Cass. pen., sez. VI, sentenza 06/12/2022, n. 2843

CASS
Sentenza
6 dicembre 2022
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6 dicembre 2022

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In tema di disciplina emergenziale da Covid-19, non è consentito l'utilizzo del portale di deposito degli atti penali (c.d. "PdP") per atti diversi da quelli espressamente indicati dall'art. 24, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, come modificato dalla legge di conversione 18 dicembre 2020, n. 176, e dal d.m. 13 gennaio 2021, trattandosi di disciplina derogatoria rispetto a quella ordinariamente prevista, insuscettibile di operare al di fuori dei casi tipizzati. (Fattispecie in cui la Corte ha disatteso l'eccezione di inutilizzabilità delle intercettazioni audio-video avanzata dalla difesa in seguito al mancato riscontro alla istanza di accesso depositata attraverso il predetto portale).

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. VI, sentenza 06/12/2022, n. 2843
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 2843
Data del deposito : 6 dicembre 2022
Fonte ufficiale :

Testo completo

02843-23 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SESTA SEZIONE PENALE Composta da EL Capozzi Presidente - Sent. n. sez. 1738 Ercole Aprile -CC 6/12/2022 Benedetto Paternò Raddusa R.G.N. 32660/2022 Debora Tripiccione Relatore - Paolo Di Geronimo ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da AT RO, nato a [...] l'[...] avverso l'ordinanza emessa il 28/6/2022 dal Tribunale di Roma;
visti gli atti, l'ordinanza impugnata e il ricorso;
udita la relazione del consigliere Paolo Di Geronimo;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Vincenzo Senatore, che ha chiesto l'annullamento con rinvio;
udito l'avvocato Ascanio Cascella, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. Il Tribunale del riesame di Roma confermava l'ordinanza con la quale era stata disposta la custodia cautelare in carcere nei confronti di RO AT, indagato per il reato di cui all'art. 73, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, al quale, nello specifico, si contestava di aver cooperato nell'attività di detenzione ا e spaccio di stupefacenti organizzata da RI e VA LU, provvedendo a consegnare la sostanza agli acquirenti finali o ad altri spacciatori.

2. Avverso tale decisione, il ricorrente ha proposto quattro motivi di ricorso.

2.1. Con il primo motivo, deduce la violazione dell'art. 268 cod. proc. pen. e vizio di motivazione, rappresentando di non aver avuto accesso alle intercettazioni audio-video poste a fondamento dell'ordinanza cautelare. Pur avendo presentando richiesta di accesso a tali dati, la Procura della Repubblica non avrebbe mai autorizzato l'ascolto, nonostante nell'istanza si fosse specificato che la richiesta era funzionale alla formulazione dei motivi di riesame. Il Tribunale aveva erroneamente rigettato l'eccezione di nullità ritenendo l'inidoneità della modalità di deposito dell'istanza di accesso mediante il portale di deposito degli atti penali e che mancherebbe la prova dell'avvenuto deposito, della tempestività della richiesta e del diniego dell'accesso. Il ricorrente ha evidenziato la tempestività della richiesta, presentata il giorno successivo al deposito del riesame, il legittimo utilizzo del portale di deposito degli atti penali, ritenendo anche che, secondo l'orientamento maggiormente garantista, non competerebbe alla difesa fornire la prova del mancato accoglimento dell'istanza.

2.2. Con il secondo motivo di ricorso, si deduce la violazione dell'art. 292, comma 2, lett. c-bis) cod. proc. pen., nonché il vizio di motivazione, sul presupposto

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