Cass. civ., sez. III, sentenza 18/04/2005, n. 8009
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In base al combinato disposto dell'art. 1 della legge 24 dicembre 1969 n. 990 (il quale stabilisce, con una norma di carattere generale e senza eccezioni, l'obbligo dell'assicurazione per la responsabilità civile per i veicoli a motore senza guida di rotaie in circolazione su strade di uso pubblico (o su aree a queste equiparate) e dell'art. 9 del regolamento di esecuzione alla legge stessa approvato con d.P.R. 24 novembre 1970 n. 973 (il quale stabilisce che i veicoli che circolano a scopo di prova tecnica o di dimostrazione per la vendita debbono contenere, in sostituzione dei dati indicati nella lettera d), i dati della targa prova), anche i veicoli circolanti in prova sono soggetti all'obbligo assicurativo, che è adempiuto mediante la stipulazione di una polizza sulla targa prova, la quale assicura qualsiasi veicolo in circolazione con quella targa (trasferibile, ai sensi dell'art. 66 comma quinto codice della strada, da veicolo a veicolo), senza che resti escluso l'obbligo dell'assicuratore di risarcire il danno al terzo danneggiato, ove l'incidente da cui sia derivato il danno si sia verificato ad opera di veicolo circolante con targa di prova ma per uno scopo diverso da quello della prova tecnica (o della dimostrazione per la vendita) poichè tale irregolarità rileva soltanto nei rapporti tra assicuratore ed assicurato, non incidendo sulla esistenza del rapporto assicurativo, nè costituendo una eccezione opponibile al terzo danneggiato che agisca direttamente nei confronti dell'assicuratore, salva la rivalsa di questo verso l'assicurato a norma dell'art. 18 secondo comma della legge n. 990 del 1969.
In relazione a sinistro derivante dalla circolazione stradale di un veicolo recante una targa di prova,il conducente del veicolo non è litisconsorte necessario nel giudizio promosso dal danneggiato nei confronti dell'assicuratore della targa, mentre lo è , ai sensi dell'art. 23 della legge 23 dicembre 1969, n.990, il titolare della targa stessa, nella qualità di assicurato.
Sul provvedimento
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. S F - Presidente -
Dott. D N L F - Consigliere -
Dott. T F - rel. Consigliere -
Dott. D B - Consigliere -
Dott. T A - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
V L, VISEL VMARCO HELGA, elettivamente domiciliati in ROMA, VIA SAVONAROLA 39, presso lo studio dell'avvocato C C, difesi dall'avvocato D M, giusta delega in atti;
- ricorrenti -
contro
S.P.A. RIUNIONE ADRIATICA DI SICURTÀ, in persona dei legali rappresentanti, Ing. F C e Dr. E M, nella qualità di impresa designata alla gestione dei sinistri in carico al Fondo di Garanzia delle Vittime della strada, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA PANAMA 88, presso lo studio dell'avvocato S G, che la difende, giusta delega in atti;
- controricorrente -
contro
D L O, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA NAPOLEONE COLAJANNI 3, presso lo studio dell'avvocato O G, rappresentato e difeso dall'avvocato A S, giusta delega in atti;
- controricorrente -
contro
SPORTAUTO SRL, in persona del rappresentante, elettivamente domiciliato in ROMA, P.ZZA COLA DI RIENZO 85, presso lo studio dell'avvocato A CIATTI, rappresentato e difeso dagli avvocati DE IACO Francesco, GIROLAMO TORTORELLI, giusta delega in atti;
- controricorrente -
e contro
SANREMO ASSIC IN LCA, MARINELLI SAVINO;
- intimati -
avverso la sentenza n. 416/01 della corte d'Appello di LECCE, sezione prima civile emessa il 19/01/2001, depositata il 16/07/01;RG. 668/1995;
udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del 11/03/05 dal Consigliere Dott. T F;
udito l'Avvocato A SO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. UCCELLA Fulvio, che ha concluso per l'accoglimento p.q.r. del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il giorno 6 maggio 1986 l'autocarro con targa di prova Le 293, guidato da O D L, investiva e danneggiava due autovetture in sosta appartenenti rispettivamente a L V e ad H V V.
I proprietari delle due autovetture convenivano in giudizio innanzi al tribunale di Lecce il guidatore dell'autocarro, la società Sportauto srl, titolare della targa di prova con la quale l'autocarro circolava al momento del sinistro, e la compagnia Sanremo Assicurazioni spa, con cui la società suddetta aveva stipulato l'assicurazione r.c.a. relativa alla targa in oggetto. Chiedevano che fosse dichiarata la esclusiva responsabilità del guidatore dell'autocarro e che la società Sportauto srl e la compagnia di assicurazione fossero condannate in solido al risarcimento dei danni.
Nella contumacia della società Sportauto srl e di O D L, era effettuata la chiamata in causa di S M, indicato come l'effettivo proprietario dell'autocarro, ed il giudizio, interrotto a seguito della liquidazione coatta amministrativa della società Sanremo Assicurazioni spa, era riassunto nei confronti della società RAS Assicurazioni spa nella sua qualità di impresa designata.
Il tribunale adito dichiarava insussistente il rapporto assicurativo relativo all'autocarro, poiché l'uso della targa di prova era consentito solo ai concessionari ed agli altri soggetti indicati nell'art. 98 del Codice della strada;rigettava le domande proposte nei confronti dell'istituto assicuratore;affermava la esclusiva responsabilità in ordine al sinistro di O D L, che condannava al risarcimento dei danni a favore di L V nella misura di lire 3.980.474 ed al pagamento delle spese processuali.
Sull'impugnazione principale di O D L e sul gravame incidentale di L V e di H V V provvedeva la Corte d'appello di Lecce con sentenza pubblicata il 16 luglio 2001, che accoglieva l'impugnazione principale e quella incidentale. I giudici d'appello rilevavano che nei confronti di O D L non era stata proposta domanda di condanna e che quella nei suoi confronti avanzata in appello costituiva domanda nuova inammissibile, per cui dichiaravano la nullità del capo della sentenza di primo grado che aveva condannato l'appellante principale al risarcimento dei danni.
Ritenevano, in ordine alle impugnazioni incidentali, che per l'utilizzazione della targa di prova non ricorreva alcuna delle condizioni previste dall'art. 63 del Codice della strada, per cui correttamente il giudice di primo grado aveva escluso che la garanzia assicurativa, delimitata materialmente e funzionalmente alla circolazione del veicolo contrassegnato dalla targa assicurata per l'uso corrispondente alla causa concreta e determinata dal contratto stesso, fosse nella fattispecie operante.
In tale pronuncia consideravano assorbiti gli altri motivi di gravame proposti dalle altre parti.
Per la cassazione della sentenza hanno proposto ricorso L V e di H V V, che hanno affidato l'impugnazione ad unico mezzo di doglianza.
Hanno resistito con controricorso la società RAS spa, O D L e la società Sportauto srl.
Non hanno svolto difese gli altri intimati S M e Commissario liquidatore della Sanremo Assicurazioni in l.c.a.. MOTIVI DELLA DECISIONE
Deve, anzitutto, questa Corte rilevare che è inammissibile l'impugnazione per Cassazione proposta nei confronti di O D L.
Il tribunale in primo grado aveva condannato O D L al risarcimento dei danni, sebbene nei suoi confronti non fosse stata proposta domanda.
Sull'impugnazione principale del De Luca, la Corte Salentina aveva rilevato il vizio di ultrapetizione ed aveva annullato il relativo capo di condanna, considerando, peraltro, che la condanna richiesta in secondo grado costituiva nei confronti dello stesso domanda nuova inammissibile in appello.
Detta statuizione del giudice di secondo grado non è stata censurata con il ricorso per Cassazione, per cui l'intervenuto giudicato di assoluzione di O D L dalla pretesa risarcitoria di Luigi ed Helga Vitomarco comporta la preclusione dell'impugnazione sul punto. Il guidatore del mezzo, infatti, non è litisconsorte necessario nel giudizio promosso dal danneggiato in un sinistro derivante dalla circolazione stradale del veicolo con targa prova contro l'assicuratore della targa, poiché in tal caso litisconsorte necessario, ai sensi dell'art. 23 della legge 24 dicembre 1969 n. 990, è, invece, il titolare della targa stessa, nella qualità di
assicurato (Cass., n. 2332/92). Le spese del giudizio di Cassazione, nel rapporto tra i ricorrenti ed O D L, sono interamente compensate, ravvisati i giusti motivi di cui all'art. 92 cod. proc. civ. nel fatto che al resistente il ricorso per Cassazione è stato notificato sull'erroneo presupposto della necessità della sua partecipazione al giudizio. Con l'unico motivo d'impugnazione - deducendo la violazione e la falsa applicazione delle norme di cui agli art. 1 della legge n. 990 del 1969, 9 del D.P.R. n. 973 del 1970 e 63 e 66 del D.P.R. n. 393 del 1959 nel loro combinato disposto - i ricorrenti denunciano che il
giudice del merito aveva errato nel ritenere insussistente l'obbligo dell'assicuratore di risarcire il danno al terzo danneggiato perché l'incidente era stato provocato da un veicolo circolante con targa di prova, ma per uno scopo diverso da quelli per i quali è consentito l'uso della targa medesima.
La censura è fondata.
Questa Corte ha già stabilito (Cass., n. 2332/92), in base al combinato disposto dell'art. 1 della legge 24 dicembre 1969 n. 990 (il quale stabilisce, con una norma di carattere generale e senza eccezioni, l'obbligo dell'assicurazione per la responsabilità civile per i veicoli a motore senza guida di rotaie in circolazione su strade di uso pubblico o su aree a queste equiparate) e dell'art. 9 del regolamento di esecuzione alla legge stessa approvato con d.p.r. 24 novembre 1970 n. 973 (il quale prevede che i veicoli circolanti a
scopo di prova tecnica o di dimostrazione per la vendita debbono contenere, in sostituzione dei dati indicati nella lettera d), i dati della targa prova), che anche i veicoli circolanti in prova sono soggetti all'obbligo assicurativo, che è adempiuto mediante la stipulazione di una polizza sulla targa prova, la quale assicura qualsiasi veicolo in circolazione con quella targa (trasferibile, ai sensi dell'art. 66 comma quinto codice della strada, da veicolo a veicolo), senza che resti escluso l'obbligo dell'assicuratore di risarcire il danno al terzo danneggiato, ove l'incidente, da cui sia derivato il danno, si sia verificato ad opera di veicolo circolante con targa di prova ma per uno scopo diverso da quello della prova tecnica (o della dimostrazione per la vendita), poiché tale irregolarità rileva soltanto nei rapporti tra assicuratore ed assicurato;non incide sull'esistenza del rapporto assicurativo;non costituisce una eccezione opponibile al terzo danneggiato, che agisca direttamente nei confronti dell'assicuratore, salva la rivalsa di quest'ultimo verso l'assicurato a norma dell'articolo 18, secondo comma, della legge n. 990 del 1969.
Del suddetto principio di diritto la Corte territoriale non ha fatto applicazione ed all'errore di diritto dovrà porre riparo nel giudizio di rinvio altra sezione della medesima Corte d'appello di Lecce, che provvedere anche in ordine alle spese del presente giudizio di legittimità.