Cass. civ., sez. I, sentenza 30/03/1971, n. 913
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In ipotesi di usufrutto stabilito soltanto sopra un edificio, se questo perisce, trova applicazione il secondo comma dell'art 1018 cod civ, che sancisce un'eccezione alla regola generale contenuta nello art 983 cod civ. pertanto, ove il proprietario costruisca un nuovo edificio, avvalendosi del diritto di occupare l'area e di adoperare i materiali, il nuovo edificio non e soggetto ad usufrutto ed all'usufruttuario rimane soltanto il diritto di credito, avente ad oggetto gli interessi sulla somma corrispondente al valore dell'area e dei materiali. Consegue che, essendosi estinto l'usufrutto con la costruzione del nuovo edificio, al successivo evento della morte dell'originario usufruttuario non si verifica consolidazione e non e, quindi, dovuta l'imposta di consolidazione dell'usufrutto alla nuda proprieta, prevista dall'art 21 della legge di registro.*