Cass. civ., sez. II, sentenza 09/12/2022, n. 36071

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. II, sentenza 09/12/2022, n. 36071
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 36071
Data del deposito : 9 dicembre 2022
Fonte ufficiale :

Testo completo

guente: (^L,c SENTENZA sul ricorso 3413-2017 proposto da: B M, B R G, in proprio e nella qualità di erede di G B, e S A, in qualità di erede di G B, rappresentate e difese dagli Avvocati G B e A M per procure a margine del ricorso;

- ricorrenti -

contro

TOGNETTI CORRADO, rappresentato e difeso dagli Avvocati F P e G S per procura a margine del controricorso;

- controricorrente -

avverso la sentenza n. 2468/2016 della CORTE D'APPELLO DI VENEZIA, depositata il 2/11/2016;
udita la relazione della causa svolta nell'udienza pubblica del 30/6/2022 dal Consigliere GIUSEPPE DONGIACOMO;
sentito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale della Repubblica C M, il quale ha concluso per l'inammissibilità o, in subordine, per il rigetto del ricorso;
sentito, per i ricorrenti, l'Avvocato G L C;
sentito, per il controricorrente, l'Avvocato C TTI.

FATTI DI CAUSA

1.1. La corte d'appello di Venezia, con la sentenza in epigrafe, ha rigettato l'appello che G B, M B e R B avevano proposto avverso la pronuncia con la quale il tribunale di Verona, in data 24/6.18/11/2010, respingendo la domanda d'accertamento negativo dagli stessi proposta con atto di citazione notificato il 26/5/2006 nei confronti dell'avv. C T ed accogliendo invece la domanda riconvenzionale proposta da quest'ultimo, li aveva condannati a pagare, in favore dello stesso, la somma complessiva di C. 378.035,00, oltre interessi, accessori e spese, quale compenso maturato per le prestazioni professionali stragiudiziali da lui rese in esecuzione del contratto con il quale gli attori lo avevano incaricato, insieme ad altro professionista, di svolgere tutta l'attività professionale di consulenza e di assistenza legale, fiscale e finanziaria nonché di valutazione delle società Bertani Holding s.p.a. e Tenuta N s.r.l. necessarie per ottenere la liquidazione delle relative quote di partecipazione.

1.2. La corte d'appello, in particolare, ha dichiaratamente condiviso la decisione del tribunale lì dove: - "ha fatto riferimento ad una valutazione complessiva delle attività professionali ed al valore della prestazione" svolta dall'avv. T alla luce della tabella D del d.m. n. 127 del 2004;
- ha affermato che, in forza di tale decreto, "per le pratiche iniziate, ma non giunte a compimento, ovvero in caso di cessazione dell'incarico per qualsiasi motivo, sono dovuti gli onorari per Ric. 2017 n. 3413, Sez. 2, PU del 30 giugno 2022 l'opera prestata, comprendendosi in questa il lavoro preparatorio svolto dal professionista";
- ha ritenuto che "nella determinazione degli onorari fra il minimo ed il massimo stabiliti, si deve tener conto del valore e della natura della pratica, del numero e dell'importanza delle questioni trattate, del pregio dell'opera prestata, dei risultati e dei vantaggi, anche non economici, conseguiti dal cliente e dell'eventuale urgenza della prestazione".

1.3. Non risulta, quindi, rilevante, ha proseguito la corte, la doglianza con la quale gli appellanti, al fine di contestare l'ammontare del compenso dovuto, avevano addebitato all'avv. T la cessazione dall'incarico sul rilievo che le proposte da questo congegnate si erano rivelate poco vantaggiose per gli assistiti e che il giudice di primo grado avrebbe dovuto valutare il pregio dell'opera svolta dallo stesso considerando che la conclusione dell'accordo di cessione delle quote sociali alle condizioni proposte sarebbe stata altamente rischiosa per gli stessi, trattandosi, in realtà, di "una censura tanto generica quanto inapprezzabile, poiché se non vi è stata una responsabilità professionale dell'appellato, il giudizio di convenienza, che rimane proprio degli interessati, è, se così espresso, circostanza indifferente rispetto al pregio ed alla complessità dell'opera svolta e di cui si chiede il pagamento".

1.4. Nel caso in esame, del resto, ha aggiunto la corte, il pregio dell'opera - inteso come la "sintesi di un articolato giudizio critico sul valore complessivo dell'opera svolta, che deve tener conto non solo del risultato, perché magari contrario alle aspettative dell'assistito, ma di tutto il percorso di studio e costruzione delle scelte giuridiche e pratiche fatte dal professionista ed espressione della capacità intellettuale e professionale dello stesso" - "pare evidente, atteso il valore e la Ric. 2017 n. 3413, Sez. 2, PU del 30 giugno 2022 complessità delle valutazioni da fare, delle scelte da adottare, degli incontri e della redazione di atti specifici".

1.5. La percentuale applicata ai fini del compenso, pari al 2,5% rispetto al "valore delle pratiche" (del quale la corte ha dichiaratamente condiviso "la corretta ricostruzione" operata dal tribunale) è, poi, "equa" ed "atta a tenere conto anche del mancato completamento dell'opera".

1.6. Quanto, infine, al valore della partecipazione nella s.r.l. Tenuta N, la corte ha osservato che la consulenza tecnica d'ufficio svolta nel corso del giudizio ha confermato la correttezza della valutazione svolta a suo tempo dall'avv. T, pari "al lordo" ad C. 12.312.630. 1.7. La corte, in definitiva, ha ritenuto che "la ricostruzione della vicenda effettuata dal tribunale" fosse del tutto condivisibile e che l'appello proposto fosse, per l'effetto, privo di fondamento.

2.1. M B, R G B, in proprio e nella qualità di erede di G B, e A S, in qualità di erede di G B, con ricorso spedito per la notifica il 20/1/2017, illustrato da memoria, hanno chiesto, per sette motivi, la cassazione della sentenza della corte d'appello, notificata, come da relazione in atti, il 21/11/2016. 2.2. C T ha resistito con controricorso illustrato da memoria.

2.3. Fissata la pubblica udienza, il Pubblico Ministero, con memoria depositata 1'8/6/2022, ha concluso per la declaratoria d'inammissibilità del ricorso o, in subordine, per il suo rigetto. I ricorrenti e il controricorrente hanno depositato memorie.

RAGIONI DELLA DECISIONE

3.1. Con il primo motivo, i ricorrenti, lamentando la violazione e la falsa applicazione di legge in relazione al d.m. n. Ric. 2017 n. 3413, Sez. 2, PU del 30 giugno 2022 r 127 del 2004, tabella D, e all'art. 4 del d.m. 23/12/1976, a norma dell'art. 360 n. 3 c.p.c., hanno censurato la sentenza impugnata nella parte in cui la corte d'appello, pur avendo rilevato che l'incarico era cessato prima di essere portato a compimento, ha applicato il criterio del calcolo delle competenze a percentuale previsto dalla tabella D del d.m. n. 127 cit., ritenendo congrua la percentuale del 2,5% sul valore della pratica, senza, tuttavia, considerare che, in realtà, come dedotto con l'atto d'appello, l'art. 4 dello stesso decreto, se prevede il diritto al compenso per l'attività preparatoria svolta dal professionista anche in ipotesi di cessazione dell'incarico prima che lo stesso sia portato a compimento, non ammette, però, l'applicazione, in tale ipotesi, della tariffa a percentuale, che presuppone il completamento dell'incarico professionale, dovendosi, piuttosto, prendere in considerazione soltanto l'attività effettivamente svolta dal professionista, così come specificamente indicata nella relativa parcella.

3.2. Con
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