Cass. civ., sez. VI, ordinanza 25/05/2018, n. 13188
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ato la seguente ORDINANZA sul ricorso 4020-2017 proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE, C.F. 06363391001, in persona del legale rappresentante pro tempore, domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis;- ricorrente -contro C G, elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZALE DELLE BELLE ARTI n.3, presso lo studio dell'avvocato S T, rappresentato e difeso dagli avvocati PIETRO PORCIANI e PASQUALE CITRO;- controricorrente - avverso la sentenza n. 6999/30/2016 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE di M, depositata il 16/12/2016;udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 21/03/2018 dal Consigliere Dott. E M Z;disposta la motivazione semplificata su concorde indicazione del Presidente e del Relatore. Rilevato che: Con sentenza in data 12 dicembre 2016 la Commissione tributaria regionale della Lombardia accoglieva l'appello proposto da C G avverso la sentenza n. 1619/17/15 della Commissione tributaria provinciale di Milano che ne aveva parzialmente accolto il ricorso contro l'avviso di accertamento per II.DD. ed IVA 2008. La CTR osservava in particolare che l'atto impositivo impugnato doveva considerarsi invalido sia perché non era stata allegata l'autorizzazione alle indagini bancarie sulle quali si basavano le pretese creditorie erariali da tale atto portate sia perché comunque era stato violato il principio del contraddittorio endoprocedimentale. Avverso la decisione ha proposto ricorso per cassazione l' Agenzia delle entrate deducendo due motivi. Resiste con controricorso il contribuente.