Cass. civ., sez. I, sentenza 16/03/2022, n. 08584

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. I, sentenza 16/03/2022, n. 08584
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 08584
Data del deposito : 16 marzo 2022
Fonte ufficiale :

Testo completo

ice di merito ha aderito alle conclusioni del consulente tecnico che nella relazione ha tenuto conto, replicandovi, dei rilievi dei consulenti di parte, l'obbligo della motivazione è soddisfatto con l'indicazione delle fonti del suo convincimento, senza che il giudice debba necessariamente soffermarsi anche sulle contrarie allegazioni dei consulenti tecnici di parte, che, sebbene non espressamente confutate, restano implicitamente disattese perché incompatibili, senza che possa configurarsi vizio di motivazione, in quanto le critiche di parte, che tendono al riesame degli elementi di giudizio già valutati dal consulente tecnico, si risolvono in mere argomentazioni difensive (Sez. 6 - 3, n. 1815 del 2.2.2015, Rv. 634182 - 01;
Sez. 1, n. 8355 del 3.4.2007, Rv. 595700 - 01;
Sez. 3, n. 10688 del 24.4.2008, Rv. 603249 - 01). In tal caso, le critiche di parte che tendano al riesame degli elementi di giudizio già valutati dal consulente tecnico si risolvono in mere argomentazioni difensive, che non possono configurare il vizio di motivazione previsto dall'art. 360 cod.proc.civ., n. 5 (Sez. 1, n. 282 del 9.1.2009, Rv. 606211 - 01).

4.4. La ricorrente invoca però un ulteriore indirizzo giurisprudenziale di questa Corte, formatosi peraltro con riferimento al previgente testo dell'art. 360 cod.proc.civ., n. 5, anteriore alla modifica apportata dal d.l. 22.6.2012, n. 83, art. 54, convertito, con modificazioni, nella legge 7.8.2012, n. 134, che consentiva l'impugnazione per vizio motivazionale «per omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia, prospettato dalle parti o rilevabile d'ufficio». F i r m a t o D a : B A R O N E F A B R I Z I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 9 f 5 f 8 d 1 2 a c d c 2 b b 9 b 9 b c 2 0 6 f c 3 0 8 4 c a F i r m a t o D a : S C O T T I U M B E R T O L U I G I C E S A R E G I U S E P P E E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 7 4 b 3 8 e d 7 2 f b 7 5 b 8 f c c 6 8 a 5 b 6 8 5 5 3 5 9 3 F i r m a t o D a : G E N O V E S E F R A N C E S C O A N T O N I O S A L V A T O R E E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 1 4 b 5 e 6 a f e 8 5 0 a b e 8 b b c 5 4 b 8 e 7 9 f b c 2 0 7 Numero registro generale 29687/2017 Secondo tale indirizzo, nell'ipotesi in cui alle risultanze della Numero sezionale 732/2022Numero di raccolta generale 8584/2022 consulenza tecnica d'ufficio fossero state mosse critiche specifiche Data pubblicazione 16/03/2022 e circostanziate, sia dai consulenti di parte, sia dai difensori, il giudice del merito, per non incorrere nel vizio motivazionale dovrebbe spiegare in maniera puntuale e dettagliata le ragioni della propria adesione all'una o all'altra conclusione (Sez. 1, n. 15147 del 11.6.2018, Rv. 649560 - 01;
Sez. 1, n. 23637 del 21.11.2016, Rv. 642660 - 01;
Sez. 1, n. 26694 del 13.12.2006, Rv. 596094 - 01;
Sez. 3, n. 12703 del 19.6.2015, Rv. 635773 - 01). In ogni caso, beninteso, il ricorrente per cassazione, in ossequio al principio di autosufficienza del ricorso per cassazione e al carattere limitato del mezzo di impugnazione, è tenuto ad indicare specificamente le circostanze e gli elementi rispetto ai quali invoca il controllo di logicità, trascrivendo integralmente nel ricorso almeno i passaggi salienti e non condivisi della relazione e riportando il contenuto specifico delle critiche ad essi sollevate, al fine di consentire l'apprezzamento dell'incidenza causale del preteso difetto di motivazione, atteso che, diversamente, una mera disamina dei vari passaggi dell'elaborato peritale, corredata da notazioni critiche, si risolverebbe nella prospettazione di un sindacato di merito inammissibile in sede di legittimità (Sez. 1, n. 11482 del 3.6.2016, Rv. 639844 - 01;
Sez. 1, n. 16368 del 17.7.2014, Rv. 632050 - 01;
Sez. 3, n. 7078 del 28.3.2006, Rv. 587897 - 01).

4.5. La più recente giurisprudenza di questa Corte ritiene tuttavia che questi assunti non siano conciliabili con il nuovo testo dell'art. 360 cod.proc.civ., comma 1, n. 5 e con lo specifico vizio di omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, oggetto dio discussione inter partes nel quale non è inquadrabile la censura concernente l'omessa valutazione di deduzioni difensive (Sez. 1, n. 26305 del 18.10.2018, Rv. 651305 01);
in particolare è stato ritenuto che non sia carente di motivazione la sentenza che F i r m a t o D a : B A R O N E F A B R I Z I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 9 f 5 f 8 d 1 2 a c d c 2 b b 9 b 9 b c 2 0 6 f c 3 0 8 4 c a F i r m a t o D a : S C O T T I U M B E R T O L U I G I C E S A R E G I U S E P P E E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 7 4 b 3 8 e d 7 2 f b 7 5 b 8 f c c 6 8 a 5 b 6 8 5 5 3 5 9 3 F i r m a t o D a : G E N O V E S E F R A N C E S C O A N T O N I O S A L V A T O R E E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 1 4 b 5 e 6 a f e 8 5 0 a b e 8 b b c 5 4 b 8 e 7 9 f b c 2 0 7 Numero registro generale 29687/2017 recepisce per relationem le conclusioni ed i passi salienti di una Numero sezionale 732/2022Numero di raccolta generale 8584/2022 relazione di consulenza tecnica d'ufficio della quale dichiara di Data pubblicazione 16/03/2022 condividere il merito, ancorché si limiti a riconoscere quelle conclusioni come giustificate dalle indagini esperite e dalle spiegazioni contenute nella relativa relazione (Sez. 6 - 3, n. 4352 del 14.2.2019, Rv. 653010 - 01;
vedasi anche Sez. 5, n. 30364 del 21.11.2019, Rv. 655931 - 01).

4.6. Non contrasta con il richiamato orientamento restrittivo la pronuncia n. 2061 del 29.1.2018 della Sez. 3, pur resa già con riferimento al nuovo testo dell'art. 360 cod.proc.civ., n. 5;
in quel caso, infatti, il fatto decisivo il cui omesso esame è stata ritenuto rilevante per la configurazione del vizio motivazionale circoscritto al «minimo costituzionale» la censura del vizio motivazionale, atteneva, a ben vedere, a una precisa circostanza fattuale (la mancata dotazione di una struttura sanitaria di apposite strumentazioni, rilevante ai fini dell'accertamento di responsabilità per la morte di una partoriente per embolia gassosa) e non già alle censure tecniche alla relazione peritale a cui il giudice del merito aveva aderito, che assumevano viceversa rilievo ai meri fini della dimostrazione della sottoposizione della circostanza di fatto decisiva al contraddittorio delle parti.

4.7. In conclusione il ricorrente, non può limitarsi a dolersi del vizio motivazionale per omesso esame di fatto decisivo per il solo fatto che il giudice del merito abbia recepito adesivamente le conclusioni attinte dal consulente tecnico d'ufficio, senza affrontare e confutare le specifiche critiche rivolte all'elaborato peritale dal difensore o dal consulente tecnico di parte, ma deve individuare ed evidenziare un preciso fatto storico (o più precisi fatti storici), sottoposto alla dialettica del contraddittorio dalla difesa, legale o tecnica, di natura decisiva, tale cioè da ribaltare o modificare significativamente l'esito della lite, che il giudice del merito abbia omesso di considerare. F i r m a t o D a : B A R O N E F A B R I Z I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 9 f 5 f 8 d 1 2 a c d c 2 b b 9 b 9 b c 2 0 6 f c 3 0 8 4 c a F i r m a t o D a : S C O T T I U M B E R T O L U I G I C E S A R E G I U S E P P E E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 7 4 b 3 8 e d 7 2 f b 7 5 b 8 f c c 6 8 a 5 b 6 8 5 5 3 5 9 3 F i r m a t o D a : G E N O V E S E F R A N C E S C O A N T O N I O S A L V A T O R E E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 1 4 b 5 e 6 a f e 8 5 0 a b e 8 b b c 5 4 b 8 e 7 9 f b c 2 0 7 Numero registro generale 29687/2017 In altri e più chiari termini, non è la critica, in s Numero sezionale 732/2022Numero di raccolta generale 8584/2022é e per sé, alla consulenza tecnica recepita dal giudice che rileva ai fini della Data pubblicazione 16/03/2022 deduzione di omesso esame di fatto decisivo ex art. 360, comma 1, n. 5 e del novellato mezzo di ricorso per vizio motivazionale, ma il fatto storico, decisivo ut supra, che sia stato oggetto di discussione e sia stato fatto valere dalla parte interessata attraverso le critiche rivolte all'elaborato del perito (in questo senso, cfr, in motivazione, Sez.1 n.22056 del 13.10.2020). Non ragiona diversamente quella giurisprudenza di questa Corte con riferimento all'omesso esame della stessa consulenza tecnica d'ufficio;
l'art. 360 cod.proc.civ., comma 1, n. 5, come riformulato nel 2012, introduce nell'ordinamento un vizio specifico denunciabile per cassazione relativo all'omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, nel cui ambito non è inquadrabile la consulenza tecnica d'ufficio - atto processuale che svolge funzione di ausilio del giudice nella valutazione dei fatti e degli elementi acquisiti (consulenza c.d. deducente) ovvero, in determinati casi (come in ambito di responsabilità sanitaria), fonte di prova per l'accertamento dei fatti (consulenza c.d. percipiente) - in quanto essa costituisce mero elemento istruttorio da cui è possibile trarre il fatto storico, rilevato e/o accertato dal consulente (Sez. 6 - 3, n. 12387 del 24.6.2020, Rv. 658062 - 01;
nella specie, la Corte ha dichiarato inammissibile il motivo di ricorso in quanto la ricorrente non aveva evidenziato quale fatto storico decisivo fosse stato omesso nell'esame condotto dai giudici di merito, limitandosi a denunciare una omessa valutazione delle risultanze della c.t.u.).

4.8. Nella fattispecie le critiche rivolte con il mezzo in esame non si adeguano allo schema concettuale sopra illustrato poiché la ricorrente lamenta semplicemente la mancata considerazione specifica di argomentazioni difensive e non già quella di fatti storici oggettivi ben individuati. F i r m a t o D a : B A R O N E F A B R I Z I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 9 f 5 f 8 d 1 2 a c d c 2 b b 9 b 9 b c 2 0 6 f c 3 0 8 4 c a F i r m a t o D a : S C O T T I U M B E R T O L U I G I C E S A R E G I U S E P P E E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 7 4 b 3 8 e d 7 2 f b 7 5 b 8 f c c 6 8 a 5 b 6 8 5 5 3 5 9 3 F i r m a t o D a : G E N O V E S E F R A N C E S C O A N T O N I O S A L V A T O R E E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 1 4 b 5 e 6 a f e 8 5 0 a b e 8 b b c 5 4 b 8 e 7 9 f b c 2 0 7 Numero registro generale 29687/2017 Numero sezionale 732/2022 Soprattutto la ricorrente non considera che la Corte di Numero di raccolta generale 8584/2022Data pubblicazione 16/03/2022 appello, lungi dall’aderire acriticamente alle conclusioni peritali, già fatte proprie dal Tribunale di primo grado, ha preso in esame tutte le censure che erano state rivolte dalla Cola all’elaborato del tecnico d’ufficio (pag.11-13: mancata considerazione del rapporto di ricerca EPO;
carattere non scontato del ricorso alla tecnica nota della saldatura a proiezione per l’abbattimento dei costi;
parametro di riferimento del tecnico di settore;
necessitò di modifica degli elementi ad “U” e a “L”;
anteriorità Baggio;
successo e commerciale enorme delle sede ISO che sfruttavano il modello Cola;
considerazione come rilevante e specifica dell’anteriorità del manuale Ravedati).
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