro-rata, a quello degli iscritti al Fondo pensioni per i lavoratori dipendenti con effetto dal 1 gennaio 2003», si applicasse solo ai rg 8348/2015 R M estensore dirigenti che, alla data di soppressione dell'INPDAI, fossero ancora assicurati presso quest'ultimo, e non anche a quelli che, come parte controricorrente, erano nelle more passati alla gestione INPS per effetto del mutamento del proprio rapporto di lavoro, e conseguentemente che, per questi ultimi, la retribuzione pensionabile andasse calcolata con riferimento a quella maturata negli ultimi cinque e dieci anni, non già in relazione alle retribuzioni maturate
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