Cass. civ., sez. V trib., sentenza 18/10/2004, n. 20386

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In tema di tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (TOSAP), e con riguardo alle occupazioni del sottosuolo e del soprassuolo connesse all'esercizio ed alla manutenzione delle reti di erogazione di pubblici servizi, gli artt. 46 e 47 del D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507 (come modificati dall'art. 1 del D.Lgs. 28 dicembre 1993, n. 566) vanno interpretati - con riferimento agli anni successivi al 1994, per il quale è stato dettato un particolare regime di natura transitoria - nel senso che la tassa deve essere commisurata alle parti delle strade effettivamente occupate (calcolate sulla base dell'unità di misura del chilometro lineare) e che i singoli segmenti della rete devono essere sommati per stabilire la lunghezza dell'occupazione, con la conseguenza che l'arrotondamento al chilometro, previsto dal comma secondo del citato art. 47, va effettuato non in relazione a ciascun tratto di rete, ma alla lunghezza totale della stessa e quindi all'ultima frazione della rete che non raggiunga l'unità di misura minima.

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. V trib., sentenza 18/10/2004, n. 20386
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 20386
Data del deposito : 18 ottobre 2004
Fonte ufficiale :

Testo completo

20 386/04 ESENTE DA REGISTRAZIONE AI SENSI DEL D.P.R. 26/4/1986 ICA ITALIANA N. 131 TAB. ALL. B - N. 5 MATERIA TRIBUTARIA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto SEZIONE TRIBUTARIA TRIBUTARIA Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. U R - Presidente R.G.N. 10751/03 Cron. 33382 Dott. M OD O Consigliere Dott. S M CI Consigliere Rep. Dott. V G ER Consigliere Ud.07/07/04 Dott. Maria Rosaria CUL

TRERA

Rel. Consigliere ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: E S, in persona del Presidente del Consiglio di Amministrazione ing. V C domiciliato in

ROMA VIA SICILIA

66, presso lo studio dell'avvocato A F, che lo difende unitamente agli avvocati R T, FRANCESCO GNI, giusta procura a margine del ricorso; ricorrente - contro I.R.T.E.L. SRL, in persona del legale rappresentante pro tempore domiciliato in

ROMA VIA CONTE VERDE

15, presso 10 studio dell'avvocato P D B, 2004 che lo difende, giusta procura a margine, 1856 -1- controricorrente avversO la sentenza n. 22/02 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE DI TORINO, depositata il 06/06/02; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 07/07/04 dal Consigliere Dott. Maria 19 Rosaria CULTRERA; - udito 1 Avvocato GNI difen sore del ricorrente che ha chiesto l'accoglimento, udito l'Avvocato DI BENEDETTO difensore del resistente che ha chiesto il rigetto, udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Marcello MATERA che ha concluso per l'accoglimento del ricorso. A -2- SVOLGIMENTO DEL PROCESSO L'ENEL s.p.a ricorre contro la società IRTEL s.r.l., concessionaria del servizio riscossione tributi per conto del Comune di Pavone Canadese, per la cassazione della sentenza n. 22/10/02 del 19 febbraio 2002, con la quale la Commissione tributaria regionale del Piemonte, rigettando l'appello da essa proposto contro la sentenza della Commissione tributaria provinciale di Torino n.64/09/00, ha ritenuto legittimo il criterio applicativo della tassa per l'occupazione di suolo pubblico- TOSAP- adottato dalla suddetta società. In fatto la società Irtel in data 29.9.99 aveva notificato all'Enel un avviso d'accertamento, concernente l'anno d'imposta do 1998, relativo all'occupazione del sottosuolo comunale con impianti destinati all'erogazione del servizio di fornitura elettrica, ed aveva irrogato una sanzione per omessa denuncia. La rettifica trasse origine dalla diversa interpretazione della normativa vigente- artt. 46 e 47 del d.lgs n. 50/93-, avendo la contribuente inteso che la commisurazione della tassa а chilometro lineare o a frazione andasse riferita all'intero tracciato della rete elettrica, e l'ente impositore, invece, che ciascun tratto di strada andava arrotondato al chilometro superiore, sicché nella specie si sarebbe realizzata un'occupazione di Km. 6 per strade di 1° categoria, di Km. 7 1 per strade di 2° categoria e di Km. 15 per quelle di 3° categoria per complessivi Km. 28, in luogo di quella realizzata effettivamente e dichiarata in denuncia. 1 Il criterio contestato dalla contribuente venne ritenuto legittimo da entrambi i giudici di merito. L'organo di prima 1856 1 04 istanza ritenne che l'Enel non avesse provato l'effettiva entità delle occupazioni;
quello di gravame confermò la pronuncia sostenendo che la tassazione doveva essere basata sulla somma dei singoli tratti stradali occupati, ma escluse la sanzione. L'odierna ricorrente ribadisce la sua tesi in questa sede con ricorso affidato a due motivi illustrati anche con memoria depositata ex art. 378 c.p.c. La società intimata resiste con controricorso. MOTIVI DELLA DECISIONE Col primo motivo la società ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 46 e 47 del d.lgs n. 507/93, assumendo, a sostegno della censura, che dal quadro di riferimento delineato dalle norme rubricate, lette le disposizioni in chiave sistematica, emerge che, nel determinare forfetariamente la tassa, indipendentemente dal tipo e dai manufatti che occupano il suolo pubblico, occorre aver riguardo alla lunghezza delle strade per la parte effettivamente occupata, attraverso la somma dei singoli tratti occupati, sulla cui base devesi procedersi all'arrotondamento al chilometro superiore. Segnatamente, a mente dell'art. 47, la tassa deve essere determinata forfetariamente, il che vuol dire che: 1.- occorre prescindere dall'esistenza di un atto concessorio, 2.- deve essere commisurata alla parte di strada effettivamente occupata dalle linee 3.- ha ad oggetto il km. lineare o frazione delle strade occupate, e ciò impone la sommatoria dei singoli tratti per stabilire la lunghezza dell'occupazione. La fondatezza di questa tesi, prosegue la ricorrente, è accreditata dalla giurisprudenza consolidata della Cassazione, 2 che nelle sentenze n. 2555/02, n. 2890/02 e n. 4820 dello stesso anno, ha sostenuto che la TOSAP relativa all'occupazione del suolo e del sottosuolo realizzata da gestore di pubblici servizi deve essere calcolata in relazione alla totalità dei soli chilometri di strade effettivamente occupate, arrotondando a km. superiore la sola eventuale ultima frazione. La Commissione d'appello ha disapplicato questo principio, sostenendo che l'arrotondamento anzidetto deve essere calcolato sui singoli segmenti di strada occupata, richiamando a torto le pronunce di questa corte nn. 473/2000 e 7347/2000 che esprimono la fondatezza di suddetto ultimo criterio con riguardo al solo anno 1994, e relativamente all'interpretazione dell'art. 56 comma 4 del d.lgs n. 507/93 che introdusse, in relazione a quell'annualità, un regime transitorio che ad esso faceva riferimento. Ancora, col secondo mezzo, la ricorrente deducendo violazione degli artt. 112 c.p.c. e 2697 c.c., lamenta omessa pronuncia e correlato vizio di insufficiente motivazione su di un punto decisivo della controversia, dolendosi del mancato esame, e della conseguente mancata pronuncia da parte del giudice d'appello, in ordine all'eccezione, dedotta nei motivi di gravame, con cui si era criticata la decisione dei primi giudici in ordine all'attribuzione a suo carico dell'onere di provare le effettive occupazioni. In subordine, per l'ipotesi in cui si ritenesse il motivo implicitamente respinto, laddove la Commissione ha affermato che è pacifico in causa che le strade interessate dall'occupazione per posa di cavi risulta finanche superiore a quella indicata nell'atto d'accertamento, deduce a 3 ! sostegno della sua critica che la circostanza rappresenta fatto costitutivo della pretesa tributaria che doveva essere, perciò, essere acquisito su iniziativa dell'ente impostore, e per esso del concessionario. La resistente replica alle censure mosse nel primo motivo richiamando, a fondatezza della correttezza del criterio applicativo impiegato, i precedenti di questa Corte, che hanno espresso principio contrario a quello desumibile dalla giurisprudenza cui rinvia controparte, rilevando che occorre f dirimere i dubbi interpretativi, basandosi sulla "voluntas legis", che, valutata anche alla stregua del percorso storico del tributo in esame, appare quella di tassare l'occupazione in base ad un tanto fissato per km. lineare, tenendo conto della lunghezza delle singole strade occupate, di cui ciascun tratto deve subire l'arrotondamento. Richiama anche la pronuncia della Corte Costituzionale n. 96 del 4.4.2001 che confermerebbe la bontà di tale interpretazione. In conclusione, la tesi enunciata nella sentenza della Cass. n. 2555/02, alla quale si sono uniformati i precedenti citati da controparte, non risulta appagante dal momento che oggetto dell'occupazione, cui fa riferimento la normativa di riferimento, è costituito dalla strada occupata e non già dallo sviluppo della rete. In ordine al secondo motivo replica osservando che il giudice del gravame ha correttamente preso atto che essa istante aveva assolto all'onere probatorio, da cui era gravata, avendo depositato copiosa documentazione da cui emergeva la lunghezza dei tratti occupati. Il ricorso è fondato e deve essere accolto per quanto di ragione.. In ordine al primo motivo deve osservarsi che la Commissione regionale ha ritenuto legittima la tassazione operata dal concessionario, sul presupposto di principio che il tributo deve essere determinato in base alla lunghezza delle strade per la parte di esse effettivamente occupate, e tenendo conto di ogni singola occupazione. In fatto ha sostenuto che dalla نعم documentazione acquisita risulta inoppugnabilmente che pacificamente che le strade interessate da occupazione per posa के di cavi, sono in misura superiore a quella indicata nell'atto d'accertamento impugnato. La controversia riguarda dunque solo il problema della modalità di applicazione del tributo, scaturente dalla determinazione della base imponibile (per singoli segmenti di rete o per l'intera rete) e della correlata applicazione dell'importo tariffario mediante "arrotondamento" chilometrico, in relazione a ciascun tratto di rete o alla lunghezza totale della stessa. Questo collegio intende risolvere la questione di principio alla luce del suo orientamento, fermo e consolidato, espresso nella pronunce n. 2555/02 ed partire da essa dalle sentenze nn. 17957/2003, 14151/2003 14152/2003., secondo cui la tassa di cui si discute- T.O.S.A.P., applicata attraverso il criterio forfetario) sancito nella normativa di riferimento indipendentemente dal tipo e dal numero dei manufatti che occupano il suolo pubblico, deve essere commisurata alla parte di strada effettivamente>
occupata 5 dai cavi e dalle linee, calcolata sulla base del chilometro lineare, di modo che i singoli tratti devono essere sommati e quindi per stabilire la lunghezza dell'occupazione, l'ammontare del tributo. Secondo questo indirizzo che non necessita, di rivisitazione, occorre, dunque, tener conto della lunghezza della strada effettivamente occupata>, e non certo dello sviluppo della rete, come suggestivamente ha prospettato la resistente. Il concetto di “rete di erogazione di pubblico servizio", cui è correlato il regime impositivo della tassa, e che rappresenta la premessa teorica dalla quale occorre procedere per stabilire il "quo modo" della tassazione, deve essere inteso in senso unitario, e non già considerando i singoli segmenti di rete, con la conseguenza che gli arrotondamenti a chilometro previsti dal d.lgs n. 507/93 devono essere riferiti all'ultima frazione di rete che non raggiunga l'unità minima di misura. Siffatto concetto unitario si ricava dal contesto normativo di riferimento, rappresentato dalle norme rubricate, contenute degli artt. 38- 39- 42- 46 e 47 del d.lgs citato, il cui combinato disposto prevede testualmente che: 1.- la tassa è dovuta per le occupazione di qualsiasi natura, effettuate anche senza titolo, nelle strade, nei corsi, nella piazze e, comunque, sui beni appartenenti al demanio o alle province art. 38 comma 1, e, <
sono parimenti soggette alla tassa le occupazioni sottostanti il suolo medesimo, comprese quelle poste in essere con condutture ed impianti di servizi pubblici gestiti in regime di concessione amministrativa> comma 2°, il che rende evidente che tale obbligo contributivo prescinde dal numero dei manufatti che occupano il suolo e dall'esistenza di un atto di concessione; 2. art. 39 <
la tassa è dovuta ....in proporzione alla superficie effettivamente sottratta all'uso pubblico.....>, il che dimostra che il legislatore ha inteso riferire la base imponibile del tributo al tratto di strada occupato dal cavo o dal manufatto e non già alla lunghezza della rete dell'impianto; 3. att. 42 la tassa è graduata a seconda dell'importanza dell'area sulla quale insite l'occupazione >
(comma 3) e si کا determina <
in base all'effettiva occupazione espressa imetri quadrati o in metri lineari, con arrotondamento all'unità superiore della cifra contenente decimali>
(comma 4). 4. con specifico riguardo alle occupazioni con condutture connessa all'erogazione di pubblici servizi, art. 46- le occupazioni del sottosuolo e del soprassuolo stradale con condutture, cavi ed impianti in genere ed altri manufatti destinati all'esercizio ed alla manutenzione delle reti di erogazione di pubblici servizi, compresi quelli posti sul suolo e collegati alle reti stesse, nonché con seggiovie e funivie, sono tassate in base ai criteri stabiliti dall'art. 47>
; 5.- a mente di quest'ultima, la determinazione forfetaria della tassa è effettuata in base alla lunghezza delle strade comunali e provinciali per la parte di esse effettivamente occupata ... >
(comma 1), in base ai limiti minimi e massimi stabiliti dalla legge da L. 250.000 a L. 500.000 per le strade comunali, e da L. 150.000 a L. 300.000 per le strade provinciali per Km. lineare o frazione>
(comma 2) In conclusione, l'occupazione effettuata per l'erogazione di pubblici servizi e realizzata con segmenti di cavi o altri manufatti, è disciplinata secondo un regime di favore per l'occupante, con un tasso d'imposta più contenuto di quello ordinario, calcolato per chilometro lineare (anziché per metro lineare) occupato dalla somma dei singoli segmenti di rete, con arrotondamento dell'ultima frazione, corrispondente alla misura dello spazio complessivo effettivamente occupato. Come si è già rilevato nel precedente arresto di questa Corte n. 17957/2003, il criterio indicato trova conferma nel previgente sistema delineato dagli artt. 197 e 198 del T.U. n. 1175/1931, cui non era estraneo il criterio della lunghezza delle linee, (d.m. 26 febbraio 19328), già interpretato nel senso della necessità di conglobare i singoli tratti (Cass. S.U. n 1470/1967 e Cass. n. 1500/68 e n. 3594/69), come ribadito dal giudice delle leggi nella sentenza n. 90/72, che affermò che per tutte le linee il presupposto del tributo è unico ed è costituito dall'occupazione dell'area nella sua effettiva consistenza>. In ordine al contrasto di giurisprudenza segnalato dall'ente resistente, deve rilevarsi che le pronunce favorevoli alla sua tesi, cui ha fatto rinvio anche il giudice d'appello, si riferiscono ad un contesto normativo non più vigente, relativo ad una sola annualità- l'anno 1994- oggetto di regime transitorio. 8 Il richiamo alla pronuncia del giudice costituzionale n. 96/2001 accredita la tes qui sopra sostenuta, avendo sostenuto piena legittimità formale e storica del prelievo differenziato. Il secondo motivo è infondato. La Commissione regionale ha risolto in punto di fatto la controversia, respingendo l'eccezione sollevata dall'Enel, sul presupposto che la lunghezza del tratto stradale è risultato, sia inoppugnabilmente provato, sia incontroverso, senza enunciare il principio di diritto contrario a quello che la ricorrente ora invoca, bensì dandovi applicazione. Tanto premesso, la sentenza impugnata deve essere cassata. Non essendo necessario procedere ad attività di acquisizione probatoria essendo sufficientemente istruita, la causa può essere decisa nel merito ex art 384 c.p.c. disponendo l'accoglimento del ricorso introduttivo. Ricorrono giusti motivi per disporre la compensazione delle spese dell'intero giudizio.

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