Cass. civ., SS.UU., ordinanza 20/07/2021, n. 20690
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Testo completo
nciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 25127-2019 proposto da: COOPERATIVA SOCIALE E DI LAVORO OPERATORI SANITARI ASSOCIATI - 0.S.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA A.
BERTOLONI
26- B, presso lo studio dell'avvocato M B, che la rappresenta e difende;
- ricorrente -
contro
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - COMMISSARIO STRAORDINARIO PER L'ATTUAZIONE DEL PIANO DI RIENTRO DEL SETTORE SANITARIO DELLA REGIONE LAZIO, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI
PORTOGHESI
12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO;
REGIONE LAZIO, in persona del Presidente pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA
MARCANTONIO COLONNA
27, presso lo studio dell'avvocato R S, che la rappresenta e difende;
AZIENDA SANITARIA LOCALE ROMA
3 (già Roma D), in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA
CASAL BERNOCCHI
73 presso la sede legale dell'Azienda, rappresentata e difesa dall'avvocato F F;
- controricorrenti -
avverso la sentenza n. 3519/2019 del CONSIGLIO DI STATO, depositata il 28/05/2019. Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 13/04/2021 dal Consigliere M A;
lette le conclusioni scritte del Procuratore Generale Aggiunto L S, il quale chiede che la Corte dichiari il ricorso inammissibile.
FATTI DI CAUSA
E
RAGIONI DELLA DECISIONE
1.11 Consiglio di Stato, confermando la pronuncia del T.A.R. ha rigettato la domanda di annullamento del Decreto U00126 del 20/4/2016 del Presidente della Regione Lazio, emesso in qualità di Commissario ad acta che aveva ad oggetto "la definizione de/livello massimo di finanziamento per l'anno 2016 per le prestazioni erogate da strutture private accreditate con onere a carico delle SSR" in particolare nella parte in cui non aveva previsto la voce Ric. 2019 n. 25127 sez. SU - ud. 13-04-2021 -2- "Accantonamento ex Anni Verdi" e nella parte in cui aveva disposto di "far cessare ogni rapporto atipico che non sia contrattualizzato nelle forme di cui all'art. 8 quinquies del d.lgs . 502 del 1992". Il ricorso era stato proposto dalla Cooperativa Sociale di Lavoro Operatori Sanitari Associati - O.S.A. e nello stesso era contenuta anche la domanda di accertamento del diritto, anche per l'anno 2016, di svolgere le attività riabilitative assistenziali precedentemente erogate dall'Associazione "Anni Verdi" e dal Consorzio "Ri Rei", limitatamente alle attività aziendali da quest'ultimo affittate alla ricorrente, e, per l'effetto, di ricevere i relativi finanziamenti regionali, oltre al risarcimento dei danni. E' stato precisato in fatto nella sentenza impugnata che l'Associazione Anni Verdi, titolare dell'accreditamento per le attività di riabilitazione nell'anno 2006, è stata posta in liquidazione ed ha cessato di operare. Per continuare l'attività è stato costituito il Consorzio Rí.Rei, composto da più cooperative, tra le quali la ricorrente, cui è stata affidata in via eccezionale e transitoria la gestione dei centri di riabilitazione ex Anni Verdi con provvedimento della Regione Lazio n. 2466 del 2006. L'affidamento è stato reiterato fino al 2016. Con delibera n. 604 del 2006, la Regione Lazio ha preso atto del rapporto in essere con il Consorzio e della sua atipicità rispetto allo schema ordinario dell'accreditamento istituzionale ex d.lgs n. 502 del 1992 stabilendo che i costi sostenuti sarebbero stati remunerati mediante "versamento da parte della Regione di un acconto fino al 90% della media storica di quanto percepito dall'Associazione Anni verdi nei sei mesi precedenti alla sospensione del rapporto di accreditamento provvisorio di cui alla DGR n. 539 del 2006, sulla base di specifica rendicontazione mensile in ordine alle spese strettamente connesse all'erogazione dei servizi assistenziali". Con delibera n. 702 del 2008 la Regione ha disposto che il pagamento delle prestazioni sarebbe avvenuto "a tariffa" secondo il prezziario regionale. Con deliberazione n. 65 del 2010 la Regione ha Ric. 2019 n. 25127 sez. SU - ud. 13-04-2021 -3- espressamente autorizzato il Consorzio a proseguire le attività così come avviate d'urgenza nel 2006, sino al termine del procedimento di autorizzazione e accreditamento istituzionale dei centri gestiti dal : medesimo consorzio. Nell'anno 2011 sono staté ceduti in affitto alle singole cooperative consorziate i rispettivi rami d'azienda per la gestione dei centri. La controversia ha infatti ad oggetto uno di essi e precisamente la struttura di via Majorana in Roma per la quale l'accreditamento è intervenuto il 3 agosto 2017. 1.1. La ricorrente O.S.A. ha specificamente contestato il decreto Regionale del 2016 sopra indicato avente ad oggetto la determinazione del livello massimo di finanziamento per l'anno 2016 per le strutture sanitarie accreditate per non aver previsto la voce "Accantonamento ex Anni Verdi" e per la parte in cui ha disposto "di far cessare ogni rapporto atipico" che non fosse contrattualizzato nelle forme di cui all'art. 8 quinquies d.lgs n. 502 del 1992. Con i motivi aggiunti ha
BERTOLONI
26- B, presso lo studio dell'avvocato M B, che la rappresenta e difende;
- ricorrente -
contro
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - COMMISSARIO STRAORDINARIO PER L'ATTUAZIONE DEL PIANO DI RIENTRO DEL SETTORE SANITARIO DELLA REGIONE LAZIO, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI
PORTOGHESI
12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO;
REGIONE LAZIO, in persona del Presidente pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA
MARCANTONIO COLONNA
27, presso lo studio dell'avvocato R S, che la rappresenta e difende;
AZIENDA SANITARIA LOCALE ROMA
3 (già Roma D), in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA
CASAL BERNOCCHI
73 presso la sede legale dell'Azienda, rappresentata e difesa dall'avvocato F F;
- controricorrenti -
avverso la sentenza n. 3519/2019 del CONSIGLIO DI STATO, depositata il 28/05/2019. Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 13/04/2021 dal Consigliere M A;
lette le conclusioni scritte del Procuratore Generale Aggiunto L S, il quale chiede che la Corte dichiari il ricorso inammissibile.
FATTI DI CAUSA
E
RAGIONI DELLA DECISIONE
1.11 Consiglio di Stato, confermando la pronuncia del T.A.R. ha rigettato la domanda di annullamento del Decreto U00126 del 20/4/2016 del Presidente della Regione Lazio, emesso in qualità di Commissario ad acta che aveva ad oggetto "la definizione de/livello massimo di finanziamento per l'anno 2016 per le prestazioni erogate da strutture private accreditate con onere a carico delle SSR" in particolare nella parte in cui non aveva previsto la voce Ric. 2019 n. 25127 sez. SU - ud. 13-04-2021 -2- "Accantonamento ex Anni Verdi" e nella parte in cui aveva disposto di "far cessare ogni rapporto atipico che non sia contrattualizzato nelle forme di cui all'art. 8 quinquies del d.lgs . 502 del 1992". Il ricorso era stato proposto dalla Cooperativa Sociale di Lavoro Operatori Sanitari Associati - O.S.A. e nello stesso era contenuta anche la domanda di accertamento del diritto, anche per l'anno 2016, di svolgere le attività riabilitative assistenziali precedentemente erogate dall'Associazione "Anni Verdi" e dal Consorzio "Ri Rei", limitatamente alle attività aziendali da quest'ultimo affittate alla ricorrente, e, per l'effetto, di ricevere i relativi finanziamenti regionali, oltre al risarcimento dei danni. E' stato precisato in fatto nella sentenza impugnata che l'Associazione Anni Verdi, titolare dell'accreditamento per le attività di riabilitazione nell'anno 2006, è stata posta in liquidazione ed ha cessato di operare. Per continuare l'attività è stato costituito il Consorzio Rí.Rei, composto da più cooperative, tra le quali la ricorrente, cui è stata affidata in via eccezionale e transitoria la gestione dei centri di riabilitazione ex Anni Verdi con provvedimento della Regione Lazio n. 2466 del 2006. L'affidamento è stato reiterato fino al 2016. Con delibera n. 604 del 2006, la Regione Lazio ha preso atto del rapporto in essere con il Consorzio e della sua atipicità rispetto allo schema ordinario dell'accreditamento istituzionale ex d.lgs n. 502 del 1992 stabilendo che i costi sostenuti sarebbero stati remunerati mediante "versamento da parte della Regione di un acconto fino al 90% della media storica di quanto percepito dall'Associazione Anni verdi nei sei mesi precedenti alla sospensione del rapporto di accreditamento provvisorio di cui alla DGR n. 539 del 2006, sulla base di specifica rendicontazione mensile in ordine alle spese strettamente connesse all'erogazione dei servizi assistenziali". Con delibera n. 702 del 2008 la Regione ha disposto che il pagamento delle prestazioni sarebbe avvenuto "a tariffa" secondo il prezziario regionale. Con deliberazione n. 65 del 2010 la Regione ha Ric. 2019 n. 25127 sez. SU - ud. 13-04-2021 -3- espressamente autorizzato il Consorzio a proseguire le attività così come avviate d'urgenza nel 2006, sino al termine del procedimento di autorizzazione e accreditamento istituzionale dei centri gestiti dal : medesimo consorzio. Nell'anno 2011 sono staté ceduti in affitto alle singole cooperative consorziate i rispettivi rami d'azienda per la gestione dei centri. La controversia ha infatti ad oggetto uno di essi e precisamente la struttura di via Majorana in Roma per la quale l'accreditamento è intervenuto il 3 agosto 2017. 1.1. La ricorrente O.S.A. ha specificamente contestato il decreto Regionale del 2016 sopra indicato avente ad oggetto la determinazione del livello massimo di finanziamento per l'anno 2016 per le strutture sanitarie accreditate per non aver previsto la voce "Accantonamento ex Anni Verdi" e per la parte in cui ha disposto "di far cessare ogni rapporto atipico" che non fosse contrattualizzato nelle forme di cui all'art. 8 quinquies d.lgs n. 502 del 1992. Con i motivi aggiunti ha
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