Cass. pen., sez. II, sentenza 26/02/2020, n. 07580

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. II, sentenza 26/02/2020, n. 07580
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 07580
Data del deposito : 26 febbraio 2020
Fonte ufficiale :

Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: LOGIUDICE DOMENICO nato a Reggio Calabria e 19 gennaio 1968 avverso il decreto del 24 maggio 2019 della Corte di Appello di Reggio Calabria udita la relazione svolta dal Consigliere M D B;
lette le conclusioni del Procuratore Generale L O che ha chiesto il rigetto del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1.Con il provvedimento impugnato la Corte di appello di Reggio Calabria ha in parte respinto e in parte dichiarato inammissibile l'appello proposto nell'interesse di L D avverso il provvedimento del 12 settembre 2018, con cui il Tribunale di Reggio Calabria, ha respinto l'istanza di revoca della misura di prevenzione della sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno per la durata di quattro anni, già applicata al prevenuto con decreto del 5 marzo 2014 divenuto definitivo il 4 febbraio 2016. Con l'appello si evidenziava che non era stata avanzata alcuna istanza di revoca della misura di prevenzione, ma piuttosto si era preso atto che la Questura di Reggio Calabria, nel notificare il provvedimento di sottoposizione alla misura, lo aveva sospeso in forza dell'articolo 14 comma due ter del d.lgs. n. 159/2011. Il tribunale aveva però, all'esito dell'udienza di verifica, ritenuto inapplicabile tale disposizione sul rilievo che la detenzione era stata subita dal proposto prima del passaggio in giudicato della sentenza, a titolo di custodia cautelare e non di espiazione della pena, il che escludeva la sussistenza dei presupposti per applicare la detta norma e rivisitare il giudizio di pericolosità sociale del sottoposto, in quanto la sottoposizione a misura cautelare personale, incompatibile con la misura di prevenzione, non consentiva ex se, al ripristino di quest'ultima di ritenere superata o attenuata la pericolosità sociale del prevenuto. La corte condividendo il provvedimento reso dal tribunale ha ribadito che nel caso di specie non ricorre l'ipotesi di rivalutazione d'ufficio della attualità della pericolosità sociale prevista dall'articolo 14 comma due ter decreto legislativo n. 159/2011, poiché la detenzione per espiazione pena non si è protratta per un periodo superiore ai due anni, in quanto la sentenza di condanna per il reato di partecipazione ad associazione mafiosa è divenuta irrevocabile il 13 dicembre 2017 e il proposto è stato scarcerato 1'11 giugno 2018. Inoltre ha evidenziato che il proposto non ha avanzato alcuna istanza di revoca ex articolo 11 comma due del decreto legislativo citato, sicché il rigetto nel merito formulato dal tribunale deve ritenersi superfluo e il ricorso avverso tale parte del provvedimento inammissibile, poiché non sostenuto da precedente istanza.
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